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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23303/2026

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ontroCaserta s.a.s., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Celluprica;controricorrentenonché controMinistero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato;controricorrenteavverso la sentenza 108/2024 depositata il 30 settembre 2024 dellaCommissione dei Ricorsi.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 1Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/20261. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato presso l’UIBM (Ufficio ItalianoBrevetti e Marchi) domanda di registrazione del marchio complessoformato dalle parole «Terre d’Italia» sormontate dalle parole «Gusto eTradizione» in caratteri più piccoli, iscritte in uno stemma policromorecante la raffigurazione stilizzata di un ramo d’ulivo; la registrazione èstata richiesta per le classi 29, 30, 31, 32 e 33 dell’Accordo di Nizza.Ha proposto opposizione [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di marchioanteriore, registrato per le classi 29 e 30, composto da una partedenominativa rappresentata dalle parole «Terre d’Italia» e da una partefigurativa, consistente nel disegno stilizzato di tre cipressi.L’UIBM ha respinto l’opposizione escludendo che i segni fosseroconfondibili.2. — [OSCURATO:PERSONA] dei Ricorsi è stata di contrario avviso e hadi conseguenza annullato, con sentenza resa il 30 settembre 2024, ilprovvedimento impugnato.Nel provvedimento è stata anzitutto richiamata la decisionedell’UIBM in cui era stato rilevato come la locuzione «Terre d’Italia»rappresentasse l'elemento dominante dei marchi in conflitto; avevaprecisato l’Ufficio che, nondimeno, il segno registrato era dotato di uncarattere distintivo debole in quanto l'elemento verbale in discorsorisultava essere descrittivo della provenienza e della tradizione culinariadei prodotti alimentari contrassegnati, onde godeva della protezionee denominativi di contorno come quelli presenti nel segno oppostoerano sufficienti a scongiurare il rischio confusorio.[OSCURATO:PERSONA] dei Ricorsi ha sottolineato che «la parzialeidentità e affinità tra prodotti avrebbe dovuto indurre a maggiorecautela prima di escludere un concreto rischio di confusione».

Il fattoche i due segni fossero deputati a contraddistinguere beni di largoconsumo rispetto ai quali il pubblico presta un livello di attenzione piùSez.

I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 2Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/2026basso di quello riservato ad altri prodotti, avrebbe dovuto far «dubitaredella effettiva capacità di locuzioni verbali e di elementi grafici di per séprivi di autonoma capacità distintiva di evitare il rischio di associazionetra i due segni»: tanto più che il carattere distintivo di questi si fondava«principalmente, se non esclusivamente, sullo stesso elementodenominativo ‘Terre d’Italia’».

Ha quindi ritenuto che, nel quadro dellavalutazione complessiva della confondibilità dei marchi, fosse difficileescludere che il segno opposto venisse associato al marchio anterioresolo perché il primo esibiva le parole «Gusto e Tradizione» e unelemento ornamentale costituito da un ramoscello di ulivo, anziché i trecipressi stilizzati presenti nel marchio registrato.

Ha conclusoosservando: «Diversamente opinando, si finirebbe in pratica per negaretutela ai marchi deboli ogni qualvolta l'uso di segni uguali o simili siaaccompagnato da elementi figurativi o denominativi privi di autonomavalenza sotto il profilo distintivo come quelli in precedenza descritti».3. — La sentenza della Commissione dei Ricorsi è stata impugnatada GS facendo valere quattro motivi.

Resistono con controricorsoCaserta e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sono statedepositate memorie da parte di GS e della prima controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo denuncia l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio e, comunque, la violazione e falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 176, 182, 135 e 12, primo comma,lett. d), c.p.i., per avere la Commissione dei Ricorsi preso in esame unmarchio diverso da quello per cui è stata richiesta la registrazione,oggetto del giudizio di opposizione.Il motivo è infondato.La censura si riassume in ciò: alla pag. 2 della sentenzaimpugnata non è raffigurato il marchio di cui è stata domandata laregistrazione, ma un segno diverso.Quanto affermato dalla ricorrente è vero.

L’elemento diSez.

I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 3Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/2026differenziazione, desumibile dal raffronto tra le due immagini, èrappresentato dalla presenza, nel segno raffigurato nella sentenza,della locuzione «all’Origine del Gusto» in luogo dell’espressione «[OSCURATO:PERSONA]».

L’errore in cui è incorsa la Commissione dei Ricorsi dimerito è tuttavia privo di decisività in quanto il Giudice del meritomostra di aver ben individuato il marchio della ricorrente odierna,riproducendone, in modo corretto, la parte denominativa (pagg. 2 e 4della pronuncia).

La società istante lamenta il vizio di cui all’art. 360, n.5, c.p.c., ma la norma conferisce rilievo solo a quell’omissione checoncerna un fatto decisivo: cosa che, per l’appunto, nella fattispecie inesame non ricorre.

Quanto alla censura ex art. 360, n. 3, c.p.c., essa èradicalmente inammissibile, in quanto la violazione o falsa applicazionedi legge esige la deduzione circa l'erronea interpretazione di una normada parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 15dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348), mentre nelcaso in esame si fa questione della svista in cui sarebbe incorsa laCommissione dei Ricorsi.2. — Col secondo mezzo si oppone la violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 1, lett. b), c.p.i., per avere laCommissione dei Ricorsi ritenuto che un marchio descrittivo sia deboleanziché nullo.Il motivo non merita accoglimento.Viene conferito rilievo a un passaggio della sentenza in cui èosservato che il marchio dell’odierna controricorrente è «un segnodebole in quanto descrittivo qualora riferito a prodotti alimentari che sirifanno alla tradizione italiana»; in tal senso, secondo la ricorrente, laCommissione dei Ricorsi avrebbe dovuto dare atto della nullità delmarchio in questione.Si osserva, però, che il tema della nullità del marchio anteriore(già registrato), oltre ad essere estraneo al perimetro dell’accertamentodella Commissione dei Ricorsi (e a non costituire oggetto, nellaSez.

I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 4Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/2026sentenza impugnata, di alcuna specifica ricognizione), non è comunqueconducente: la nullità, difatti, affligge i marchi che in base alla cit. lett.b) del primo comma dell’art. 13 c.p.i. sono costituiti «esclusivamente»dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazionidescrittive, come quelle che servono a designare una provenienzageografica.

Nel caso in esame, di contro, il segno registrato dalla societàCaserta è un marchio che contiene anche una parte figurativa: e che,per tale ragione, non può esaurirsi nell’elemento descrittivo, in terminidi origine geografica, rappresentato dalle parole «Terre d’Italia».

Delresto, questa Corte ha avuto modo di evidenziare che la validità delsegno distintivo non viene meno per la presenza di unelemento descrittivo, qualora questo sia accompagnato da una qualchedifferenziazione (Cass. 27 luglio 2023, n. 22916).3. — Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 13, primo comma, lett. b), c.p.i., per avere la Commissione deiRicorsi stabilito che l’elemento descrittivo del marchio anterioreconfiguri un elemento distintivo dello stesso.Il motivo è infondato.La ricorrente assume che la Commissione dei Ricorsi avrebbeimpropriamente assegnato valore distintivo all’espressione verbale«Terre d’Italia» quando essa esibirebbe, di contro, una valenzadescrittiva.

Nondimeno, allorquando, nella sentenza impugnata, siassume che il carattere distintivo dei due marchi in conflitto è daindividuare, essenzialmente, nell’elemento denominativo «Terred’Italia», vuole affermarsi che è quello l’elemento dominante dientrambi i segni, i quali pure sono da considerare deboli per la loroaderenza concettuale all’origine geografica del prodotto; tanto spiegala considerazione successiva, che si compendia nel rilievo per cui leaggiunte, nel marchio di cui era stata domandata la registrazione,consistenti nelle parole «Gusto e Tradizione» e nella raffigurazionegrafica del ramoscello d’ulivo non erano idonee a escludere l’effettoSez.

I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 5Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/2026confusorio tra i segni.

E tale conclusione risulta corretta alla luce delprincipio per cui il marchio debole può ricevere tutela a frontedell'adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere laconfondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspettocaratterizzante (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861; Cass. 25 giugno 2007,n. 14684; cfr. pure, in motivazione, Cass. 12 maggio 2021, n. 12566).4. — Col quarto mezzo si lamenta la nullità della sentenza peromessa motivazione, non avendo la Commissione dei Ricorsi esplicitatoin alcun modo le ragioni per cui gli elementi figurativi dei segni nonsiano idonei ad escluderne la confondibilità.Anche questo motivo va disatteso.La ricorrente si sofferma su di una serie di elementi di asseritadifferenziazione dei segni. [OSCURATO:PERSONA] dei Ricorsi ha comparato glistessi attribuendo rilievo all’«impressione di sintesi che di essi rimanenella mente del consumatore».

Così facendo, essa si è attenuta aprincipi consolidati enunciati da questa Corte: infatti, secondol’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, l'apprezzamento delgiudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deveessere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esameparticolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento,ma in via globale e sintetica (per tutte, tra le sentenze massimate in talsenso: Cass. 6 aprile 2018, n. 8577; Cass. 28 gennaio 2010, n. 1906;Cass. 7 marzo 2008, n. 6193); tale accertamento va poi condotto, conriguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante unavalutazione d'impressione che prescinde dalla possibilità di un attentoesame comparativo e che va riferita alla normale diligenza eavvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti,dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatoreguarda e il mero ricordo dell'altro (Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764;cfr. pure, in motivazione, Cass. 12 maggio 2021, n. 12566, e Cass. 17ottobre 2018, n. 26001).

Non era dunque necessario, e nemmenoSez.

I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 6Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/2026consentito, che la Commissione procedesse a un esame parcellizzatodei vari elementi denominativi e figurativi dei segni in conflitto.Dopodiché, la pronuncia non si espone ad alcuna censuramotivazionale, evidenziando essa una chiara ed esauriente esposizionedelle ragioni della ravvisata confondibilità dei segni.

Va qui rammentatoche la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 deld.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sullamotivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, la quale si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018,n. 22598).5. — Il ricorso è respinto.6. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzatra GS e [OSCURATO:SOCIETA].

Tra la ricorrente e il Ministero possono compensarsi,tenuto conto che il detto controricorrente ha concluso chiedendo di«decidere il ricorso secondo giustizia» e non ha pertanto avversato laspiegata impugnazione.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euroSez.

I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 7Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/2026200,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese processuali tra laricorrente e il Ministero; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroCaserta s.a.s., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Celluprica;controricorrentenonché controMinistero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato;controricorrenteavverso la sentenza 108/2024 depositata il 30 settembre 2024 dellaCommissione dei Ricorsi.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 1Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/20261. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato presso l’UIBM (Ufficio ItalianoBrevetti e Marchi) domanda di registrazione del marchio complessoformato dalle parole «Terre d’Italia» sormontate dalle parole «Gusto eTradizione» in caratteri più piccoli, iscritte in uno stemma policromorecante la raffigurazione stilizzata di un ramo d’ulivo; la registrazione èstata richiesta per le classi 29, 30, 31, 32 e 33 dell’Accordo di Nizza.Ha proposto opposizione [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di marchioanteriore, registrato per le classi 29 e 30, composto da una partedenominativa rappresentata dalle parole «Terre d’Italia» e da una partefigurativa, consistente nel disegno stilizzato di tre cipressi.L’UIBM ha respinto l’opposizione escludendo che i segni fosseroconfondibili.2. — [OSCURATO:PERSONA] dei Ricorsi è stata di contrario avviso e hadi conseguenza annullato, con sentenza resa il 30 settembre 2024, ilprovvedimento impugnato.Nel provvedimento è stata anzitutto richiamata la decisionedell’UIBM in cui era stato rilevato come la locuzione «Terre d’Italia»rappresentasse l'elemento dominante dei marchi in conflitto; avevaprecisato l’Ufficio che, nondimeno, il segno registrato era dotato di uncarattere distintivo debole in quanto l'elemento verbale in discorsorisultava essere descrittivo della provenienza e della tradizione culinariadei prodotti alimentari contrassegnati, onde godeva della protezionee denominativi di contorno come quelli presenti nel segno oppostoerano sufficienti a scongiurare il rischio confusorio.[OSCURATO:PERSONA] dei Ricorsi ha sottolineato che «la parzialeidentità e affinità tra prodotti avrebbe dovuto indurre a maggiorecautela prima di escludere un concreto rischio di confusione». Il fattoche i due segni fossero deputati a contraddistinguere beni di largoconsumo rispetto ai quali il pubblico presta un livello di attenzione piùSez. I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 2Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/2026basso di quello riservato ad altri prodotti, avrebbe dovuto far «dubitaredella effettiva capacità di locuzioni verbali e di elementi grafici di per séprivi di autonoma capacità distintiva di evitare il rischio di associazionetra i due segni»: tanto più che il carattere distintivo di questi si fondava«principalmente, se non esclusivamente, sullo stesso elementodenominativo ‘Terre d’Italia’». Ha quindi ritenuto che, nel quadro dellavalutazione complessiva della confondibilità dei marchi, fosse difficileescludere che il segno opposto venisse associato al marchio anterioresolo perché il primo esibiva le parole «Gusto e Tradizione» e unelemento ornamentale costituito da un ramoscello di ulivo, anziché i trecipressi stilizzati presenti nel marchio registrato. Ha conclusoosservando: «Diversamente opinando, si finirebbe in pratica per negaretutela ai marchi deboli ogni qualvolta l'uso di segni uguali o simili siaaccompagnato da elementi figurativi o denominativi privi di autonomavalenza sotto il profilo distintivo come quelli in precedenza descritti».3. — La sentenza della Commissione dei Ricorsi è stata impugnatada GS facendo valere quattro motivi. Resistono con controricorsoCaserta e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sono statedepositate memorie da parte di GS e della prima controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo denuncia l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio e, comunque, la violazione e falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 176, 182, 135 e 12, primo comma,lett. d), c.p.i., per avere la Commissione dei Ricorsi preso in esame unmarchio diverso da quello per cui è stata richiesta la registrazione,oggetto del giudizio di opposizione.Il motivo è infondato.La censura si riassume in ciò: alla pag. 2 della sentenzaimpugnata non è raffigurato il marchio di cui è stata domandata laregistrazione, ma un segno diverso.Quanto affermato dalla ricorrente è vero. L’elemento diSez. I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 3Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/2026differenziazione, desumibile dal raffronto tra le due immagini, èrappresentato dalla presenza, nel segno raffigurato nella sentenza,della locuzione «all’Origine del Gusto» in luogo dell’espressione «[OSCURATO:PERSONA]». L’errore in cui è incorsa la Commissione dei Ricorsi dimerito è tuttavia privo di decisività in quanto il Giudice del meritomostra di aver ben individuato il marchio della ricorrente odierna,riproducendone, in modo corretto, la parte denominativa (pagg. 2 e 4della pronuncia). La società istante lamenta il vizio di cui all’art. 360, n.5, c.p.c., ma la norma conferisce rilievo solo a quell’omissione checoncerna un fatto decisivo: cosa che, per l’appunto, nella fattispecie inesame non ricorre. Quanto alla censura ex art. 360, n. 3, c.p.c., essa èradicalmente inammissibile, in quanto la violazione o falsa applicazionedi legge esige la deduzione circa l'erronea interpretazione di una normada parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 15dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348), mentre nelcaso in esame si fa questione della svista in cui sarebbe incorsa laCommissione dei Ricorsi.2. — Col secondo mezzo si oppone la violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 1, lett. b), c.p.i., per avere laCommissione dei Ricorsi ritenuto che un marchio descrittivo sia deboleanziché nullo.Il motivo non merita accoglimento.Viene conferito rilievo a un passaggio della sentenza in cui èosservato che il marchio