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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33161/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], sostituta, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 311 c.p.p., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 13 aprile 2026, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP del Tribunale di Monza in data 17 marzo 2026, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., contestato al capo 1 della preliminare rubrica, e 8 d.lgs. 074/2000, contestato al capo 2, nell'ambito di un procedimento concernente un'associazione delinquenziale dedita all'emissione e all'utilizzazione di fatture peroperazioni inesistenti, nonché a connesse condotte di movimentazione e distrazione di somme mediante società cartiere, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario a carico dell'indagato, valorizzando, in particolare, le risultanze delle intercettazioni, dei servizi di osservazione, delle analisi dei flussi finanziari, delle perquisizioni eseguite il 4 ottobre 2023, del sequestro di documentazione extracontabile e bancaria, nonché di un "libro mastro", reputati dimostrativi dell'esistenza di una struttura organizzata e stabile facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri sodali, operativa tramite più società formalmente lecite ma in realtà utilizzate per finalità illecite.

In tale contesto, a [OSCURATO:PERSONA] è stato attribuito il ruolo di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a far data dal 9 gennaio 2020, con funzioni non meramente formali, ma operative, consistite - secondo la ricostruzione recepita dal riesame - nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell'apertura di conti correnti, nell'effettuazione di prelievi di contante, nella ricezione di bonifici privi di giustificazione economica e, più in generale, nella gestione di attività strumentali al funzionamento del sodalizio.

Quanto alle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato ha ravvisato il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato in ragione della natura professionale e seriale del meccanismo illecito, dell'ampiezza dell'organizzazione, della disponibilità di strumenti societari e finanziari suscettibili di riutilizzo, del ruolo attivo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi precedenti penali e di polizia, comprensivi, tra l'altro, di violazioni in materia di armi, reati contro il patrimonio, stupefacenti, evasione e pregresse violazioni di misure di prevenzione. [OSCURATO:SOCIETA] ha, inoltre, ritenuto che il decorso del tempo dai fatti non valesse, di per sé, a escludere l'attualità del pericolo, sul rilievo che l'inserimento dell'indagato in un'organizzazione strutturata e professionalmente orientata alla commissione di reati economico-finanziari rendeva persistente la capacità di riattivazione del circuito illecito, anche in assenza di condotte immediatamente prossime all'adozione della misura; ha, altresì, evidenziato l'assenza di elementi dimostrativi di una effettiva interruzione dei rapporti con i sodali o dell'avvio di attività lecite, rilevando che l'indagato aveva esercitato il diritto al silenzio e non aveva prodotto documentazione comprovante la disponibilità di fonti lecite di reddito.

Con riguardo alla scelta della misura, il Tribunale ha reputato la custodia in carcere proporzionata e adeguata, escludendo l'idoneità degli arresti domiciliari o di altre misure meno afflittive, sul rilievo che l'attività criminosa contestata poteva essere proseguita anche a distanza, mediante strumenti informatici, fiduciari e prestanome, e che il rischio di elusione delle prescrizioni appariva elevato in considerazione della natura dell'organizzazione e del ruolo attribuito al prevenuto.• 2.1 Con un primo, articolato motivo, la difesa lamenta la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 292(comma 2l e 299 cod. proc. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato.

Si deduce che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di compiere quella valutazione autonoma, specifica e individualizzata imposta dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla

I. n. 47 del 2015, limitandosi a una motivazione stereotipata e apparente.

In particolare, si censura la valenza significativa attribuita dal Tribunale ai vari elementi costituenti le premesse del ragionamento probatorio che fondava la prognosi di pericolosità.

In primo luogo, in relazione alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano, n. 438 del 7/3/2025, emessa in un separato procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si rileva che il Tribunale non aveva considerato che: la sentenza non era divenuta irrevocabile; in quel procedimento, [OSCURATO:PERSONA] non era stato né indagato né imputato per cui non si era potuto difendere; i fatti erano, comunque, precedenti a quelli per cui si procede.

In relazione ai precedenti penali, si osserva che l'odinanza procedeva alla loro valorizzazione senza considerare che erano risalenti nel tempo (l'ultimo era relativo a uno spaccio di droga e un'evasione del 2013) ed eterogenei rispetto ai reati tributari contestati, senza alcuna spiegazione del nesso logico tra tali trascorsi e l'attuale pericolosità specifica.

Si lamenta, altresì, che era stata addebitata a [OSCURATO:PERSONA] una continuità con la criminalità organizzata priva di qualunque riscontro concreto ed era stata valorizzata la mancanza di un lavoro regolare senza, però, considerare che, in relazione al periodo successivo ai fatti, non era emerso alcun elemento concreto che potesse avvalorare il giudizio di pericolosità dell'indagato.

