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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:253
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (causa C ‑ 305/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 45 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Procedura di certificazione – Esercizio di promozione 2017 – Esclusione dall’elenco definitivo dei funzionari autorizzati a partecipare al programma di formazione – Bando di concorso – Obbligo di accludere all’atto di candidatura un elenco degli allegati – Inosservanza – Rigetto della candidatura – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità – Regolamento n. 1 – Regime linguistico»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punti 7 [4], 8)

2. Funzionari – Procedura di certificazione – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Obbligo di produrre documenti giustificativi – Mancato avviso dell’amministrazione riguardo ai documenti mancanti di un candidato – Violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 45 bis) (v. punti 7 [15-20], 8)

3. Funzionari – Procedura di certificazione – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Requisito attinente all’inclusione di un elenco degli allegati, a pena di rigetto della candidatura – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 45 bis) (v. punti 7 [28-30, 33-35], 8)

4. Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Rapporti tra le istituzioni e il loro personale – Inclusione in assenza di disposizioni regolamentari speciali (Regolamento del consiglio n. 1, art. 1 e 6) (v. punti 7 [38], 8)

5. Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Candidati partecipanti ad un concorso esterno – Inclusione – Candidati partecipanti ad un concorso interno – Esclusione – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Regolamento del consiglio n. 1, art. 1 e 6) (v. punti 7 [42, 43], 8)

6. Funzionari – Procedura di certificazione – Bando di concorso – Obbligo di pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione – Insussistenza – Discriminazione fondata sulla lingua – Ammissibilità – Presupposti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21; Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 6, e 45 bis e allegato III, art. 1, § 2; regolamento del Consiglio n. 1, art. 5) (v. punti 7 [51, 52], 8) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese. 1 GU C 207 del 23.5.2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (causa C ‑ 305/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 45 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Procedura di certificazione – Esercizio di promozione 2017 – Esclusione dall’elenco definitivo dei funzionari autorizzati a partecipare al programma di formazione – Bando di concorso – Obbligo di accludere all’atto di candidatura un elenco degli allegati – Inosservanza – Rigetto della candidatura – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità – Regolamento n. 1 – Regime linguistico» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punti 7 [4], 8) 2. Funzionari – Procedura di certificazione – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Obbligo di produrre documenti giustificativi – Mancato avviso dell’amministrazione riguardo ai documenti mancanti di un candidato – Violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 45 bis) (v. punti 7 [15-20], 8) 3. Funzionari – Procedura di certificazione – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Requisito attinente all’inclusione di un elenco degli allegati, a pena di rigetto della candidatura – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 45 bis) (v. punti 7 [28-30, 33-35], 8) 4. Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Rapporti tra le istituzioni e il loro personale – Inclusione in assenza di disposizioni regolamentari speciali (Regolamento del consiglio n. 1, art. 1 e 6) (v. punti 7 [38], 8) 5. Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Candidati partecipanti ad un concorso esterno – Inclusione – Candidati partecipanti ad un concorso interno – Esclusione – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Regolamento del consiglio n. 1, art. 1 e 6) (v. punti 7 [42, 43], 8) 6. Funzionari – Procedura di certificazione – Bando di concorso – Obbligo di pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione – Insussistenza – Discriminazione fondata sulla lingua – Ammissibilità – Presupposti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21; Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 6, e 45 bis e allegato III, art. 1, § 2; regolamento del Consiglio n. 1, art. 5) (v. punti 7 [51, 52], 8) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese. 1 GU C 207 del 23.5.2022.
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