CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo B) della rubrica, rideterminando la pena inflitta per il residuo reato di furto aggravato di energia elettrica, compiutamente descritto al capo A). 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore di fiducia dell'imputato sollevando cinque motivi. I primi tre afferenti alla responsabilità dell'imputato, sotto i seguenti, rispettivi, profili': violazione di legge nonché illogicità e apparenza della motivazione giacché dagli atti non sarebbe emerso che l'imputato sia responsabile dell'allaccio abusivo di cui si tratta; vizio di motivazione per non essere stata la colpevolezza del prevenuto valutata al di là di ogni ragionevole dubbio; sussistenza della scriminante di cui all'art. 47 cod. pen. perché il Bevilacqua era all'oscuro del fatto. Con il quarto motivo, si lamenta la mancata assunzione, nonché la carenza di motivazione al riguardo, della prova decisiva costituita dall'allegato della richiesta di ammissione al .gratuito patrocinio ove si evinceva che l'abitazione in questione era abitata da altre sette persone, di talché la condotta illecita ben avrebbe potuto essere perpetrata da altri. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge giacché l'avvenuta assoluzione dal reato di cui al capo B) "perché il fatto non sussiste" comporta che non sussista neppure il fatto di cui al capo A). 3. Il ricorso è inammissibile perché, anzitutto, formulato secondo censure che fuoriescono dall'orizzonte del sindacato della Corte di cassazione, essendo dirette a contestare una motivazione non afflitta da vizi di manifesta illogicità né da qualsivoglia aporia logica, laddove, invece, come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Le censure sono anche manifestamente infondate, poiché la Corte territoriale ha ritenuto provato il reato a carico del ricorrente sulla base di elementi di fatto univoci e la cui lettura non può dare àdito a dubbi logici. L'imputato, infatti, fruiva direttamente anch'egli dell'energia abusivamente sottratta, tanto che, al momento dell'accertamento aveva aperto agli investigatori la porticina del vano ove era collocato il contatore, azionando l'interruttore che accendeva le luci dell'appartamento da lui abitato. Che il ricorrente sia stato materialmente (o moralmente) partecipe della condotta di posizione dell'allaccio abusivo non rileva. Va poi in proposito ribadito - ai fini della prova della sussistenza del reato a carico del Bevilacqua ed anche della configurabilità della riconosciuta circostanza aggravante - che, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante di aver usato un mezzo fraudolento - prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche'Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745). Nel caso di specie, la Corte di appello ha, pertanto, adeguatamente motivato, come si è già sottolineato, sulle ragioni evidenti di consapevolezza della condotta delittuosa in atto da parte del ricorrente che «è risultato essere l'utilizzatore dell'abitazione rifornita dall'energia indebitamente sottratta, pur consapevole dell'insussistenza di un contratto di fornitura». 4. Manifestamente infondato è il quinto motivo. La sentenza impugnata ha assolto l'imputato "perché il fatto non sussiste" dal reato contestato al capo B) in ragione dell'indeterminatezza connaturata al generico "obbligo di rispettare le leggi" tale da rendere privo di contenuto precettivo la norma di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paterno', Rv. 270496). È per questo motivo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 27/02/2019, ne ha dichiarato illegittimità costituzionale nella parte in cui sanziona la condotta di chi violi le prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il riferimento alla medesimezza del "fatto" delle due contestazioni è, dunque, del tutto infondato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]