2.2. Con un secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 274 lett. c), 292, comma 2, lett. c)1 e 299 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione "per la mancata motivazione ed omessa indicazione di elementi in favore del ricorrente in relazione al profilo di attualità del pericolo di recidiva".

In particolare, la difesa assume che il Tribunale del riesame abbia fondato il giudizio prognostico su argomentazioni astratte e stereotipate, valorizzando la struttura organizzata del sodalizio, la serialità del meccanismo fraudolento e la sua astratta riattivabilità, senza tuttavia indicare dati fattuali specifici idonei a dimostrare che, al momento dell'applicazione della misura, il ricorrente conservasse una effettiva capacità e volontà di reinserirsi nel circuito illecito.

Il motivo insiste, in particolare, sul decorso del tempo tra i fatti oggetto di contestazione, le perquisizioni del 4 ottobre 2023, l'arresto dei presunti promotorinell'aprile 2024 e l'emissione della misura custodiale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in data 17 marzo 2026, sostenendo che tale ampio "tempo silente" avrebbe imposto una motivazione rafforzata sull'attualità del periculum libertatis, tanto più necessaria alla luce del principio per cui l'ordinanza cautelare deve dar conto delle esigenze cautelari "tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato".

Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe omesso proprio quella verifica approfondita richiesta dalla giurisprudenza di legittimità nei casi in cui la distanza temporale dai fatti sia significativa, posto che l'attualità del pericolo, pur non coincidente con l'imminenza di una nuova occasione criminosa, va comunque apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti o della presenza di elementi indicativi recenti.

La difesa deduce, inoltre, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi di segno contrario prospettati nel gravame, e segnatamente la cessazione dell'operatività del gruppo, l'intervenuto arresto dei soggetti ritenuti promotori, la dedotta interruzione dei rapporti con i sodali e l'assenza di ulteriori condotte sintomatiche di persistente pericolosità personale.

Si aggiunge che: il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza impugnata sarebbe stato comunque meramente esecutivo, quale amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con compiti di apertura di conti e prelievi di denaro, sicché difetterebbero elementi concreti per affermare che egli, dopo la disarticolazione del gruppo, fosse ancora in grado di riattivare autonomamente il meccanismo delittuoso o di proseguirne l'attività; i contatti documentati dalle intercettazioni telefoniche erano intervenuti prevalentemente fra [OSCURATO:PERSONA] e i capi dell'organizzazione; l'orientamento che valorizza la spiccata personalità anche a distanza di tempo richiamato nell'ordinanza era stato rivisitato dalla giurisprudenza successiva che aveva dato maggior risalto al tempo decorso dai fatti e ai fatti recenti espressivi della pericolosità dell'indagato. 2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 292, comma 2, 299 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., censurando l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso l'idoneità degli arresti domiciliari — anche con applicazione di strumenti elettronici di controllo a distanza — a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate, confermando la misura della custodia cautelare in carcere.

La difesa assume che il Tribunale del riesame abbia rigettato la richiesta di sostituzione della misura custodiale con motivazione generica, astratta e priva di adeguato ancoraggio agli atti d'indagine, fondata essenzialmente sulla tipologia dei reati contestati e sull'asserita possibilità di prosecuzione dell'attività illecita 4anche dal domicilio, mediante strumenti informatici, prestanome o sodali fiduciari, senza tuttavia confrontarsi con la concreta posizione del ricorrente nel sodalizio né con le specificità del caso.

Il motivo si sofferma, quindi, sul ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza impugnata, che si sarebbe esaurito nello svolgimento di compiti meramente esecutivi, limitati all'apertura di conti correnti e all'effettuazione di prelievi ATM su disposizione altrui, per sottolineare che, a carico di [OSCURATO:PERSONA], non sono configurabili quegli elementi dimostrativi di una capacità autonoma di influenza, coordinamento o impartizione di direttive che avrebbero potuto giustificare, in astratto, il timore di una prosecuzione dell'attività illecita dal domicilio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile proponendo argomenti non consentiti in sede di legittimità in quanto finalizzati a ottenere una rivalutazione di elementi di fatto già adeguatamente considerati dai giudici di merito, peraltro proponendone una lettura parcellizzata che isola i singoli dati, espungendoli dalla trama argomentativa nella quale sono inseriti, a dispetto del principio generale secondo cui il provvedimento impugnato costituisce un tutto coerente e organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01; Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Pmt, Rv. 284775 - 02). 1.2 È il caso anche di ricordare che, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelarí e all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane, pertanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5 n. 29465 del 2/7/2025, R.; Sez.

Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

2. Venendo alle censure difensive, un primo nucleo concerne la ritenuta violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sul presupposto che ilTribunale avrebbe affermato il pericolo di recidivanza in modo stereotipato, senza confrontarsi con il tempo trascorso dai fatti e con la posizione personale del ricorrente.

Le censure sono manifestamente infondate. 2.1 Il giudizio probabilistico di ricaduta nel delitto, per la sua natura prognostica, non può che fondarsi sui dati di fatto disponibili, comprensivi, oltre che della personalità dell'indagato e del suo stile di vita anteatta, anche delle concrete modalità del fatto che possono, quindi, assumere una duplice valenza, rilevando sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 25043 del 4/5/2022, Pastore, che richiama Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-0).

Contesto e personalità debbono, quindi, concorrere alla formulazione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa.

In tale ottica ermeneutica si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca in viene applicata una misura, seppure non "imminente".

Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione dii una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudie della cautela (Sez. 5, n. 29465 del 2/7/2025; Sez. 5 n. 25986 del 5/4/2022 che richiama Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977). 2.2 Calando questi principio nel caso in esame, il Tribunale ha fondato la prognosi di pericolosità sui seguenti elementi: la stabilità e l'organizzazione della strutturala. delinquenziale in cui l'indagato era inserito, che aveva operato per più anni avvalendosi di una pluralità di società schermo e coinvolgendo nelle vicende delittuose numerosi soggetti mossi dal bisogno economico; l'allarmante modus operandi, che aveva visto "l'utilizzo seriale di prestanome, la fittizia intestazione di conti correnti e strumenti di pagamento, la sistematica distrazione delle somme incassate mediante prelievi e bonifici a catena, la tenuta di contabilità parallela e la capacità di adattamento alle iniziative repressive ( chiusura dei conti bancari, diversificazione dei canali finanziari)";il ruolo centrale svolto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], risultando il ricorrente l'amministratore di diritto di una delle cartiere nonché il preposto ai prelevamenti del danaro dai conti correnti su cui i profitti dei reati tributari erano stati accreditati; l'organicità dei vertici dell'associazione, ossiaSolano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla 'ndrangheta; la stabilità del rapporto di illecita collaborazione instaurato da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e con il di lui padre, [OSCURATO:PERSONA]; i gravi precedenti penali dell'indagato; l'assenza di fonti lecite di reddito. 2.3 Tale trama argomentativa è aderente alle coordinate giurisprudenziali di riferimento, risultando il giudizio di pericolosità fondato sia sulla significativa capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA], desunta dalle modalità del fatto per cui si sta procedendo e dal peculiare contesto delinquenziale, quanto meno contiguo ad ambienti 'ndranghetisti, in cui i reati sono stati realizzati sia sull'allarmante personalità del predetto, la cui stabile dedizione al crimine è stata ricavata non soltanto dal ruolo svolto nella vicenda ma anche dei precedenti penali e dalla persistente mancanza di fonti lecite di reddito. [OSCURATO:SOCIETA], quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza e la sua attualità, esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione del quadro cautelare. 2.4 La logicità della motivazione che sorregge la decisione non è scalfita dalle censure difensive.

Nelle trame argomentative dei giudici di merito la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano viene richiamata al solo scopo di dimostrare che il rapporto di collaborazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il padre di questi, [OSCURATO:PERSONA], era precedente alle vicende oggetto di indagine e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano affiliati alla 'ndrangheta.

L'ordinanza impugnata, ancora, fornisce una sintesi di alcune intercettazioni che dimostra come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le truffe realizzate fra il 2019 e il 2021 ai danni di società di lavoro interinale, si avvalsero della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso cancella la valenza significativa di un rapporto così stabile e consolidato sostenendo che la sentenza non era irrevocabile e che i fatti erano comunque precedenti alla vicenda associativa.

Come osservato dal Tribunale, però, la sentenza rileva non in quanto prova fatti aventi rilevanza penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ma perché disvela il "contesto relazionale" nel quale il ricorrente operava e i rapporti consolidati con i coindagati.

Tali profili sono sostanzialmente ignorati dal ricorso. 4r 2.5 I precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], nella trama argomentativa dei giudici di merito, riklOno in quanto, costituendo espressione della radicata dedizione al )crimine dell'indagato e dell'inefficacia della risposta sanzionatoria dello Stato, assurgono a ulteriore indice di una personalità già negativamente qualificata dal ruolo operativo svolto nell'associazione. 7Il ricorso se ne lamenta ma non spiega perché il vissuto criminale dell'indagato non debba costituire elemento di valutazione ai fini del giudizio sul periculum. 2.6 In relazione al disinteresse dell'imputato per lo svolgimento di attività lecite, la sintesi della motivazione che il ricorso offre -"non lavora regolarmente quindi delinque"- non rispecchia il ragionamento del Tribunale; nell'ordinanza, infatti, le condizioni di vita al momento di applicazione della misura sono collegate con l'inserimento nell'associazione a delinquere e ai precedenti penali per desumerne una scelta di vita, rimasta inalterata nel corso del tempo, votata al crimine. 2.7 La difesa, con il secondo motivo, contesta una tale conclusione sottolineando che, dopo la sottoposizione alla custodia in carcere di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'associazione aveva smesso di operare e che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruolo meramente esecutivo per cui la possibilità di "riattivazione dei meccanismi criminosi" era puramente astratta, risultando priva di ancoraggio a elementi di fatto concreti. 2.8 Va, però, osservato che [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo gestito la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ne era l'amministratore di diritto e ha svolto compiti che disvelano la fiducia che in lui riponeva i vertici dell'associazione.

Le indagini, ancora, rappresentano [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto dedito esclusivamente, per un periodo di tempo di circa tre anni, alla commissione di attività illecite all'interno di un contestato associativo strutturato ed efficiente/ in grado di produrre ingenti profitti attraverso un modello criminoso che la permanenza della rete di relazioni e soggetti compiacenti rende agevolmente replicabile, essendo stata disposta la misura carceraria solo per tre dei partecipanti all'associazione.

Il contributo stabile e continuativo in favore dell'associazione è, inoltre, nell'ordinanza, collegato alle passate scelte delinquenziali, ai consolidati rapporti di collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla situazione di vita al momento dell'applicazione della misura così che la condotta illecita oggetto della preliminare contestazione costituisce espressione di una risalente e radicata spinta a delinquere di [OSCURATO:PERSONA] che rende concreto e attuale il pericolo che lo stesso possa commettere nuovi reati della stessa indole non appena il contesto relazionale nel quale da tempo opera gliene offrirà l'opportunità. 2.9 Tale ragionamento probatorio trova avallo nella giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente statuito che "la motivazione circa l'attualità e concretezza del rischio di recidivanza e la necessità di una risposta cautelare adeguata e commisurata al caso concreto ben può fondarsi, se congruamente motivata, su una valutazione in chiave specialpreventiva che sia basata non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un'accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo (...), pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e 8indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez.

4. n. 46442 del 5/11/2015, D'[OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 6367 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2023), Albarello; Sez. 1, n. 39686 del 5/5/2023, Bruno).

Inconferente, inoltre, risulta il precedente richiamato nel ricorso (Sez. 6, n. 36080 del 22/10/2025, Russo) essendo stato in quel procedimento l'annullamento dell'ordinanza giustificato dal fatto che "la gravità dei fatti risalenti nel tempo in cui l'indagato era coinvolto si è risolto in un giudizio totalizzante sulla personalità dello stesso trascurando il tempo trascorso e il positivo comportamento tenuto successivamente ai fatti".

Rilievo che non può essere mosso all'ordinanza impugnata, avendo il Tribunale del riesame formulato la prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto attraverso la valorizzazione di una pluralità di indici rivelatori che afferiscono non soltanto alla gravità della condotta ma alla personalità dell'indagato e al contesto ambientale nel quale lo stesso risulta calato.

L'ordinanza ha, inoltre, ritenuto che l'assenza di condotte recenti non fosse, di per sé, incompatibile con la persistente pericolosità, potendo essa dipendere dagli effetti deterrenti dell'azione repressiva o da fasi di riorganizzazione dell'attività illecita.

Le censure difensive, quindi, incentrate sulla detenzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] o sull'inoperatività della [OSCURATO:PERSONA] finiscono per richiedere l'individuazione di una specifica occasione per delinquere che, per l'ormai prevalente orientamento di legittimità, per come già osservato, non è necessario ai fini della valutazione prognostica in ordine alla pericolosità dell'accusato.

3. Quanto, infine, alla adeguatezza della misura e alla richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari, il Tribunale ha motivato in modo privo di manifeste incongruenze sulla ritenuta inidoneità di misure meno gravose, rilevando che il rischio di reiterazione, avuto riguardo alla tipologia dei reati contestati, poteva realizzarsi anche a distanza, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, contatti fiduciari e prestanome, con conseguente inidoneità degli arresti domiciliari o di meri divieti di comunicazione ad arginare efficacemente il pericolo.

L'ordinanza impugnata, quindi, valorizzando il modus procedendi dell'associazione e la proclività delinquenziale del ricorrente, offre una logica e argomentata giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità di misure diverse da quella in atto applicata, così da sottrarsi alle censure difensive.

A fronte di ciò, la difesa avanza delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione dell'ordinanza impugnata, si risolvono in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati dal giudice' di merito, il che, per quanto detto, non è possibile fare in sede di legittimità.

94. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di inammissibilità, appare equo determinare in euro tremila.

P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 21/7/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -o [OSCURATO:PERSONA] •t: Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 09 SET. 2026 [OSCURATO:PERSONA] tONT O' t Dow.ss Elisabet A r abito 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], sostituta, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 311 c.p.p., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 13 aprile 2026, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP del Tribunale di Monza in data 17 marzo 2026, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., contestato al capo 1 della preliminare rubrica, e 8 d.lgs. 074/2000, contestato al capo 2, nell'ambito di un procedimento concernente un'associazione delinquenziale dedita all'emissione e all'utilizzazione di fatture peroperazioni inesistenti, nonché a connesse condotte di movimentazione e distrazione di somme mediante società cartiere, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario a carico dell'indagato, valorizzando, in particolare, le risultanze delle intercettazioni, dei servizi di osservazione, delle analisi dei flussi finanziari, delle perquisizioni eseguite il 4 ottobre 2023, del sequestro di documentazione extracontabile e bancaria, nonché di un "libro mastro", reputati dimostrativi dell'esistenza di una struttura organizzata e stabile facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri sodali, operativa tramite più società formalmente lecite ma in realtà utilizzate per finalità illecite. In tale contesto, a [OSCURATO:PERSONA] è stato attribuito il ruolo di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a far data dal 9 gennaio 2020, con funzioni non meramente formali, ma operative, consistite - secondo la ricostruzione recepita dal riesame - nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell'apertura di conti correnti, nell'effettuazione di prelievi di contante, nella ricezione di bonifici privi di giustificazione economica e, più in generale, nella gestione di attività strumentali al funzionamento del sodalizio. Quanto alle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato ha ravvisato il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato in ragione della natura professionale e seriale del meccanismo illecito, dell'ampiezza dell'organizzazione, della disponibilità di strumenti societari e finanziari suscettibili di riutilizzo, del ruolo attivo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi precedenti penali e di polizia, comprensivi, tra l'altro, di violazioni in materia di armi, reati contro il patrimonio, stupefacenti, evasione e pregresse violazioni di misure di prevenzione. [OSCURATO:SOCIETA] ha, inoltre, ritenuto che il decorso del tempo dai fatti non valesse, di per sé, a escludere l'attualità del pericolo, sul rilievo che l'inserimento dell'indagato in un'organizzazione strutturata e professionalmente orientata alla commissione di reati economico-finanziari rendeva persistente la capacità di riattivazione del circuito illecito, anche in assenza di condotte immediatamente prossime all'adozione della misura; ha, altresì, evidenziato l'assenza di elementi dimostrativi di una effettiva interruzione dei rapporti con i sodali o dell'avvio di attività lecite, rilevando che l'indagato aveva esercitato il diritto al silenzio e non aveva prodotto documentazione comprovante la disponibilità di fonti lecite di reddito. Con riguardo alla scelta della misura, il Tribunale ha reputato la custodia in carcere proporzionata e adeguata, escludendo l'idoneità degli arresti domiciliari o di altre misure meno afflittive, sul rilievo che l'attività criminosa contestata poteva essere proseguita anche a distanza, mediante strumenti informatici, fiduciari e prestanome, e che il rischio di elusione delle prescrizioni appariva elevato in considerazione della natura dell'organizzazione e del ruolo attribuito al prevenuto.• 2.1 Con un primo, articolato motivo, la difesa lamenta la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 292(comma 2l e 299 cod. proc. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato. Si deduce che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di compiere quella valutazione autonoma, specifica e individualizzata imposta dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla I. n. 47 del 2015, limitandosi a una motivazione stereotipata e apparente. In particolare, si censura la valenza significativa attribuita dal Tribunale ai vari elementi costituenti le premesse del ragionamento probatorio che fondava la prognosi di pericolosità. In primo luogo, in relazione alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano, n. 438 del 7/3/2025, emessa in un separato procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si rileva che il Tribunale non aveva considerato che: la sentenza non era divenuta irrevocabile; in quel procedimento, [OSCURATO:PERSONA] non era stato né indagato né imputato per cui non si era potuto difendere; i fatti erano, comunque, precedenti a quelli per cui si procede. In relazione ai precedenti penali, si osserva che l'odinanza procedeva alla loro valorizzazione senza considerare che erano risalenti nel tempo (l'ultimo era relativo a uno spaccio di droga e un'evasione del 2013) ed eterogenei rispetto ai reati tributari contestati, senza alcuna spiegazione del nesso logico tra tali trascorsi e l'attuale pericolosità specifica. Si lamenta, altresì, che era stata addebitata a [OSCURATO:PERSONA] una continuità con la criminalità organizzata priva di qualunque riscontro concreto ed era stata valorizzata la mancanza di un lavoro regolare senza, però, considerare che, in relazione al periodo successivo ai fatti, non era emerso alcun elemento concreto che potesse avvalorare il giudizio di pericolosità dell'indagato. 2.2. Con un secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 274 lett. c), 292, comma 2, lett. c)1 e 299 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione "per la mancata motivazione ed omessa indicazione di elementi in favore del ricorrente in relazione al profilo di attualità del pericolo di recidiva". In particolare, la difesa assume che il Tribunale del riesame abbia fondato il giudizio prognostico su argomentazioni astratte e stereotipate, valorizzando la struttura organizzata del sodalizio, la serialità del meccanismo fraudolento e la sua astratta riattivabilità, senza tuttavia indicare dati fattuali specifici idonei a dimostrare che, al momento dell'applicazione della misura, il ricorrente conservasse una effettiva capacità e volontà di reinserirsi nel circuito illecito. Il motivo insiste, in particolare, sul decorso del tempo tra i fatti oggetto di contestazione, le perquisizioni del 4 ottobre 2023, l'arresto dei presunti promotorinell'aprile 2024 e l'emissione della misura custodiale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in data 17 marzo 2026, sostenendo che tale ampio "tempo silente" avrebbe imposto una motivazione rafforzata sull'attualità del periculum libertatis, tanto più necessaria alla luce del principio per cui l'ordinanza cautelare deve dar conto delle esigenze cautelari "tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato". Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe omesso proprio quella verifica approfondita richiesta dalla giurisprudenza di legittimità nei casi in cui la distanza temporale dai fatti sia significativa, posto che l'attualità del pericolo, pur non coincidente con l'imminenza di una nuova occasione criminosa, va comunque apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti o della presenza di elementi indicativi recenti. La difesa deduce, inoltre, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi di segno contrario prospettati nel gravame, e segnatamente la cessazione dell'operatività del gruppo, l'intervenuto arresto dei soggetti ritenuti promotori, la dedotta interruzione dei rapporti con i sodali e l'assenza di ulteriori condotte sintomatiche di persistente pericolosità personale. Si aggiunge che: il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza impugnata sarebbe stato comunque meramente esecutivo, quale amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con compiti di apertura di conti e prelievi di denaro, sicché difetterebbero elementi concreti per affermare che egli, dopo la disarticolazione del gruppo, fosse ancora in grado di riattivare autonomamente il meccanismo delittuoso o di proseguirne l'attività; i contatti documentati dalle intercettazioni telefoniche erano intervenuti prevalentemente fra [OSCURATO:PERSONA] e i capi dell'organizzazione; l'orientamento che valorizza la spiccata personalità anche a distanza di tempo richiamato nell'ordinanza era stato rivisitato dalla giurisprudenza successiva che aveva dato maggior risalto al tempo decorso dai fatti e ai fatti recenti espressivi della pericolosità dell'indagato. 2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 292, comma 2, 299 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., censurando l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso l'idoneità degli arresti domiciliari — anche con applicazione di strumenti elettronici di controllo a distanza — a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate, confermando la misura della custodia cautelare in carcere. La difesa assume che il Tribunale del riesame abbia rigettato la richiesta di sostituzione della misura custodiale con motivazione generica, astratta e priva di adeguato ancoraggio agli atti d'indagine, fondata essenzialmente sulla tipologia dei reati contestati e sull'asserita possibilità di prosecuzione dell'attività illecita 4anche dal domicilio, mediante strumenti informatici, prestanome o sodali fiduciari, senza tuttavia confrontarsi con la concreta posizione del ricorrente nel sodalizio né con le specificità del caso. Il motivo si sofferma, quindi, sul ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza impugnata, che si sarebbe esaurito nello svolgimento di compiti meramente esecutivi, limitati all'apertura di conti correnti e all'effettuazione di prelievi ATM su disposizione altrui, per sottolineare che, a carico di [OSCURATO:PERSONA], non sono configurabili quegli elementi dimostrativi di una capacità autonoma di influenza, coordinamento o impartizione di direttive che avrebbero potuto giustificare, in astratto, il timore di una prosecuzione dell'attività illecita dal domicilio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile proponendo argomenti non consentiti in sede di legittimità in quanto finalizzati a ottenere una rivalutazione di elementi di fatto già adeguatamente considerati dai giudici di merito, peraltro proponendone una lettura parcellizzata che isola i singoli dati, espungendoli dalla trama argomentativa nella quale sono inseriti, a dispetto del principio generale secondo cui il provvedimento impugnato costituisce un tutto coerente e organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01; Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Pmt, Rv. 284775 - 02). 1.2 È il caso anche di ricordare che, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelarí e all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, pertanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5 n. 29465 del 2/7/2025, R.; Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 2. Venendo alle censure difensive, un primo nucleo concerne la ritenuta violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sul presupposto che ilTribunale avrebbe affermato il pericolo di recidivanza in modo stereotipato, senza confrontarsi con il tempo trascorso dai fatti e con la posizione personale del ricorrente. Le censure sono manifestamente infondate. 2.1 Il giudizio probabilistico di ricaduta nel delitto, per la sua natura prognostica, non può che fondarsi sui dati di fatto disponibili, comprensivi, oltre che della personalità dell'indagato e del suo stile di vita anteatta, anche delle concrete modalità del fatto che possono, quindi, assumere una duplice valenza, rilevando sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 25043 del 4/5/2022, Pastore, che richiama Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-0). Contesto e personalità debbono, quindi, concorrere alla formulazione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. In tale ottica ermeneutica si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca in viene applicata una misura, seppure non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione dii una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudie della cautela (Sez. 5, n. 29465 del 2/7/2025; Sez. 5 n. 25986 del 5/4/2022 che richiama Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977). 2.2 Calando questi principio nel caso in esame, il Tribunale ha fondato la prognosi di pericolosità sui seguenti elementi: la stabilità e l'organizzazione della strutturala. delinquenziale in cui l'indagato era inserito, che aveva operato per più anni avvalendosi di una pluralità di società schermo e coinvolgendo nelle vicende delittuose numerosi soggetti mossi dal bisogno economico; l'allarmante modus operandi, che aveva visto "l'utilizzo seriale di prestanome, la fittizia intestazione di conti correnti e strumenti di pagamento, la sistematica distrazione delle somme incassate mediante prelievi e bonifici a catena, la tenuta di contabilità parallela e la capacità di adattamento alle iniziative repressive ( chiusura dei conti bancari, diversificazione dei canali finanziari)";il ruolo centrale svolto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], risultando il ricorrente l'amministratore di diritto di una delle cartiere nonché il preposto ai prelevamenti del danaro dai conti correnti su cui i profitti dei reati tributari erano stati accreditati; l'organicità dei vertici dell'associazione, ossiaSolano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla 'ndrangheta; la stabilità del rapporto di illecita collaborazione instaurato da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e con il di lui padre, [OSCURATO:PERSONA]; i gravi precedenti penali dell'indagato; l'assenza di fonti lecite di reddito. 2.3 Tale trama argomentativa è aderente alle coordinate giurisprudenziali di riferimento, risultando il giudizio di pericolosità fondato sia sulla significativa capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA], desunta dalle modalità del fatto per cui si sta procedendo e dal peculiare contesto delinquenziale, quanto meno contiguo ad ambienti 'ndranghetisti, in cui i reati sono stati realizzati sia sull'allarmante personalità del predetto, la cui stabile dedizione al crimine è stata ricavata non soltanto dal ruolo svolto nella vicenda ma anche dei precedenti penali e dalla persistente mancanza di fonti lecite di reddito. [OSCURATO:SOCIETA], quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza e la sua attualità, esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione del quadro cautelare. 2.4 La logicità della motivazione che sorregge la decisione non è scalfita dalle censure difensive. Nelle trame argomentative dei giudici di merito la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano viene richiamata al solo scopo di dimostrare che il rapporto di collaborazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il padre di questi, [OSCURATO:PERSONA], era precedente alle vicende oggetto di indagine e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano affiliati alla 'ndrangheta. L'ordinanza impugnata, ancora, fornisce una sintesi di alcune intercettazioni che dimostra come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le truffe realizzate fra il 2019 e il 2021 ai danni di società di lavoro interinale, si avvalsero della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso cancella la valenza significativa di un rapporto così stabile e consolidato sostenendo che la sentenza non era irrevocabile e che i fatti erano comunque precedenti alla vicenda associativa. Come osservato dal Tribunale, però, la sentenza rileva non in quanto prova fatti aventi rilevanza penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ma perché disvela il "contesto relazionale" nel quale il ricorrente operava e i rapporti consolidati con i coindagati. Tali profili sono sostanzialmente ignorati dal ricorso. 4r 2.5 I precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], nella trama argomentativa dei giudici di merito, riklOno in quanto, costituendo espressione della radicata dedizione al )crimine dell'indagato e dell'inefficacia della risposta sanzionatoria dello Stato, assurgono a ulteriore indice di una personalità già negativamente qualificata dal ruolo operativo svolto nell'associazione. 7Il ricorso se ne lamenta ma non spiega perché il vissuto criminale dell'indagato non debba costituire elemento di valutazione ai fini del giudizio sul periculum. 2.6 In relazione al disinteresse dell'imputato per lo svolgimento di attività lecite, la sintesi della motivazione che il ricorso offre -"non lavora regolarmente quindi delinque"- non rispecchia il ragionamento del Tribunale; nell'ordinanza, infatti, le condizioni di vita al momento di applicazione della misura sono collegate con l'inserimento nell'associazione a delinquere e ai precedenti penali per desumerne una scelta di vita, rimasta inalterata nel corso del tempo, votata al crimine. 