dell’odierna controricorrente è «un segnodebole in quanto descrittivo qualora riferito a prodotti alimentari che sirifanno alla tradizione italiana»; in tal senso, secondo la ricorrente, laCommissione dei Ricorsi avrebbe dovuto dare atto della nullità delmarchio in questione.Si osserva, però, che il tema della nullità del marchio anteriore(già registrato), oltre ad essere estraneo al perimetro dell’accertamentodella Commissione dei Ricorsi (e a non costituire oggetto, nellaSez. I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 4Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/2026sentenza impugnata, di alcuna specifica ricognizione), non è comunqueconducente: la nullità, difatti, affligge i marchi che in base alla cit. lett.b) del primo comma dell’art. 13 c.p.i. sono costituiti «esclusivamente»dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazionidescrittive, come quelle che servono a designare una provenienzageografica. Nel caso in esame, di contro, il segno registrato dalla societàCaserta è un marchio che contiene anche una parte figurativa: e che,per tale ragione, non può esaurirsi nell’elemento descrittivo, in terminidi origine geografica, rappresentato dalle parole «Terre d’Italia». Delresto, questa Corte ha avuto modo di evidenziare che la validità delsegno distintivo non viene meno per la presenza di unelemento descrittivo, qualora questo sia accompagnato da una qualchedifferenziazione (Cass. 27 luglio 2023, n. 22916).3. — Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 13, primo comma, lett. b), c.p.i., per avere la Commissione deiRicorsi stabilito che l’elemento descrittivo del marchio anterioreconfiguri un elemento distintivo dello stesso.Il motivo è infondato.La ricorrente assume che la Commissione dei Ricorsi avrebbeimpropriamente assegnato valore distintivo all’espressione verbale«Terre d’Italia» quando essa esibirebbe, di contro, una valenzadescrittiva. Nondimeno, allorquando, nella sentenza impugnata, siassume che il carattere distintivo dei due marchi in conflitto è daindividuare, essenzialmente, nell’elemento denominativo «Terred’Italia», vuole affermarsi che è quello l’elemento dominante dientrambi i segni, i quali pure sono da considerare deboli per la loroaderenza concettuale all’origine geografica del prodotto; tanto spiegala considerazione successiva, che si compendia nel rilievo per cui leaggiunte, nel marchio di cui era stata domandata la registrazione,consistenti nelle parole «Gusto e Tradizione» e nella raffigurazionegrafica del ramoscello d’ulivo non erano idonee a escludere l’effettoSez. I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 5Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/2026confusorio tra i segni. E tale conclusione risulta corretta alla luce delprincipio per cui il marchio debole può ricevere tutela a frontedell'adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere laconfondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspettocaratterizzante (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861; Cass. 25 giugno 2007,n. 14684; cfr. pure, in motivazione, Cass. 12 maggio 2021, n. 12566).4. — Col quarto mezzo si lamenta la nullità della sentenza peromessa motivazione, non avendo la Commissione dei Ricorsi esplicitatoin alcun modo le ragioni per cui gli elementi figurativi dei segni nonsiano idonei ad escluderne la confondibilità.Anche questo motivo va disatteso.La ricorrente si sofferma su di una serie di elementi di asseritadifferenziazione dei segni. [OSCURATO:PERSONA] dei Ricorsi ha comparato glistessi attribuendo rilievo all’«impressione di sintesi che di essi rimanenella mente del consumatore». Così facendo, essa si è attenuta aprincipi consolidati enunciati da questa Corte: infatti, secondol’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, l'apprezzamento delgiudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deveessere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esameparticolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento,ma in via globale e sintetica (per tutte, tra le sentenze massimate in talsenso: Cass. 6 aprile 2018, n. 8577; Cass. 28 gennaio 2010, n. 1906;Cass. 7 marzo 2008, n. 6193); tale accertamento va poi condotto, conriguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante unavalutazione d'impressione che prescinde dalla possibilità di un attentoesame comparativo e che va riferita alla normale diligenza eavvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti,dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatoreguarda e il mero ricordo dell'altro (Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764;cfr. pure, in motivazione, Cass. 12 maggio 2021, n. 12566, e Cass. 17ottobre 2018, n. 26001). Non era dunque necessario, e nemmenoSez. I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 6Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/2026consentito, che la Commissione procedesse a un esame parcellizzatodei vari elementi denominativi e figurativi dei segni in conflitto.Dopodiché, la pronuncia non si espone ad alcuna censuramotivazionale, evidenziando essa una chiara ed esauriente esposizionedelle ragioni della ravvisata confondibilità dei segni. Va qui rammentatoche la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 deld.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sullamotivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, la quale si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018,n. 22598).5. — Il ricorso è respinto.6. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzatra GS e [OSCURATO:SOCIETA]. Tra la ricorrente e il Ministero possono compensarsi,tenuto conto che il detto controricorrente ha concluso chiedendo di«decidere il ricorso secondo giustizia» e non ha pertanto avversato laspiegata impugnazione. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euroSez. I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 7Numero registro generale 26182/2024Numero sezionale 2772/2026Numero di raccolta generale 23303/2026Data pubblicazione 15/07/2026200,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese processuali tra laricorrente e il Ministero; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 26182/2024camera di consiglio 23.6.2026 8