CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 29689/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 1711_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato, quale legale rappresentante della società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 - deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto sostanzialmente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con pertinenti argomenti giuridici nella sentenza impugnata: la Corte territoriale, infatti, in maniera non illogica, ha rimarcato la sussistenza dell'elemento soggettivo fondante la colpevolezza dell'imputato sulla base del fatto che il ricorrente - firmatario della dichiarazione annuale IVA 2016 - ha ignorato gli obblighi fiscali connessi alla carica ricoperta, rendendosi consapevolmente inadempiente e non rilevando la dedotta crisi in cui versava la società atteso che non risultano adottate iniziative adeguate e tempestive per provvedere alla corresponsione del tributo (cfr. pag. 8); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. Ritenuto, infine, che, alla condanna debba seguire la condanna alla rifusione delle spese sostenute, nel grado della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. Coop., avendo la difesa rassegnato in data 21.04.2023 le proprie argomentate conclusioni, unitamente alla nota spese, apportando un fattivo contributo nella dialettica processuale (Sez. U, ord. n. 5466 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo, Rv. 226716 - 01), con conseguente liquidazione quantificata come da dispositivo in base ai parametri disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consi liére estenso