CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 1994
Cassazione n. 07000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A. [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1994 avverso la ordinanza del 26/07/2022 del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26 luglio 2022 il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (quale terza interessata nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 416, 110 e 512-bis cod. pen.) avverso l'ordinanza con la quale altra Sezione 1 dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di restituzione di un immobile sito in Augusta, sottoposto a sequestro preventivo. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della ordinanza del Tribunale per violazione di legge (erronea interpretazione e applicazione dell'art. 240-bis cod. pen.) e carenza di motivazione. Il Tribunale ha recepito acriticamente le motivazioni del giudice della cognizione, svolgendo argomentazioni inconferenti in ordine alla valenza della documentazione prodotta dalla difesa e commettendo errori di calcolo quanto alle vincite SNAI del marito della ricorrente avvenute nell'anno 2014. L'immobile di cui si tratta è stato acquistato con rogito notarile del 24 gennaio 2014, mentre i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] furono commessi in un periodo compreso fra il settembre 2016 e il gennaio 2018. Richiamato il principio di ragionevolezza temporale, la difesa osserva che nessun divieto probatorio può gravare sulla ricorrente, terza interessata, la quale ben avrebbe potuto giustificare l'acquisto dell'immobile grazie a redditi non dichiarati al Fisco, in quanto - come affermato nella sentenza n. 1178 del 2020 emessa dalla Prima Sezione della Suprema Corte - la previsione di cui all'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo la quale il condannato per un reato-spia «non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale», ha natura di norma processuale e non può trovare applicazione in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato da difensore privo di procura speciale. Secondo il diritto vivente, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen., secondo il quale i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso della ricorrente, «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» (cfr., ad es., Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 7/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto s.r.I., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729; da ultimo v. Sez. 2, n. 45285 del 09/11/2022, Pennacchio, non mass.), analogamente al caso del terzo che intenda proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de