CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7805/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, in qualità di società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 72 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FIDEURAM – [OSCURATO:PERSONA].P.A. - intimati - avversola sentenza del Tribunale di Ancona n. 32/2022 , pubblicata i n data13 gennaio 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre, sulla base di quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 32/2022 emessa dal Tribunale di Ancona. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati. 1.1. Questi i fatti dai quali trae originela controversia. 1.2. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1261/16, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), della somma di euro 23.952.168,86, oltre interessi; essendo inutilmente decorso il termine di cui all’art.482 cod. proc. civ., l’istituto di credito procedeva al pignoramento di tutti i crediti e delle somme dovuteal debitore presso società e istituti di credito; nell’ambito della procedura esecutiva che si veniva ad instaurare, alcuni terzi pignorati rendevano dichiarazione positiva, in particolare [OSCURATO:PERSONA], che riconosceva di essere debitrice, in favore dell’Accorroni, per oltre otto milioni di euro; spiegava intervento, ex art. 499 cod. proc. civ., in data 24 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA], madre del debitore, sulla scorta di un assegno dell’importo di euro 33.236.900,00, avverso il quale la Banca creditrice procedente, con ricorso ex art. 617 cod. p roc. civ., promuoveva opposizione,deducendone l’inammissibilità. 1.3. Con successiva sentenza n. 1407/2020, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello promosso avverso la sentenza n. 1261/16, condannando il debitore al pagamento della somma di euro 21.486.001,16, oltre interessi, e in data 3 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] depositava un secondo atto di intervento,in forza di decreto ingiuntivo n. 1561/17 emesso dal Tribunale di Ancona, divenuto esecutivo per mancanza di opposizione. La creditrice procedente promuoveva opposizione agli atti esecutivi anche avverso detto secondo intervento. Con successivo atto di citazione ex art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., la Banca proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, in forza del quale la Gambini aveva spiegato il secondo atto di intervento, assumendo il carattere fraudolento del provvedimento monitorio e chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva dello stesso decreto. 1.4. Introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Ancona, stante la natura documentale della causa, per quel che ancora rileva in questa sede, accoglieva l’opposizione spiegata dalla Banca avverso il primo atto di intervento, ma respingeva quella avverso il secondo atto di intervento. In particolare, con riguardo a tale ultima opposizione, disattendeva l’eccezione di tardività dell’intervento, sollevata dalla creditrice procedente, rilevando che, ai sensi dell’art. 551, primo comma, cod. civ., l’intervento di altri creditori, diversi dal procedente, era regolato dall’art. 525 cod. proc. civ., che disponeva che esso poteva avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’assegnazione che, nel caso di specie, era stata indicata dal giudice dell’esecuzione nella data del 25 maggio 2021, ris petto alla quale il secondo intervento da parte di creditore munito di titolo esecutivo era sicuramente tempestivo; il riferimento dell’art. 551, secondo comma, cod. proc. civ. alla prima udienza di comparizione delle parti era limitato ai soli effetti civili di cui all’art. 526 cod. proc. civ.Aggiungeva che era del tutto irrilevante il profilo, pure dedotto dalla creditrice procedente, inerente il sospetto carattere fraudolento del titolo esecutivo posto a base dell’intervento, trattandosi di questione oggetto di separato giudizio di opposizione revocatoria, e, valutando la possibilità di accantonare ex art. 510 cod. proc. civ. le somme eventualmente spettanti al creditore intervenuto , disponeva che dovesse essere formato un piano di riparto che comprendesse anche la ragione di credito ‹‹ancora non titolata››, che dovesse procedersialla distribuzione delle somme ai creditori per i quali non vi erano ragioni di accantonamento e, infine, che, decorsi i tre anni previsti dall’art. 510 cod. proc. civ., al creditore accantonato sarebbe stata assegna ta la somma prevista nel piano di riparto ove avesse conseguito il titolo esecutivo, dovendosi, in caso contrario, ridistribuire la somma tra gli altri creditori. 2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, alla quale è stata allegata ordinanza di questa Corte n. 3349/2022 del 7 novembre 2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal debitore avverso il titolo azionato in via esecutiva dalla Banca procedente, rendendo in tal modo definitivo l’accertamento del credito da quest’ultima vantato. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente , deduce ndo la ‹‹violazione del combinato disposto degli artt. 543, 547, 551, 525, 528 c.p.c. e 111 Cost.: nullità (parziale) del procedimento e del provvedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.››,censura la decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso la seconda opposizione avverso l’intervento della Gambini del 3 luglio 2020. Ribadisce che quest’ultima era intervenuta successivamente alla prima udienza ex art. 543 n. 4 cod. proc. civ., tenutasi il 24 ottobre 2016, sebbene l’art. 551, secondo comma, cod. proc. civ. prevedesse che nella procedura esecutiva presso terzi l’intervento di altri creditori non dovesse avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti, fissata a norma dell’art. 543 n. 4 cod. proc. civ. e tenutasi in esito alle dichiarazioni dei terzi pignorati. Poiché, nella specie, la prima udienza per l’assegnazione era stata quella del 24 ottobre 2016, indicata nell’atto di pignoramento e confermata dal giudice dell’esecuzione, l’intervento, effettuato solo in data 3 luglio 2020, non era tempestivo. 2. Con il secondo motivo si denunzia ‹‹Violazione del combinato disposto degli artt. 499, 510, 112 c.p.c. e 111 Cost.: nullità (parziale) del procedimento e del provvedimento exart. 360 n. 4 c.p.c.››. La ricorrente censura la decisione impugnata là dove si afferma: ‹‹deve pertanto disporsi che la predisposizione del piano di riparto e la distribuzione della somma ricavata avvenga secondo i principi innanzi esposti››, ossia secondo quanto previsto dall’art. 510 cod. proc. civ.Lamenta che non ricorrevano , invece, i presupposti per dar corso all’accantonamento, sia per l’assenza delle condizioni di cui all’art. 499, sesto comma, cod. proc. civ., dato che la Gambini era già munita di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), la cui efficacia era stata tuttavia sospesa ad istanza della Banca, sia perché l’art. 510 cod. proc. civ. era norma di natura eccezionale che non prevedeva l’accantonamento in favore di creditore intervenuto il cui titolo era stato sospeso, sia ancora perché la Gambini non aveva neppure chiesto in sede di intervento l’accantonamento di somme in suo favore in sede esecutiva, cosicché il giudice aveva pronunciato travalicando le domande formulate. 3. Con il terzo motivo, denunziando ‹‹violazi on e e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 543, 547, 551, 525, 528, 499, 510, 112 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.)››, la ricorrente ribadi sce che quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso vale anche con riguardo alle norme evocate nella rubrica del presente mezzo di ricorso. 4. Con il quarto motivo, articolato in paragrafi, si censura la decisione impugnata per ‹‹radicale inesistenza della motivazione: nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost (art. 360 n. 4 c.p.c.)››. La ricorrente evidenzia l’assenza di motivazione della sentenza sia là dove il Tribunale ha acriticamente richiamato per relationem il provvedimento adottato dal Collegio in sede di reclamo in data 14 maggio 2021, senza esporne il contenuto e senza tenere conto che quella ordinanza collegiale era stata impugnata con ricorso per cassazione, sia nella parte in cui ha reputato irrilevante il profilo relativo al ‹‹sospetto carattere fraudolento del titolo esecutivo posto a base dell’intervento››, senza tenere conto della documentazione prodotta che comprovava l’inattendibilità della ricostruzione operata dalla Gambini a supporto dell’importo portato dal titolo esecutivo su cui si fondava il secondo intervento. 5. Il ricorso è improcedibile. La stessa parte ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 18 gennaio 2022, ma non risulta depositata copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, senza però che sia stata versata in atti anche la relata di notifica, ed in particolare, ove la notifica fosse avvenuta a mezzo p.e.c., il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità(Cass., sez. U, n. 8312/2019). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima – adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ. – il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione del ricorso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 - 3, 10/07/ 2013, n. 17066; Cass., sez. 6 -3, 30/04/2019, n. 11386). Siffatta prova di resistenza, nel caso in esame, dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata il 13 gennaio 2022 ed il ricorso per cassazione è stato notificato in data 17 marzo 2022. 6. Il ricorso è, dunque, improcedibile. Nulla deve disporsi in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva delle parti intimate. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu