CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 24953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NTP1E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 4 L. 110/1975 e 612 cod. pen. Considerato che: - il primo motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in riferimento all'insussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati; - il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art.131 bis cod. pen.; - il terzo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione per il denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso la quale con motivazione immune da vizi ha fornito risposta adeguata ed esauriente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]