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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 32395/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23435/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL],) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMAn.2478/2022depositata il 13/04/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; letta l’istanza, depositata in atti dal difensore della parte ricorrente, con la quale viene chiesta l’interruzione del giudizio per morte della propria assistita e considerato che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c.(Cass. n. 24635 del 03/12/2015); ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.3 00,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23435/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL],) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMAn.2478/2022depositata il 13/04/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; letta l’istanza, depositata in atti dal difensore della parte ricorrente, con la quale viene chiesta l’interruzione del giudizio per morte della propria assistita e considerato che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c.(Cass. n. 24635 del 03/12/2015); ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.3 00,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de