CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 25073/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024ziaromaREPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* in casi* * Presidente particolarilegittimazione* * Consigliere nomina delcuratore speciale* * ConsigliereUd 05/06/2024* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]** * Consigliere R G N9014/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 9014/2023 proposto da* * elett te domic presso l avv * Di* dalla quale è rappresentata e difesa per procura speciale in atti ricorrente contro* * la quale li rappres e difende per procura speciale in controricorrente intimataavverso la sentenza della Corte d appello di Palermo pubblicata in data13 03 2023* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5 06 2024 dal Cons rel dott * *RILEVATO CHECon sentenza del 2022 il Tribunale per i minorenni di Palermo disponevafarsi luogo all adozione del minore * * * nato nel2015 da parte dei coniugi * * e * * ex art 44lett d l n 184/83 e 263 c c accogliendo il ricorso di quest ultimistatuendo altresì che il minore anteponesse il cognome * alproprio* * madre del minore ha proposto appello avverso lasuddetta decisione Si costituiva * * madre di *proponendo appello incidentale con il quale lamentava la mancataacquisizione del consenso della madre all adozione speciale el insussistenza dei presupposti della stessa Si costituivano anche gliadottantiCon sentenza del 13 3 23 la Corte d appello ha respinto le impugnazioniosservando che la madre del minore era stata sentita e comunquenon era legittimata all audizione essendo decaduta dalla responsabilitàgenitoriale nel 2018 la madre del minore trasferitasi a * con ilfiglio appena nato per convivere con il compagno era stata dapprimacollocata in casa famiglia di nuovo incinta con decreto del Tribunaleper i minorenni di Roma e poi con successivo decreto del 4 2 2015 erastata sospesa la responsabilità genitoriale nominando tutore il sindacodi * collocando il minore presso la nonna * con ilcontrollo dei Servizi sociali di * * successivamentetrasferitasi a Palermo dalla madre l appellante * era stata inseritapresso una casa d accoglienza in Palermo dalla quale si era allontanataper rientrare a casa dalla madre e poi trasferendosi presso la ziapaterna * * l appellante si era di nuovo trasferita a Napoli* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024lasciando il piccolo * alla zia la madre di * aveva riferitoal Tribunale per i minorenni che gli zii paterni s occupavanoadeguatamente del minore con decreto del 25 5 16 il Tribunale deiminorenni aveva affidato il minore agli zii paterni * * e* * per un anno in ragione del fatto che gli stessi loavevano accudito sin dalla nascita anche perché la madre della nonnanon interagiva tra loro positivamente nella cura del minore costituendofonte di turbamento nel frattempo il Tribunale per i minorenni avevastabilito che l altra figlia di * nata nel 2016 fosse affidatacautelativamente ai Servizi sociali di * * i quali avevanopoi evidenziato un accesa conflittualità tra madre e nonna in ordineall accudimento dei figli di * sottoposta ad esame medico pressol * di * * nel febbraio 2017 la stessa * venivaritenuta affetta da deficit intellettivo di base di lieve entità in soggettocon personalità borderline con prescrizione di terapia esuccessivamente le veniva redatta la diagnosi di oligofrenia lieve condisturbo borderline di personalità i Servizi sociali verificavano altresìche * presentava una condizione deficitaria sia sul piano cognitivoche comportamentale ed una labilità d attenzione che interferivainevitabilmente con la capacità di esercitare efficacemente laresponsabilità genitoriale mentre per la nonna * venivariscontrata un oggettiva difficoltà relazionale con la figlia e con i Servizisociali e una tendenza ad interferire negativamente con gli affidatari delpiccolo * * il Tribunale per i minorenni disponeva condecreto del 2018 che i Servizi sociali regolamentassero il regime degliincontri fra la minore affidato alla suddetta coppia di zii e i fratelli* * e * affidati alla nonna con cadenza mensilee disciplinando tali incontri con successivo decreto del 2020 il minorein ogni occasione aveva espresso il desiderio di vivere stabilmente con* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024la famiglia affidataria e manifestato poco interesse nel mantenere lerelazioni affettive con i fratelli biologici non riconoscendo la madre qualesoggetto competente a svolgere nei suoi confronti un ruolo educativo edaffettivo gli affidatari avevano dimostrato una forte motivazionenell affidamento e nell adozione del minore seguendo le indicazioni deglioperatori e assecondando la possibilità di favorire i contatti con la madrenaturale e i fratellini per i quali mostrava empatia e affetto il Centrosalute mentale di * distretto 5 di Latina aveva rilevato che ildisturbo dell umore e l immaturità di * rendevano impensabile unruolo materno pur avvertendo la stessa la motivazione a mantenere lacontinuità di un rapporto affettivo significativo con il figlio alla lucedell istruttoria espletata sussistevano i presupposti dell adozione cd“mite” ex art 44 c 1 lett d l n 184/83 considerando che il minoreall età di otto anni aveva consolidato il legame con gli affidatari lamadre era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale pergli abbandoni degli altri figli avuti da uomini diversi l intento dirinforzare il legame tra i fratelli con la conservazione e monitoraggiodegli incontri protetti* * nonna del minore ricorre in cassazione con tremotivi * * e * * resistono con controricorso Nonsvolge difese * *RITENUTO CHEIl primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt330 e ss c c 336 c 1 e 4 c c 17 c 2 l n 184/83 75 c 2 78 c 2c p c in relazione alle norme costituzionali e della * di NY edella * europea di * del 25 1 96 per la mancatanomina di un curatore speciale del minore * *Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt132 c 2 n 4 c p c 111 Cost per aver la Corte d appello motivato in* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024maniera apparente in ordine alla maggiore utilità dell adozione cd miteper il minore rispetto alla prosecuzione dell affidamento nonapprofondendo quanto dichiarato dalla madre del minore all udienza del6 12 19 innanzi al Tribunale per i minorenni circa le minacce cheavrebbe subito dal figlio della zia affidataria e dal padre per indurla anon dire al minore che era sua madreLa ricorrente si duole in particolare che i giudici di merito non abbianovalorizzato i profili positivi della madre come emersi nell istruttoriacirca la sua volontà di porre rimedio alle precedenti mancanze attraversola creazione di un rapporto sempre più solido con i figli ancheconsiderando che i fatti posti a fondamento della sentenza impugnatanon presentavano una gravità tale da legittimare l adozione dispostaIl terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt132 c 2 n 4 c p c 8 Cedu per non aver la Corte d appello valutatoall attualità ed in concreto attraverso una c t u le capacità di cura edaccadimento della nonna materna in relazione alla sua richiestad affidamento del minoreLa Prima Presidente ha respinto un istanza formulata dal collegio diassegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla questione delrinvio della causa in primo grado o in appello nel caso di cassazionedella sentenza d appello per nullità derivante dall omessa nomina delcuratore speciale per insussistenza di un effettivo contrasto in seno allagiurisprudenza di questa Corte alla luce dell orientamento consolidatosinegli ultimi anni che afferma il rinvio in appello come si dirà* va esaminata l eccezione d inammissibilità del ricorsosollevata dai controricorrenti In punto di diritto va osservato che ilgenitore non affidatario non è legittimato ad impugnare neppure conricorso per cassazione ex art 111 Cost il provvedimento di adozionein casi particolari posto che l art 313 cod civ come novellato dalla* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024legge n 184 del 1983 art 65 conferisce la legittimazione adimpugnare il decreto del Tribunale solo all adottante all adottando ed alPubblico Ministero non anche al suddetto genitore che pur deve aisensi dell art 56 terzo comma della cit legge n 184 del 1983 prestarel assenso il cui rifiuto peraltro siccome espresso da genitore nonesercente la potestà quale è quello non affidatario artt 317 ultimocomma cod civ e 155 comma terzo cod civ non preclude al Tribunaledi procedere all adozione ove ritenga il rifiuto stesso ingiustificato ocontrario all interesse dell adottando Tuttavia nell ipotesi in cuil adozione riguardi un minore il genitore legittimo anche se nonaffidatario e non esercente la potestà genitoriale può impugnare ex art313 cod civ il decreto del Tribunale per i minorenni qualerappresentante del figlio minore posto che in più occasioni il legislatore artt 155 317 317 bis cod civ ha inteso far salvo per il genitore nonaffidatario un potere di vigilanza sulla crescita del minore nel cuiambito rientra la facoltà di adire il giudice ove ritenga sussistere ilpericolo di un pregiudizio per l interesse del figlio Cass n 5776/2001n 8015/97 n 5046/87* specie come detto la ricorrente non è il genitore del minore nél affidatario ma la nonnaAl riguardo il difetto di legittimazione è rilevabile anche d ufficio in ognistato e grado del processo salvo il limite del giudicato interno che nonè configurabile neppure in forma implicita nella fattispecie cd diassorbimento improprio dovuta alla decisione sulla base di una ragionepiù liquida ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti chel evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione edindotto il giudice a decidere il merito per saltum rispetto all ordine dellequestioni di cui all art 276 comma 2 c p c Cass n 41019/21* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024Tuttavia nella specie occorre tener conto che la nonna ricorrente èstata parte nei gradi precedenti senza che sia stata mai messa indiscussione tale sua qualità sul punto si è formato il giudicato internoperché la Corte territoriale ha risposto sulle questioni sollevate dallaricorrente adesive a quelle della figlia vedi pag 4 sentenza impugnatapar 3 e la decisione ruota attorno all idoneità vicariante della*Rilevato dunque che la ricorrente è legittimata a promuovere il ricorsoil primo motivo è fondato Invero premesso che dagli atti si evince lamancata nomina di un curatore del minore va premesso che nella specienon si applica il principio di diritto affermato da questa Corte a tenoredel quale nel procedimento di adozione in casi particolari di cui all art44 comma 1 lett d della l n 184 del 1983 non è configurabile unconflitto di interessi in re ipsa anche solo potenziale tra il minoreadottando ed il genitore legale rappresentante che imponga la nominadi un curatore speciale ex art 78 c p c dovendo anzi individuarsi nellanecessità dell assenso del genitore dell adottando di cui all art 46 dellalegge citata un indice normativo contrario all ipotizzabilità astratta di untale conflitto che invece va accertato in concreto da parte del giudicedi merito Tale peculiare istituto infatti mira a dare riconoscimentogiuridico previo accertamento della corrispondenza della sceltaall interesse del minore a relazioni affettive continuative e di naturastabile instaurate con quest ultimo e caratterizzate dall adempimento didoveri di accudimento di assistenza di cura e di educazione analoghi aquelli genitoriali in quanto inteso a consolidare ricorrendone lecondizioni di legge legami preesistenti e ad evitare che si protragganosituazioni di fatto prive di uno statuto giuridico adeguato Cass n12962/16* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024Infatti nel caso concreto proprio perché il contenzioso si è sviluppatoper un conflitto tra parenti della minore l una – la nonna che vuolesvolgere la funzione vicariante e gli altri che chiedono l adozione in casiparticolari l interesse del minore non è rappresentato dai genitoriperché la madre è stata dichiarata decaduta dalla responsabilitàgenitoriale nel 2018 mentre il padre non risulta individuato per quantosi evince dagli atti di causa inoltre entrambi i genitori sono ancheestranei al processoNe consegue la necessità della nomina del curatore che rappresenti ilminore il quale possa dunque interloquire circa la contrapposizioneemersa tra la ricorrente e la coppia degli zii affidatari in ordine allarichiesta di adozione mite al fine di perseguire il miglior interesse delmedesimo minore* che il giudizio si è svolto in mancanza del curatore speciale delminore deve ritenersi applicabile per analogia la norma di cui all art 10comma 2 della l 183/1984 relativa ai procedimenti in materia diadozione che prevede sia l invito ai genitori o in mancanza ai parentia nominare un difensore sia l informazione che qualora non viprovvedano si procederà alla nomina di un difensore d ufficio sia lapuntualizzazione che la partecipazione agli accertamenti è consentita atali soggetti con l assistenza del difensore del minore il quale ne èparte e in mancanza di una disposizione specifica sta in giudizio amezzo di un rappresentante legale ovvero se sussista conflitto diinteressi di un curatore speciale soggetti cui compete la nomina deldifensore tecnico Cass 9100/2019* fattispecie sebbene come detto non emerga un vero e proprioconflitto d interessi tra il minore e i genitori la nomina del curatorespeciale s impone comunque come doverosa al fine di garantire il suomiglior interesse* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024L omessa nomina del curatore speciale ha dunque comportato la nullitàdel giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale eviolazione del contraddittorio Tale nullità è stata ritenuta da questaCorte rilevabile d ufficio trattandosi di verifica officiosa delcontraddittorio in rapporto a litisconsorte pretermesso cd Cass5256/2018 Cass 21381/218 Cass 8627/2020 Cass 1471/2021Cass 11786/2021Al riguardo si è discusso se accolto il ricorso per cassazione perl omessa nomina del curatore speciale la causa debba essere rinviata algiudice d appello oppure al giudice di primo grado Secondo un primoorientamento maggioritario nei giudizi che abbiano ad oggettoprovvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale invirtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell art 336 c c vanominato al minore un curatore speciale ai sensi dell art 78 comma 2c p c determinandosi in mancanza una nullità del procedimento chese accertata in sede di impugnazione comporta la rimessione dellacausa al primo giudice per l integrazione del contraddittorio Cass n1471/21 n 8627/21 40490/21* è emerso un diverso orientamento di questa Corteormai consolidato al quale il collegio intende dare continuità a tenoredel quale in siffatti casi nel caso di mancata nomina di un curatorespeciale deve essere peraltro escluso il rinvio del giudizio in primogrado giacché tale rimessione comunque contraria alle esigenze dispeditezza del procedimento diretto all accertamento dello stato diadottabilità risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cuiagli art 353 e 354 c p c ed il giudice di appello deve pertantoprocedere a norma dell art 354 comma 4 c p c alla rinnovazionedegli atti del procedimento che risultano viziati a causa del loro* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024compimento in assenza della partecipazione necessaria del curatorespeciale del minore Cass n 12020/19 n 7734/22 n 2829/23Gli altri motivi sono da ritenere assorbiti dall accoglimento del primoPer quanto esposto la sentenza impugnata va cassata la causa varinviata alla Corte d appello anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024ziaromaREPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* in casi* * Presidente particolarilegittimazione* * Consigliere nomina delcuratore speciale* * ConsigliereUd 05/06/2024* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]** * Consigliere R G N9014/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 9014/2023 proposto da* * elett te domic presso l avv * Di* dalla quale è rappresentata e difesa per procura speciale in atti ricorrente contro* * la quale li rappres e difende per procura speciale in controricorrente intimataavverso la sentenza della Corte d appello di Palermo pubblicata in data13 03 2023* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5 06 2024 dal Cons rel dott * *RILEVATO CHECon sentenza del 2022 il Tribunale per i minorenni di Palermo disponevafarsi luogo all adozione del minore * * * nato nel2015 da parte dei coniugi * * e * * ex art 44lett d l n 184/83 e 263 c c accogliendo il ricorso di quest ultimistatuendo altresì che il minore anteponesse il cognome * alproprio* * madre del minore ha proposto appello avverso lasuddetta decisione Si costituiva * * madre di *proponendo appello incidentale con il quale lamentava la mancataacquisizione del consenso della madre all adozione speciale el insussistenza dei presupposti della stessa Si costituivano anche gliadottantiCon sentenza del 13 3 23 la Corte d appello ha respinto le impugnazioniosservando che la madre del minore era stata sentita e comunquenon era legittimata all audizione essendo decaduta dalla responsabilitàgenitoriale nel 2018 la madre del minore trasferitasi a * con ilfiglio appena nato per convivere con il compagno era stata dapprimacollocata in casa famiglia di nuovo incinta con decreto del Tribunaleper i minorenni di Roma e poi con successivo decreto del 4 2 2015 erastata sospesa la responsabilità genitoriale nominando tutore il sindacodi * collocando il minore presso la nonna * con ilcontrollo dei Servizi sociali di * * successivamentetrasferitasi a Palermo dalla madre l appellante * era stata inseritapresso una casa d accoglienza in Palermo dalla quale si era allontanataper rientrare a casa dalla madre e poi trasferendosi presso la ziapaterna * * l appellante si era di nuovo trasferita a Napoli* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024lasciando il piccolo * alla zia la madre di * aveva riferitoal Tribunale per i minorenni che gli zii paterni s occupavanoadeguatamente del minore con decreto del 25 5 16 il Tribunale deiminorenni aveva affidato il minore agli zii paterni * * e* * per un anno in ragione del fatto che gli stessi loavevano accudito sin dalla nascita anche perché la madre della nonnanon interagiva tra loro positivamente nella cura del minore costituendofonte di turbamento nel frattempo il Tribunale per i minorenni avevastabilito che l altra figlia di * nata nel 2016 fosse affidatacautelativamente ai Servizi sociali di * * i quali avevanopoi evidenziato un accesa conflittualità tra madre e nonna in ordineall accudimento dei figli di * sottoposta ad esame medico pressol * di * * nel febbraio 2017 la stessa * venivaritenuta affetta da deficit intellettivo di base di lieve entità in soggettocon personalità borderline con prescrizione di terapia esuccessivamente le veniva redatta la diagnosi di oligofrenia lieve condisturbo borderline di personalità i Servizi sociali verificavano altresìche * presentava una condizione deficitaria sia sul piano cognitivoche comportamentale ed una labilità d attenzione che interferivainevitabilmente con la capacità di esercitare efficacemente laresponsabilità genitoriale mentre per la nonna * venivariscontrata un oggettiva difficoltà relazionale con la figlia e con i Servizisociali e una tendenza ad interferire negativamente con gli affidatari delpiccolo * * il Tribunale per i minorenni disponeva condecreto del 2018 che i Servizi sociali regolamentassero il regime degliincontri fra la minore affidato alla suddetta coppia di zii e i fratelli* * e * affidati alla nonna con cadenza mensilee disciplinando tali incontri con successivo decreto del 2020 il minorein ogni occasione aveva espresso il desiderio di vivere stabilmente con* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024la famiglia affidataria e manifestato poco interesse nel mantenere lerelazioni affettive con i fratelli biologici non riconoscendo la madre qualesoggetto competente a svolgere nei suoi confronti un ruolo educativo edaffettivo gli affidatari avevano dimostrato una forte motivazionenell affidamento e nell adozione del minore seguendo le indicazioni deglioperatori e assecondando la possibilità di favorire i contatti con la madrenaturale e i fratellini per i quali mostrava empatia e affetto il Centrosalute mentale di * distretto 5 di Latina aveva rilevato che ildisturbo dell umore e l immaturità di * rendevano impensabile unruolo materno pur avvertendo la stessa la motivazione a mantenere lacontinuità di un rapporto affettivo significativo con il figlio alla lucedell istruttoria espletata sussistevano i presupposti dell adozione cd“mite” ex art 44 c 1 lett d l n 184/83 considerando che il minoreall età di otto anni aveva consolidato il legame con gli affidatari lamadre era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale pergli abbandoni degli altri figli avuti da uomini diversi l intento dirinforzare il legame tra i fratelli con la conservazione e monitoraggiodegli incontri protetti* * nonna del minore ricorre in cassazione con tremotivi * * e * * resistono con controricorso Nonsvolge difese * *RITENUTO CHEIl primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt330 e ss c c 336 c 1 e 4 c c 17 c 2 l n 184/83 75 c 2 78 c 2c p c in relazione alle norme costituzionali e della * di NY edella * europea di * del 25 1 96 per la mancatanomina di un curatore speciale del minore * *Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt132 c 2 n 4 c p c 111 Cost per aver la Corte d appello motivato in* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024maniera apparente in ordine alla maggiore utilità dell adozione cd miteper il minore rispetto alla prosecuzione dell affidamento nonapprofondendo quanto dichiarato dalla madre del minore all udienza del6 12 19 innanzi al Tribunale per i minorenni circa le minacce cheavrebbe subito dal figlio della zia affidataria e dal padre per indurla anon dire al minore che era sua madreLa ricorrente si duole in particolare che i giudici di merito non abbianovalorizzato i profili positivi della madre come emersi nell istruttoriacirca la sua volontà di porre rimedio alle precedenti mancanze attraversola creazione di un rapporto sempre più solido con i figli ancheconsiderando che i fatti posti a fondamento della sentenza impugnatanon presentavano una gravità tale da legittimare l adozione dispostaIl terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt132 c 2 n 4 c p c 8 Cedu per non aver la Corte d appello valutatoall attualità ed in concreto attraverso una c t u le capacità di cura edaccadimento della nonna materna in relazione alla sua richiestad affidamento del minoreLa Prima Presidente ha respinto un istanza formulata dal collegio diassegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla questione delrinvio della causa in primo grado o in appello nel caso di cassazionedella sentenza d appello per nullità derivante dall omessa nomina delcuratore speciale per insussistenza di un effettivo contrasto in seno allagiurisprudenza di questa Corte