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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1974

Cassazione n. 13876/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/03/1974 avverso la sentenza del 08/06/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA{_dato avviso alle.rtjJ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 39209_22 Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990 contestatogli in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 febbraio 2023 tensore D V:. [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/03/1974 avverso la sentenza del 08/06/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA{_dato avviso alle.rtjJ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 39209_22 Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990 contestatogli in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 tensore D V:. [OSCURATO:PERSONA] I
Sentenza Cassazione n. 13876/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris