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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 19043/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la decisione del 24/01/2024 del Tribunale della medesima città, in composizionecollegiale, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110cod. pen. e 12 comma 3-ter lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ascrittogli sub b) della rubrica– perché, in corso con altro soggetto e al fine di trarne profitto, costituito dal prezzo richiestoai cittadini stranieri per ottenere l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, pari a12.000,00/18.000,00 euro, in violazione delle norme del d.lgs. 286 del 1998, compivano attidiretti a procurare illegalmente l’ingresso in Italia di cittadini stranieri, in particolare dinazionalità marocchina – e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di anni due direclusione ed euro ventiquattromila di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sabbia, deducendo - con quattro distinti motivi – violazione e falsa applicazione della legge evizio di motivazione, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 12 d.lgs. 286 del 1998, nonché192 cod. proc. pen., anche in riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico diprofitto e, inoltre, quanto al diniego di circostanze attenuanti generiche e al trattamentosanzionatorio.3.

Il ricorso è inammissibile.

3.1. I primi due motivi si sviluppano interamente sul piano del fatto e sono tesi asovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepitanell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quellidelineati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dalperimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa datempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essereinvalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una"mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovveronell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, dapreferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormenteplausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto incui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazionesviluppata, che è ampia, lineare e priva di spunti di contraddittorietà.3.2.

La sentenza impugnata, poi, rileva come elementi positivi, in punto di concessionedelle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili.

A fronte delle argomentazionisussunte in sentenza, che sono scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in manieracoerente e non contraddittoria, la difesa si limita sostanzialmente a insistere – affidandosi adeduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, diprocedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.3.

Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientranonel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitatocongruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondoil quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti iparametri fissati dall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino unarivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di datiche si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudiceimpugnato.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la decisione del 24/01/2024 del Tribunale della medesima città, in composizionecollegiale, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110cod. pen. e 12 comma 3-ter lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ascrittogli sub b) della rubrica– perché, in corso con altro soggetto e al fine di trarne profitto, costituito dal prezzo richiestoai cittadini stranieri per ottenere l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, pari a12.000,00/18.000,00 euro, in violazione delle norme del d.lgs. 286 del 1998, compivano attidiretti a procurare illegalmente l’ingresso in Italia di cittadini stranieri, in particolare dinazionalità marocchina – e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di anni due direclusione ed euro ventiquattromila di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sabbia, deducendo - con quattro distinti motivi – violazione e falsa applicazione della legge evizio di motivazione, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 12 d.lgs. 286 del 1998, nonché192 cod. proc. pen., anche in riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico diprofitto e, inoltre, quanto al diniego di circostanze attenuanti generiche e al trattamentosanzionatorio.3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due motivi si sviluppano interamente sul piano del fatto e sono tesi asovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepitanell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quellidelineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dalperimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa datempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essereinvalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una"mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovveronell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, dapreferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormenteplausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto incui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazionesviluppata, che è ampia, lineare e priva di spunti di contraddittorietà.3.2. La sentenza impugnata, poi, rileva come elementi positivi, in punto di concessionedelle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili. A fronte delle argomentazionisussunte in sentenza, che sono scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in manieracoerente e non contraddittoria, la difesa si limita sostanzialmente a insistere – affidandosi adeduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, diprocedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.3. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientranonel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitatocongruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondoil quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti iparametri fissati dall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino unarivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di datiche si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudiceimpugnato.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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