alla luce dell orientamento consolidatosinegli ultimi anni che afferma il rinvio in appello come si dirà* va esaminata l eccezione d inammissibilità del ricorsosollevata dai controricorrenti In punto di diritto va osservato che ilgenitore non affidatario non è legittimato ad impugnare neppure conricorso per cassazione ex art 111 Cost il provvedimento di adozionein casi particolari posto che l art 313 cod civ come novellato dalla* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024legge n 184 del 1983 art 65 conferisce la legittimazione adimpugnare il decreto del Tribunale solo all adottante all adottando ed alPubblico Ministero non anche al suddetto genitore che pur deve aisensi dell art 56 terzo comma della cit legge n 184 del 1983 prestarel assenso il cui rifiuto peraltro siccome espresso da genitore nonesercente la potestà quale è quello non affidatario artt 317 ultimocomma cod civ e 155 comma terzo cod civ non preclude al Tribunaledi procedere all adozione ove ritenga il rifiuto stesso ingiustificato ocontrario all interesse dell adottando Tuttavia nell ipotesi in cuil adozione riguardi un minore il genitore legittimo anche se nonaffidatario e non esercente la potestà genitoriale può impugnare ex art313 cod civ il decreto del Tribunale per i minorenni qualerappresentante del figlio minore posto che in più occasioni il legislatore artt 155 317 317 bis cod civ ha inteso far salvo per il genitore nonaffidatario un potere di vigilanza sulla crescita del minore nel cuiambito rientra la facoltà di adire il giudice ove ritenga sussistere ilpericolo di un pregiudizio per l interesse del figlio Cass n 5776/2001n 8015/97 n 5046/87* specie come detto la ricorrente non è il genitore del minore nél affidatario ma la nonnaAl riguardo il difetto di legittimazione è rilevabile anche d ufficio in ognistato e grado del processo salvo il limite del giudicato interno che nonè configurabile neppure in forma implicita nella fattispecie cd diassorbimento improprio dovuta alla decisione sulla base di una ragionepiù liquida ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti chel evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione edindotto il giudice a decidere il merito per saltum rispetto all ordine dellequestioni di cui all art 276 comma 2 c p c Cass n 41019/21* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024Tuttavia nella specie occorre tener conto che la nonna ricorrente èstata parte nei gradi precedenti senza che sia stata mai messa indiscussione tale sua qualità sul punto si è formato il giudicato internoperché la Corte territoriale ha risposto sulle questioni sollevate dallaricorrente adesive a quelle della figlia vedi pag 4 sentenza impugnatapar 3 e la decisione ruota attorno all idoneità vicariante della*Rilevato dunque che la ricorrente è legittimata a promuovere il ricorsoil primo motivo è fondato Invero premesso che dagli atti si evince lamancata nomina di un curatore del minore va premesso che nella specienon si applica il principio di diritto affermato da questa Corte a tenoredel quale nel procedimento di adozione in casi particolari di cui all art44 comma 1 lett d della l n 184 del 1983 non è configurabile unconflitto di interessi in re ipsa anche solo potenziale tra il minoreadottando ed il genitore legale rappresentante che imponga la nominadi un curatore speciale ex art 78 c p c dovendo anzi individuarsi nellanecessità dell assenso del genitore dell adottando di cui all art 46 dellalegge citata un indice normativo contrario all ipotizzabilità astratta di untale conflitto che invece va accertato in concreto da parte del giudicedi merito Tale peculiare istituto infatti mira a dare riconoscimentogiuridico previo accertamento della corrispondenza della sceltaall interesse del minore a relazioni affettive continuative e di naturastabile instaurate con quest ultimo e caratterizzate dall adempimento didoveri di accudimento di assistenza di cura e di educazione analoghi aquelli genitoriali in quanto inteso a consolidare ricorrendone lecondizioni di legge legami preesistenti e ad evitare che si protragganosituazioni di fatto prive di uno statuto giuridico adeguato Cass n12962/16* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024Infatti nel caso concreto proprio perché il contenzioso si è sviluppatoper un conflitto tra parenti della minore l una – la nonna che vuolesvolgere la funzione vicariante e gli altri che chiedono l adozione in casiparticolari l interesse del minore non è rappresentato dai genitoriperché la madre è stata dichiarata decaduta dalla responsabilitàgenitoriale nel 2018 mentre il padre non risulta individuato per quantosi