CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 1992
Cassazione n. 15532/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1992 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 - non sono consentite in sede di legittimità, perché manifestamente infondate e quelle di cui al secondo motivo inerenti al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da non illogica motivazione. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - in base al principio di offensività, solo quei comportamenti che costituiscono indice di una volontà diretta ad eludere la misura di prevenzione personale giustificano una maggiore severità repressiva; - nel caso di specie, è pacifico che le condotte reiterate poste in essere dal ricorrente, il quale in ben quarantanove occasioni non si presentava presso i carabinieri per l'apposizione della firma di controllo e in due circostanze non veniva rintracciato presso la propria abitazione, sono espressione di disprezzo di qualsivoglia prescrizione di legge; - quanto al trattamento sanzionatorio, pur volendo riconoscere al ricorrente un minimo aumento di pena per ogni reato satellite, partendo dalla pena base di anni uno, considerate le numerose violazioni registrate, si giungerebbe ad una pena finale superiore a quella stabilita dal Giudice di prime cure. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste sul fatto di particolare tenuità, a fronte di una motivazione che valorizza la reiterazione del comportamento criminoso, e sull'eccessività della pena - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile