Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2023
ECLI:EU:T:2023:514
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0312_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 settembre 2023 – QC e a. / EUIPO – Wyrębski ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T-312/22) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea tridimensionale [OSCURATO:PERSONA] – Forma di una scatola rettangolare bianca e rossa – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Nozione di malafede – Portata
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 20, 22, 23)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Intenzione del richiedente
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punto 24)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Onere della prova
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punto 25)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchio tridimensionale [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 31-38)
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 marzo 2022 (procedimento R 1165/2020-2) è annullata.
2)
L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute da QC, da QD e da QE nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Wyrębski si farà carico delle proprie spese.
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GU C 284 del 25.7.2022
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