evince dagli atti di causa inoltre entrambi i genitori sono ancheestranei al processoNe consegue la necessità della nomina del curatore che rappresenti ilminore il quale possa dunque interloquire circa la contrapposizioneemersa tra la ricorrente e la coppia degli zii affidatari in ordine allarichiesta di adozione mite al fine di perseguire il miglior interesse delmedesimo minore* che il giudizio si è svolto in mancanza del curatore speciale delminore deve ritenersi applicabile per analogia la norma di cui all art 10comma 2 della l 183/1984 relativa ai procedimenti in materia diadozione che prevede sia l invito ai genitori o in mancanza ai parentia nominare un difensore sia l informazione che qualora non viprovvedano si procederà alla nomina di un difensore d ufficio sia lapuntualizzazione che la partecipazione agli accertamenti è consentita atali soggetti con l assistenza del difensore del minore il quale ne èparte e in mancanza di una disposizione specifica sta in giudizio amezzo di un rappresentante legale ovvero se sussista conflitto diinteressi di un curatore speciale soggetti cui compete la nomina deldifensore tecnico Cass 9100/2019* fattispecie sebbene come detto non emerga un vero e proprioconflitto d interessi tra il minore e i genitori la nomina del curatorespeciale s impone comunque come doverosa al fine di garantire il suomiglior interesse* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024L omessa nomina del curatore speciale ha dunque comportato la nullitàdel giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale eviolazione del contraddittorio Tale nullità è stata ritenuta da questaCorte rilevabile d ufficio trattandosi di verifica officiosa delcontraddittorio in rapporto a litisconsorte pretermesso cd Cass5256/2018 Cass 21381/218 Cass 8627/2020 Cass 1471/2021Cass 11786/2021Al riguardo si è discusso se accolto il ricorso per cassazione perl omessa nomina del curatore speciale la causa debba essere rinviata algiudice d appello oppure al giudice di primo grado Secondo un primoorientamento maggioritario nei giudizi che abbiano ad oggettoprovvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale invirtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell art 336 c c vanominato al minore un curatore speciale ai sensi dell art 78 comma 2c p c determinandosi in mancanza una nullità del procedimento chese accertata in sede di impugnazione comporta la rimessione dellacausa al primo giudice per l integrazione del contraddittorio Cass n1471/21 n 8627/21 40490/21* è emerso un diverso orientamento di questa Corteormai consolidato al quale il collegio intende dare continuità a tenoredel quale in siffatti casi nel caso di mancata nomina di un curatorespeciale deve essere peraltro escluso il rinvio del giudizio in primogrado giacché tale rimessione comunque contraria alle esigenze dispeditezza del procedimento diretto all accertamento dello stato diadottabilità risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cuiagli art 353 e 354 c p c ed il giudice di appello deve pertantoprocedere a norma dell art 354 comma 4 c p c alla rinnovazionedegli atti del procedimento che risultano viziati a causa del loro* disposto d ufficio Numero registro generale 9014/2023Numero sezionale 2559/2024Numero di raccolta generale 25073/2024Data pubblicazione 18/09/2024compimento in assenza della partecipazione necessaria del curatorespeciale del minore Cass n 12020/19 n 7734/22 n 2829/23Gli altri motivi sono da ritenere assorbiti dall accoglimento del primoPer quanto esposto la sentenza impugnata va cassata la causa varinviata alla Corte d appello anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità P Q MLa Corte accoglie il primo ricorso assorbiti gli altri* la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d appello diPalermo sezione per i minorenni in diversa composizione anche inordine alle spese del giudizio di legittimitàDispone che ai sensi dell art 52 del d lgs n 196/03 in caso di diffusionedella presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri datiidentificativi delle partiCosì deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2024Il Presidente* ssa * *P Q MLa Corte accoglie il primo ricorso assorbiti gli altri* la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d appello diPalermo sezione per i minorenni in diversa composizione anche inordine alle spese del giudizio di legittimitàDispone che ai sensi dell art 52 del d lgs n 196/03 in caso di diffusionedella presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri datiidentificativi delle partiCosì deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2024Il Presidente* ssa * *