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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39838/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie ove il giudice si è limitato a confermare la pena, peraltro irrogata in misura inferiore al minimo edittale (si veda, in particolare, pag. 3, fermo restando che non era stata riconosciuta la circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, come asserito dal difensore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie ove il giudice si è limitato a confermare la pena, peraltro irrogata in misura inferiore al minimo edittale (si veda, in particolare, pag. 3, fermo restando che non era stata riconosciuta la circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, come asserito dal difensore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 39838/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris