Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:253
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022 –
[OSCURATO:PERSONA]/Parlamento
(causa C
‑
305/21 P)
(
1
)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 45 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Procedura di certificazione – Esercizio di promozione 2017 – Esclusione dall’elenco definitivo dei funzionari autorizzati a partecipare al programma di formazione – Bando di concorso – Obbligo di accludere all’atto di candidatura un elenco degli allegati – Inosservanza – Rigetto della candidatura – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità – Regolamento n. 1 – Regime linguistico»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)
(v. punti 7 [4], 8)
2.
Funzionari – Procedura di certificazione – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Obbligo di produrre documenti giustificativi – Mancato avviso dell’amministrazione riguardo ai documenti mancanti di un candidato – Violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 45 bis)
(v. punti 7 [15-20], 8)
3.
Funzionari – Procedura di certificazione – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Requisito attinente all’inclusione di un elenco degli allegati, a pena di rigetto della candidatura – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 45 bis)
(v. punti 7 [28-30, 33-35], 8)
4.
Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Rapporti tra le istituzioni e il loro personale – Inclusione in assenza di disposizioni regolamentari speciali
(Regolamento del consiglio n. 1, art. 1 e 6)
(v. punti 7 [38], 8)
5.
Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Candidati partecipanti ad un concorso esterno – Inclusione – Candidati partecipanti ad un concorso interno – Esclusione – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
(Regolamento del consiglio n. 1, art. 1 e 6)
(v. punti 7 [42, 43], 8)
6.
Funzionari – Procedura di certificazione – Bando di concorso – Obbligo di pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione – Insussistenza – Discriminazione fondata sulla lingua – Ammissibilità – Presupposti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21; Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 6, e 45 bis e allegato III, art. 1, § 2; regolamento del Consiglio n. 1, art. 5)
(v. punti 7 [51, 52], 8)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.
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GU C 207 del 23.5.2022.