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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2023

ECLI:EU:T:2023:514
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0312_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 settembre 2023 – QC e a. / EUIPO – Wyrębski ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T-312/22) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea tridimensionale [OSCURATO:PERSONA] – Forma di una scatola rettangolare bianca e rossa – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Nozione di malafede – Portata [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 20, 22, 23)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Intenzione del richiedente [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punto 24)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Onere della prova [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punto 25)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchio tridimensionale [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 31-38) Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 marzo 2022 (procedimento R 1165/2020-2) è annullata. 2) L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute da QC, da QD e da QE nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Wyrębski si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 284 del 25.7.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0312_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 settembre 2023 – QC e a. / EUIPO – Wyrębski ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T-312/22) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea tridimensionale [OSCURATO:PERSONA] – Forma di una scatola rettangolare bianca e rossa – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]» 1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Nozione di malafede – Portata [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 20, 22, 23) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Intenzione del richiedente [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punto 24) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Onere della prova [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punto 25) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchio tridimensionale [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 31-38) Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 marzo 2022 (procedimento R 1165/2020-2) è annullata. 2) L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute da QC, da QD e da QE nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Wyrębski si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 284 del 25.7.2022 .
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