2.7 La difesa, con il secondo motivo, contesta una tale conclusione sottolineando che, dopo la sottoposizione alla custodia in carcere di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'associazione aveva smesso di operare e che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruolo meramente esecutivo per cui la possibilità di "riattivazione dei meccanismi criminosi" era puramente astratta, risultando priva di ancoraggio a elementi di fatto concreti. 2.8 Va, però, osservato che [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo gestito la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ne era l'amministratore di diritto e ha svolto compiti che disvelano la fiducia che in lui riponeva i vertici dell'associazione. Le indagini, ancora, rappresentano [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto dedito esclusivamente, per un periodo di tempo di circa tre anni, alla commissione di attività illecite all'interno di un contestato associativo strutturato ed efficiente/ in grado di produrre ingenti profitti attraverso un modello criminoso che la permanenza della rete di relazioni e soggetti compiacenti rende agevolmente replicabile, essendo stata disposta la misura carceraria solo per tre dei partecipanti all'associazione. Il contributo stabile e continuativo in favore dell'associazione è, inoltre, nell'ordinanza, collegato alle passate scelte delinquenziali, ai consolidati rapporti di collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla situazione di vita al momento dell'applicazione della misura così che la condotta illecita oggetto della preliminare contestazione costituisce espressione di una risalente e radicata spinta a delinquere di [OSCURATO:PERSONA] che rende concreto e attuale il pericolo che lo stesso possa commettere nuovi reati della stessa indole non appena il contesto relazionale nel quale da tempo opera gliene offrirà l'opportunità. 2.9 Tale ragionamento probatorio trova avallo nella giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente statuito che "la motivazione circa l'attualità e concretezza del rischio di recidivanza e la necessità di una risposta cautelare adeguata e commisurata al caso concreto ben può fondarsi, se congruamente motivata, su una valutazione in chiave specialpreventiva che sia basata non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un'accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo (...), pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e 8indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4. n. 46442 del 5/11/2015, D'[OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 6367 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2023), Albarello; Sez. 1, n. 39686 del 5/5/2023, Bruno). Inconferente, inoltre, risulta il precedente richiamato nel ricorso (Sez. 6, n. 36080 del 22/10/2025, Russo) essendo stato in quel procedimento l'annullamento dell'ordinanza giustificato dal fatto che "la gravità dei fatti risalenti nel tempo in cui l'indagato era coinvolto si è risolto in un giudizio totalizzante sulla personalità dello stesso trascurando il tempo trascorso e il positivo comportamento tenuto successivamente ai fatti". Rilievo che non può essere mosso all'ordinanza impugnata, avendo il Tribunale del riesame formulato la prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto attraverso la valorizzazione di una pluralità di indici rivelatori che afferiscono non soltanto alla gravità della condotta ma alla personalità dell'indagato e al contesto ambientale nel quale lo stesso risulta calato. L'ordinanza ha, inoltre, ritenuto che l'assenza di condotte recenti non fosse, di per sé, incompatibile con la persistente pericolosità, potendo essa dipendere dagli effetti deterrenti dell'azione repressiva o da fasi di riorganizzazione dell'attività illecita. Le censure difensive, quindi, incentrate sulla detenzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] o sull'inoperatività della [OSCURATO:PERSONA] finiscono per richiedere l'individuazione di una specifica occasione per delinquere che, per l'ormai prevalente orientamento di legittimità, per come già osservato, non è necessario ai fini della valutazione prognostica in ordine alla pericolosità dell'accusato. 3. Quanto, infine, alla adeguatezza della misura e alla richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari, il Tribunale ha motivato in modo privo di manifeste incongruenze sulla ritenuta inidoneità di misure meno gravose, rilevando che il rischio di reiterazione, avuto riguardo alla tipologia dei reati contestati, poteva realizzarsi anche a distanza, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, contatti fiduciari e prestanome, con conseguente inidoneità degli arresti domiciliari o di meri divieti di comunicazione ad arginare efficacemente il pericolo. L'ordinanza impugnata, quindi, valorizzando il modus procedendi dell'associazione e la proclività delinquenziale del ricorrente, offre una logica e argomentata giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità di misure diverse da quella in atto applicata, così da sottrarsi alle censure difensive. A fronte di ciò, la difesa avanza delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione dell'ordinanza impugnata, si risolvono in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati dal giudice' di merito, il che, per quanto detto, non è possibile fare in sede di legittimità. 94. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di inammissibilità, appare equo determinare in euro tremila. P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/7/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -o [OSCURATO:PERSONA] •t: Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 09 SET. 2026 [OSCURATO:PERSONA] tONT O' t Dow.ss Elisabet A r abito 10
Sentenza Cassazione n. 33161/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris