CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 10089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Piemonten. 571/2024 depositata il 04/11/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi i procuratori delle parti che hanno concluso riportandosi airispettivi scritti difensivi;Numero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026udito il P.G. che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primomotivo di ricorso (nei limiti di cui alla memoria scritta in atti) nonché delquinto ed il rigetto degli altri motivi.1. La CGT-2 del Piemonte, con la sentenza n. 571/3/2024,depositata in data 4/11/2024, pronunziando in controversia avente adoggetto gli avvisi di pagamento relativi a TARI annualità 2018-2019-2020-2021, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla societàcontribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarava soggette a tassazione le superfici dimq. 400 quanto al supermercato e di mq. 1.375 quanto al CentroDistribuzione; dichiarava, pertanto, illegittimi gli avvisi di accertamentoemessi, limitatamente all'eccedenza rispetto alle superfici sopraindividuate e compensava fra le parti le spese di lite.2. I giudici di appello ritenevano che:- occorreva dare atto che le parti avevano, nella sostanza,‘concordato’ la tassazione della superficie di mq. 1375 per il CentroDistribuzione, dato che andava “recepito”, precisandosi che le ragioniaddotte dal Comune per circoscrivere il riconoscimento della tassabilitàlimitata a detta superficie a partire dal 2019 (in ragione del fatto che nel2018 risultava documentata la fruizione del servizio pubblico), erano, insé, irrilevanti posto che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità,non assume valore l’eventuale occasionale formazione di rifiuti urbani perquelle superfici ove si formano in misura prevalente rifiuti speciali;- per quanto concerneva il supermercato andava considerato che icriteri qualitativi e quantitativi approvati dal Comune, con delibera n.117/2017, non erano conformi ai criteri fissati Deliberazione della GiuntaRegione Piemonte n. 47-14763 del 14 febbraio 2005 ed apparivanoillegittimi anche se comparati ai parametri dei coefficienti Kd (coefficientidi produttività quantitativa) previsti dalla tabella del d.P.R. n. 158/1999;Numero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026- ed, ancora, l’Allegato A) alla suddetta delibera n.117/2017 cheindicava tra i rifiuti assimilati anche gli imballaggi terziari e non soltantogli imballaggi secondari, si poneva in contrasto con gli artt. 221 e 226d.lvo. n. 152/2006 che prevedono il divieto assoluto di immissione deirifiuti speciali da imballaggio terziari nel circuito comunale di smaltimento,a prescindere dal fatto che il Comune abbia attivato o meno il servizio diraccolta differenziata nonché con i principi fissati dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui i rifiuti di imballaggi terziari ‘non possono essereassimilati dai Comuni ai rifiuti urbani, sicché ‘i regolamenti che una taleassimilazione avessero previsto andrebbero perciò disapplicati in parte quadal giudice tributario’;- era fondato il motivo di censura con il quale la società contribuenteaveva fatto valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma649, l.n. 147/2013 e dell’art. 9, comma 5, Reg. TARI 2018-2021 e laillegittimità della tassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali daimballaggi terziari del Centro di distribuzione e dell’ipermercato. In talesenso precisavano che: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nelle denunce trasmesse alComune di Alessandria, aveva rilevato la produzione sia di rifiuti specialisia di rifiuti urbani indicando con precisione le superfici produttive di rifiutispeciali (corrispondenti alle aree adibite a deposito del CentroDistribuzione e le superfici di vendita e sui magazzini dell’ipermercato)separatamente dalle superfici ove invece si formavano rifiuti urbani (zoneadibite a refettorio, area casse, area ortofrutta, uffici, spogliatoi e servizi),chiedendo la tassazione soltanto di queste ultime; quanto alle superficiadibite a deposito del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] di SpinettaMarengo si trattava di aree adibite allo stoccaggio e alla movimentazionedella merce che arrivava in grosse quantità dall’industria dopo averviaggiato che veniva smistata e organizzata per essere, poi, trasportatanei singoli supermercati con la conseguenza che gli imballaggi chediventavano rifiuti su tali superfici erano, dunque, soltanto gli imballaggiNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026per il trasporto (o terziari) -ossia quelli concepiti ‘in modo da facilitare lamanipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodottifiniti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipliper evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto e nonanche gli imballaggi secondari e primari che, invece, non vengono maiaperti o scartati (diventando rifiuti) sulle superfici del polo logistico;quanto alle superfici di vendita e dei magazzini dell’ipermercato di viaCasalbagliano i rifiuti prodotti, in via continuativa e prevalente, su talisuperfici erano composti dagli imballaggi terziari che vengono aperti escartati durante le operazioni di messa a scaffale della merce, mentre gliimballaggi primari e, ove presenti, anche gli imballaggi secondari venivanoportati via dai clienti assieme alla merce e diventano rifiuti soltanto al difuori del punto vendita, sicché nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] restavanosoltanto i rifiuti di imballaggi terziari; la norma regolamentare suddettaprevede che ‘nella determinazione della superficie assoggettabile allatassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti aprovvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che nedimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” ela disposizione normativa sopra richiamata già considera la presenzaumana nella regola della esenzione delle superfici produttive di rifiutispeciali, escludendo dalla tassa rifiuti le superfici ‘ove si formano, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti aprovvedere a proprie spese i relativi produttori non occorrendo, per il nonassoggettamento, una produzione esclusiva di rifiuti speciali nonassimilabili agli urbani; non è necessario dimostrare che sulle superfici siproducano ‘esclusivamente’ o ‘in assoluto’ rifiuti speciali (come asseritodal giudice di primo grado) essendo sufficiente dimostrarne la produzione‘continuativa e prevalente’ sulla scorta dell’art. 1, comma, 649 l.n.147/2013 e dell’art. 9, comma 5, Reg. TARI) e non rileva, neppure, cheNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026nel medesimo immobile vi siano altre aree che producono rifiuti urbani, nétantomeno la presenza di cassonetti svuotati dal Comune o l’utilizzo delservizio di raccolta comunale; nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevatrasmesso all’amministrazione comunale ed aveva depositato nei giudizi diprimo grado le denunce delle superfici tassabili e le planimetrie del CentroDistribuzione e dell’ipermercato che specificano l’estensione e ladestinazione d’uso di ciascun locale nonché la natura dei rifiuti ivi prodottie il relativo regime giuridico, depositando in giudizio, per ciascunaannualità oggetto di impugnazione anche i formulari identificativi dei rifiutiavviati in via autonoma a recupero, i [OSCURATO:PERSONA] di DichiarazioneAmbientale (MUD) trasmessi alle camere di commercio, i DDT deisottoprodotti di origine animale prodotti nei laboratori pescheria emacelleria dell’ipermercato, ossia proprio la documentazione richiestadall’art. 9, comma, 5 Reg. TARI per ottenere l’esenzione delle superfici,assolvendo all’onere della prova richiesto per ottenere la detassazioneprevista dall’art. 1 c. 649 L.n. 147/2013 e dall’art. 9 Reg. TARI 2018-2021.2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di quindici motivi, il Comune di Alessandria cui ha resistito concontroricorso la società contribuente.3. La Procura Generale ha depositato memoria chiedendol’accoglimento del primo e del quinto motivo di ricorso, ed il rigetto deglialtri.4. Entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’ente impositore ha lamentato, aisensi dell'art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 nonché dell’art. 100 c.p.c. nonavendo i giudici di secondo grado considerato che per gli anni di impostaNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/20262019,2020 e 2021, dopo l’impugnazione degli avvisi di pagamento (attifacoltativamente impugnabili), oggetto della pronuncia impugnata, eraseguita, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’impugnazione – attualmente pendente- dell’avviso di accertamento per omesso versamento (atto tipico per cuisussiste l’onere di impugnazione) al fine di contestare la pretesaimpositiva dell’ente ivi riportata sicché per tali annualità la CTR avrebbedovuto dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse rispettoall’impugnazione di tali avvisi di pagamento.1.1. La censura è fondata nei termini appresso specificati.Invero in tema di contenzioso tributario, la natura tassativadell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n.546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare attiimpositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridichedi una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, nonesclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, perevitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto chel'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisionesull'atto impugnato in via facoltativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato lacessazione della materia del contendere con riferimento all'impugnazionedella fattura commerciale, con cui il gestore del servizio smaltimento rifiutisolidi urbani aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo ilcontribuente successivamente impugnato anche l'ingiunzione dipagamento che l'aveva sostituita). (Cass. 08/04/2022, n. 11481; vedi insenso conforme Cass. 08/09/2022, n. 26534 nonché Cass. 11/05/2012, n.7344).Posto che il giudizio in esame riguarda l’anno 2018 nonché leannualità 2019, 2020 e 2021, va rilevato che secondo quanto è pacificoper gli anni di imposta 2019,2020 e 2021, dopo l’impugnazione degliavvisi di pagamento (atti facoltativamente impugnabili), oggetto dellapronuncia impugnata, risulta proposta, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,Numero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’impugnazione (a tutt’oggi pendente) degli avvisi di accertamento peromesso versamento (atti tipici per cui sussiste l’onere di impugnazione);ne discende che in ragione della impugnazione dell’atto tipico è venutomeno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'attoimpugnato in via facoltativa.1.2. La sentenza va cassata sul punto (dovendosi dichiarare lacessazione della materia del contendere con riferimento all'impugnazionedegli avvisi di pagamento relativi alle annualità 2019 -2020 e 2021),rimanendo, quindi, in discussione solo l’ avviso di pagamento relativoall’annualità 2018, rispetto alla quale vanno esaminati gli ulteriori motividi ricorso.2. Con il secondo motivo il Comune di Alessandra ha dedotto, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 36,secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992 non avendo i giudici di secondogrado chiarito per quali ragioni avevano ritenuto che sulle superfici delCentro Distribuzione la produzione di rifiuti urbani/assimilati agli urbaninel 2018 poteva ritenersi “occasionale”.2.1. Tale motivo è infondato.Va rammentato che per le Sezioni unite di questa Corte lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menzionaCass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229,22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono stati espressida Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430[p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). SuccessivamenteNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U.31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio dilegittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione».Orbene la natura di tali argomentazioni esclude, pervero, che sipossa ravvisare una motivazione assente o apparente della sentenzaimpugnata. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tantonei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa sidipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta afondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (trale tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15aprile 2021, n. 9975). Nel caso in esame risulta evidente il decisum(quanto alla ritenuta riduzione delle superfici tassabili) raggiunge la sogliadel minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentatoadeguatamente la loro decisione, tenendo conto delle deduzioni edallegazioni delle parti, risultando evidente che la parte ricorrente, inrealtà, si duole della omessa valutazione di circostanze decisivecomprovanti, a suo dire, l’erronea individuazione delle superfici soggette atassazione TARI.Numero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026Giova, del resto, ricordare che il giudice del merito non deve darconto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e didiritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modoritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., exmultis, Cass., Sez. T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez.2, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. 1, 26 maggio 2016, n. 10937;Cass., Sez. 6, 17 maggio 2013, n. 12123). Alla luce di tale apparatoargomentativo deve, allora, ritenersi la sussistenza di una motivazione nelsuo complesso intellegibile, laddove il motivo di impugnazione intende farimpropriamente transitare, sotto il suddetto profilo, le ragioni di una noncondivisione della sentenza impugnata.3. Con il terzo motivo l’ente impositore ha eccepito, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 5. c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. ovvero aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. violazione degli art. 115 e116 c.p.c. per avere i giudici territoriali omesso di esaminare e/o valutarela corretta valenza probatoria del documento richiamato e prodotto dalComune consistente nella nota di ARAL – [OSCURATO:PERSONA] dallaquale emergeva come la formazione di rifiuti urbani presso il Centro didistribuzione della [OSCURATO:SOCIETA]. per il 2018 fosse stata tutt’altro che“occasionale”, sicché per detto anno, doveva ritenersi tassabile l’interasuperficie del [OSCURATO:PERSONA], pari a 20.000 mq.3.1. Il motivo non ha pregio.Va premesso che in tema di ricorso per cassazione, può esserededotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, incontraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basisu mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte diNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a talemezzo, ipotesi questa diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi diprova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene, invece, allaselezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione traquelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto. Il tutto, peraltro, acondizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettarel'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti icontenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come lasottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisionediversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza(cfr. Cass, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 12971). Ed ancora, sempre inrelazione alla previsione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato chiarito che«per dedurre la sua violazione “è necessario denunciare che il giudice nonabbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèabbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma”, ossiache abbia “giudicato o contraddicendo espressamente la regola,dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente,cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposteinvece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto unpotere officioso di disposizione del mezzo probatorio”, mentre “dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbiavalutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre», trattandosi di attivitàconsentita dall'art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016)”» (così,Cass., Sez. T., 4 giugno 2019, n. 15195 e, nello stesso senso, Cass., Sez.II, 7 gennaio 2019, n. 1229 e Cass., Sez. T, 23 settembre 2019, n.27983, nonché Cass., Sez. U. civ., 30 settembre 2020, n. 20867, Cass.,Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472 ed ancora Cass., Sez. III, 22marzo 2022, n. 9225, che richiama Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n.16598 e Cass., Sez. VIII, 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018, nonchéNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026Cass., Sez. VI/T, 25 gennaio 2022, n. 2242, che richiama pure Cass., Sez.6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n.30535).Il Comune, nell’ assumere che dalla nota del Gestore del servizio dismaltimento rifiuti risultava che nel 2018 Maxi aveva usufruito delservizio, e che, pertanto, tale riconoscimento (prevalenza di produzione dirifiuti da imballaggi terziari sulle restanti superfici) poteva avvenire solodal 2019, censurando il capo di sentenza che aveva rideterminato lasuperficie tassabile del [OSCURATO:PERSONA] (ritenendo che, per l’anno2018, non sussistevano i presupposti per tale riduzione) finisce percontestare, in modo inammissibile, la lettura dei dati probatori effettuatadai giudici di merito circa la ritenuta produzione prevalente e continuativadi rifiuti speciali sulle superfici del predetto Centro Distribuzione4. Con il quarto motivo parte ricorrente ha rilevato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4. c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazioneall'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992 assumendo che i giudicidi appello, limitandosi a dichiarare soggetta a tassazione, per il CentroDistribuzione, la sola superficie di mq. 1.375, avevano omesso ognimotivazione sulla questione inerente alla debenza della quota fissa dellaTARI.5. Con il quinto motivo ha lamentato ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3. c.p.c., violazione/falsa applicazione art. 1, commi 649, 651e 654 l. 147/2013, art. 3 d.P.R. 27/4/1999 n. 158 – art. 9, comma 5,Regolamento comunale, assumendo che qualora si fosse ritenutaimplicitamente decisa la questione di cui al motivo precedente, ladecisione dei giudici territoriali, che per il [OSCURATO:PERSONA] avevaesentato da TARI la superficie eccedente mq. 1.375, doveva esserecassata per violazione della normativa in materia, alla lucedell’orientamento, ormai consolidato della Suprema Corte, secondo ilquale “allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiutiNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltitiautonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso è sempretenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa”.6. Tali motivi, da trattare congiuntamente in quanto fra loroconnessi, sono da ritenere fondati.6.1. La tematica in oggetto, tenuto conto di quanto dedotto dalleparti e segnatamente da parte controricorrente la quale ha rivendicato ildiritto a non pagare alcuna somma a titolo di TARI per le aree de quibus,rende necessarie delle precisazioni circa la debenza, sempre e comunque,in ipotesi quale quella in esame in esame, della c.d. quota fissa.6.2. Appare opportuno, sul punto, muovere dalle considerazioni, chein questa sede vanno ribadite, svolte da Cass. n. 13455/2024 che, nelconfermare principi ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimitàsu tale questione a partire dal 2019, ha affermato il seguente principio didiritto: «alla luce del disposto di cui all’art. 1, comma 649, legge n.147/2013, il quale prevede che nella determinazione delle superficiassoggettabili alla TARI non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiutispeciali ed in forza del successivo comma 651 del medesimo articolo - cherichiama il d.P.R. 27.4.1999 n. 158 (“Regolamento recante norme per laelaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio digestione del ciclo dei rifiuti urbani”, tutt’ora in vigore) in base al qualerisulta che la tassa in questione è doppiamente strutturata in una partevariabile ed in una parte fissa - allorquando il contribuente provi diprodurre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, nonassimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate,lo stesso è sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa sullabase del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nelterritorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, inquanto potenzialmente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti eda costituire un carico per il gestore del servizio, essendo destinata dettaNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026quota a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e delservizio nell'interesse dell'intera collettività e, dunque, indipendentementedalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettivafruizione del dell'intera collettività e, dunque, indipendentemente dallaqualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva fruizione delservizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo adisposizione della collettività». In seno a tale pronunzia è stato, inparticolare, precisato che: “Non appare condivisibile la tesi, sostenuta indottrina, secondo cui un tale orientamento non sarebbe aderente aldettato normativo in quanto l’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, ilquale prevede che nella determinazione delle superfici assoggettabili allaTARI non si deve tenere conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali,senza operare alcuna distinzione tra quota fissa e variabile. Occorrerilevare che il successivo comma 651 richiama espressamente il d.P.R.27.4.1999 n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione delmetodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclodei rifiuti urbani”, tutt’ora in vigore). L’ art. 3 di tale d.P.R.(“Determinazione della tariffa”) così dispone: «1. Sulla base della tariffa diriferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costocomplessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione alpiano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degliobiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del serviziofornito e del tasso di inflazione programmato. 2. La tariffa è composta dauna parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali delcosto del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dairelativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantitàdi rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. 3. Levoci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa e la partevariabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1». […. ] Ciòvuol dire che, nel sistema delineato dal legislatore, la quota fissa e laNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026quota variabile devono coprire integralmente i costi sopportati per lagestione del ciclo dei rifiuti, sia per gli investimenti effettuati sia perl’esercizio del servizio. Inoltre, sempre secondo quanto si ricava dallanorma, la quota fissa incide in misura predeterminata, avendo la funzionedi assicurare la copertura degli investimenti, laddove la quota variabile èdeterminata per ciascuna tipologia di utente in ragione della quantità deirifiuti conferiti, al servizio fruito e così via. Sarebbe, per vero, del tuttoillogico esentare dal versamento della quota fissa un operatore economicoche, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno unaparte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagliinvestimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbiautilità. Diversamente opinando, la norma non potrebbe andare esente daconcreti dubbi di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 3 e 53Cost., risultando del tutto irrazionale una disposizione che esentassetotalmente dal pagamento della TARI soggetti che, comunque, fruisconodel relativo servizio”. In proposito va chiarito, in questa sede, che taleultimo inciso va “ovviamente” riferito alla fruizione, anche da partedell’azienda che produce rifiuti speciali, del servizio di raccolta inteso qualesistema di smaltimento rifiuti approntato dal comune per tutti gli utenti eposto nell’interesse della collettività in una determinata area territoriale.Con detta sentenza si è posto, infine, in particolare in rilievo che “perlegge (art. 1, co. 654, L. n. 147/2013) deve, in ogni caso, essereassicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di eserciziorelativi al servizio, e che, conseguentemente, la parte di quota fissa nongravante sui produttori anche di rifiuti speciali finirebbe per ricadere sullealtre utenze ed specialmente sulle utenze domestiche; una simile tesiappare del resto in linea con la circostanza che la TARI, come TARES e laTARSU, sono caratterizzate, indipendentemente dal nomen iuris utilizzatodalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e nonsinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità dellaNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica. I serviziconcernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamenteistituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base diuna disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed isoggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi diesclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligoadducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la leggenon dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delleparti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo lafunzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizioindivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a unrapporto sinallagmatico con il singolo utente (cfr. in tema di TARSU Cortecost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018)……condivisibilmente, pertanto, è stato sottolineato e ribadito che «inpresenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati,per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamenteprovvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l'esenzione dalpagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando,tuttavia, l'obbligo del pagamento della quota fissa, che non è parametrataalla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazionedi tale servizio, ma è destinata per legge alla "copertura" dei costi diinvestimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di localiall'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei adospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico peril gestore del servizio (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14038; Cass.,Sez. 5^, 13 agosto 2020, nn. 16994 e 16995; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, nn. 22772 e 22773;Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29542; Cass., Sez. 5^, 9 novembre2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022)”.Numero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026Ciò premesso appaiono necessarie alcune ulteriori considerazioni giàsvolte nella sentenza di questa Corte n. 23228/2024. Vertendosi nellaspecie in materia di TARI va ribadito che il Comune, nella commisurazionedelle tariffe relative a tale tassa, "tiene conto”, secondo espressaprevisione normativa dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158 del 1999e, quindi, il criterio di determinazione delle tariffe è lo stesso sia per la TIA1 che per la TARI. Relativamente alla TIA, la Corte Cost. con la sentenzan. 238/09, nel precisare la natura pubblicistica, e non privatistica, delrelativo prelievo ha avuto modo di osservare che: “Tale tariffa –usualmente denominata tariffa di igiene ambientale (TIA) – «è compostada una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costodel servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dairelativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuticonferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo chesia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e diesercizio», ulteriormente evidenziando che “la TIA – analogamente allaTARSU nella disciplina risultante dal disposto del comma 3-bis dell'art. 61del d.lgs. n. 507 del 1993 (….) e dell'art. 31, comma 23, della legge 23dicembre 1998, n. 448 – ha la funzione di coprire il costo dei servizi dismaltimento concernenti i rifiuti non solo “interni” (cioè prodotti oproducibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio), maanche “esterni” (cioè «rifiuti di qualunque natura o provenienza giacentisulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico», ….., inrelazione agli artt. 7, comma 2, lettere c, d, e 49, comma 2, del d.lgs. n.22 del 1997, per la componente fissa della TIA). Ha la funzione, cioè, dicoprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso afavore della collettività e, quindi, non riconducibili a un rapportosinallagmatico con il singolo utente. L'unica sostanziale differenza sulpunto tra i due prelievi si riduce al fatto che, mentre per la TARSU ilgettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l'intero costoNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costodeterminata in funzione della situazione finanziaria del Comune (art. 61,comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993); per la TIA il gettito deve, invece,assicurare sempre l'integrale copertura del costo dei servizi (art. 49 deld.lgs. n. 22 del 1997). Tuttavia, tale differenza non è sufficiente acaratterizzare in senso privatistico la TIA, perché nulla esclude che unapubblica spesa (come il costo di un servizio utile alla collettività) possaessere integralmente finanziata da un tributo….. anche la TARSU puòcoprire il cento per cento del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti edin tal caso essa non muta, per ciò solo, la sua natura da pubblicistica aprivatistica. In altri termini, la mera circostanza che la legge assegni a unpagamento la funzione di coprire integralmente i costi di un servizio non èsufficiente ad attribuire al medesimo pagamento la natura di prezzoprivatistico”. Dunque, posto che la legge n. 147 del 2013 (art. 1, c. 651)stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto deicriteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 27 aprile 1999, n. 158 - disposizione normativa che, comedetto, nel disciplinare i relativi criteri, articola la tariffa in una quota fissaed in una quota variabile – non può che ribadirsi in questa sede quantogià rilevato da Cass. n. 28030/2023 in ordine alla circostanza che: “sullabase di questa articolazione tra parte variabile e parte fissa, si è ….. piùvolte osservato come, quanto appunto alla quota fissa, l’imposizionemuova in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativiammortamenti» (art. 49, c. 4, cit.), ed abbia la funzione di coprire il costodei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo cioè prodotti oproducibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, maanche , quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sullestrade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; in modo da coprireanche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favoreNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con ilsingolo utente (v. Cass., 23 maggio 2019, n. 14038 e numerose altre)”.Simili conclusioni appaiono perfettamente in linea proprio con larichiamata struttura autoritativa della TARI che emerge sotto svariati econcorrenti profili, in particolare: a) i servizi concernenti lo smaltimentodei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che ligestiscono, in regime, appunto, di privativa, sulla base di una disciplinaregolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; b) i soggetti tenuti alpagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o diagevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di nonvolersi avvalere dei suddetti servizi; c) la legge non dà alcun sostanzialerilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tragestore ed utente del servizio, escludendosi ogni un rapporto disinallagmaticità tra pagamento e servizio di smaltimento dei rifiuti. Latariffa TARI prevede, quindi, la copertura di costi estranei alla logica dellacorrispondenza tra costi e benefici e riferibili, piuttosto, alla collettività e latariffa, dunque, in considerazione della doverosità e del fondamentosolidaristico della prestazione ricomprende sempre la quota fissa che,essendo connessa a servizi collettivi, indivisibili, generali, ed essendovincolata, in gran parte al finanziamento proprio di interventi, attività,opere ed impianti ambientali, ha una funzione redistributiva di siffattioneri e, dunque, va reclamata e riscossa nei confronti di tutti i soggettiinsediati nel territorio ove vengono erogati i servizi per la gestione deirifiuti, al di là della effettiva produzione, dato che, come membri dellacollettività, tutti ne traggono direttamente ovvero indirettamente uncomune beneficio. Da ciò consegue che – esclusa nella speciel’applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile - neresidua, comunque, la relativa applicazione, invece, riguardo della quotafissa che, come detto, attiene alla contribuzione generale ai costicomplessivi del servizio sull'area sociale che da tale servizio riceve, nelNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026suo insieme, un beneficio e che prescinde dalla effettiva produzione dirifiuti urbani o speciali, assimilabili o no, non per questo risultando percosì dire “alterata” la natura di “tassa” della TARI vista quale forma difinanziamento di un servizio pubblico attraverso l'imposizione dei relativicosti. Non può, del resto, non considerarsi che la comprovata produzionedi rifiuti speciali in una porzione, per quanto estesa, dell'insediamentoproduttivo “in misura continuativa e prevalente” di rifiuti speciali nonesclude, né logicamente, né di fatto, la produzione nella medesima area'anche' di rifiuti urbani ordinari (seppure in percentuale ridotta), rifiuti ilcui smaltimento implica, comunque, dei costi per il servizio inteso nel suocomplesso mentre diversamente opinando e, quindi, ritenendo tali zonenon soggette né a quota fissa né a quota variabile tali rifiuti (non speciali)verrebbero smaltiti dal servizio comunale con costi generali chefinirebbero per ricadere ingiustificatamente sugli altri utenti. È appena ilcaso di sottolineare che una simile lettura della normativa apparepienamente compatibile con il principio comunitario “chi inquina paga”(ribadito dall'art. 15 della direttiva comunitaria 2006/12/CE) atteso che ildiritto comunitario, con tutta chiarezza, si limita a richiedere che lalegislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento tra laproduzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento,secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto acarico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti. Come chiaritodalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (vedisent.16 luglio 2009, causa C-254/08, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – i cuiprincipi sono stati successivamente confermati in altra pronunzia dellaCorte di giustizia con riguardo alla direttiva 2008/98 che ha disposto larevisione della dir.200612/CE, Corte giust. 18.12.2014, causa C-551/13,Soc. edile turistica residenziale, [OSCURATO:SOCIETA]) "...il principio "chi inquinapaga" non osta a Data pubblicazione 28/08/2024 che gli Stati membriadattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loroNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna didette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento delsistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani." Viene quindichiarito che la questione correlata al finanziamento dei costi della gestionedel servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è essenzialmente affidata allacompetenza dei singoli Stati, i quali sono tenuti, ai sensi dell'art. 5 delladirettiva quadro sui rifiuti, a creare una rete integrata e adeguata diimpianti di smaltimento. Proprio su tale ultimo aspetto i Giudice europeihanno stabilito che "...Quanto al finanziamento dei costi di gestione esmaltimento dei rifiuti urbani, trattandosi di un servizio fornitocollettivamente ad un complesso di "detentori", gli Stati membri sonotenuti, in forza dell'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12, a far sì che, inlinea di principio, tutti gli utenti di tale servizio, in quanto "detentori" aisensi dell'art. 1 della medesima direttiva, sopportino collettivamente ilcosto globale di smaltimento dei rifiuti di cui trattasi..." - p.46 sent. cit. -Secondo la Corte di giustizia, mancando una normativa adottata in baseall'art. 175 CE che imponga agli Stati membri un metodo preciso quanto alfinanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, "... talefinanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essereindifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasialtra modalità" - cfr. p. 48 sent. cit.. Sulla base di tali presupposti, è statocosì ritenuto, che "...al fine del calcolo di una tassa sullo smaltimento deirifiuti, una differenziazione tributaria fra categorie di utenti del servizio diraccolta e di smaltimento di rifiuti urbani, alla guisa di quella operata dallanormativa nazionale di cui trattasi nella causa principale fra le aziendealberghiere e i privati, in funzione di criteri obiettivi aventi un rapportodiretto col costo di detto servizio, quali la loro capacità produttiva di rifiutio la natura rifiuti prodotti, può risultare adeguata per raggiungerel'obiettivo Data pubblicazione 28/08/2024 di finanziamento di dettoservizio". Si è poi aggiunto, significativamente:"...Anche se laNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026differenziazione tributaria così operata non deve andare al di là di quantonecessario per raggiungere tale obiettivo di finanziamento, va tuttaviasottolineato che, nella materia in esame e allo stato attuale del dirittocomunitario, le competenti autorità nazionali dispongono di un'ampiadiscrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità dicalcolo di siffatta tassa." In conclusione, secondo la Corte Europea lanormativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione edello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad unastima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo dirifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allostato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l'art. 15, lett. a),della direttiva 2006/12 (vedi Cass. 4723/2015). Tali principi sono statiribaditi, pure, in seguito da Corte di Giustizia UE, sez. VI, 30-03-2017, incausa C-335/16, la quale ha osservato che: “… In virtù dell’articolo 14della direttiva 2008/98 e in conformità del principio «chi inquina paga», icosti della gestione dei rifiuti sono sopportati dal produttore iniziale deirifiuti ovvero dal detentore attuale o precedente dei rifiuti. Tale obbligofinanziario incombe a questi detentori in ragione del loro contributo allaproduzione dei rifiuti in questione (v., per analogia, sentenze del 24giugno 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, EU:C:2008:359, punto77, nonché del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a., C 254/08,EU:C:2009:479, punto 45). Quanto al finanziamento dei costi di gestionee di smaltimento dei rifiuti urbani, trattandosi di un servizio che vienefornito collettivamente ad un insieme di «detentori», gli Stati membri sonotenuti, in forza dell’articolo 15 della direttiva 2008/98, a far sì che, in lineadi principio, tutti gli utenti di tale servizio, nella loro qualità di «detentori»ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, sopportino collettivamente il costoglobale dello smaltimento dei rifiuti (v., per analogia, sentenza del 16luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-254/08, EU:C:2009:479, punto46). Tuttavia, anche se, in questa materia e allo stato attuale del dirittoNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026dell’Unione, le competenti autorità nazionali dispongono di un’ampiadiscrezionalità per quanto riguarda la determinazione delle modalità dicalcolo dei prezzi quali i costi per la gestione dei rifiuti e il contributosupplementare in discussione nel procedimento principale, il giudice delrinvio è tenuto a verificare, sulla scorta degli elementi di fatto e di dirittoche gli sono stati sottoposti, se il prezzo richiesto nonché il suddettocontributo supplementare non portino ad imputare a taluni «detentori»costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura deirifiuti che essi possono produrre (v., per analogia, sentenza del 16 luglio2009, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-254/08, EU:C:2009:479, punti 55 e 56).A questo scopo occorre, in particolare, tener conto di criteri correlati altipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alladestinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei «detentori» deirifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonchéalla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idoneia influire direttamente sull’importo dei costi di gestione e di smaltimentodei rifiuti. Alla luce dell’insieme delle considerazioni sopra esposte, occorrerispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 14 e l’articolo15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 devono essere interpretati nelsenso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, essi non ostano ad unanormativa nazionale, come quella in discussione nel procedimentoprincipale, la quale preveda, ai fini del finanziamento di un servizio digestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, un prezzo calcolato sulla basedi una valutazione del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizioe non sulla base del quantitativo di rifiuti che costoro hannoeffettivamente prodotto e consegnato per la raccolta, e la quale prevedaaltresì il pagamento, da parte degli utenti, nella loro qualità di detentoridei rifiuti, di un contributo supplementare i cui proventi mirano afinanziare investimenti di capitale necessari al trattamento dei rifiuti,compreso il loro riciclaggio. Tuttavia, il giudice del rinvio è tenuto aNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026verificare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono statisottoposti, se ciò non porti ad imputare a taluni «detentori» costimanifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiutiche essi possono produrre. Per far questo, il giudice nazionale potrà, inparticolare, tener conto di criteri correlati al tipo di beni immobili occupatidagli utenti, alla superficie e alla destinazione di tali immobili, alla capacitàproduttiva dei «detentori» dei rifiuti, al volume dei contenitori messi adisposizione degli utenti, nonché alla frequenza della raccolta, nella misurain cui tali parametri sono idonei a influire direttamente sull’importo deicosti di gestione dei rifiuti”.La richiamata interpretazione di questa Corte, formatasi a partire dal2019 già con riferimento alla TIA, cui in questa sede va data continuità, sipone, dunque, in linea con i principi comunitari in quanto la ratio dellalegge è quella di assicurare che tutti gli utenti sopportino collettivamente ilcosto globale di smaltimento dei rifiuti, a nulla rilevando la genericaobiezione di parte ricorrente circa l’entità e la eccessività del tributopreteso rispetto ai costi di smaltimento sostenuti individualmente.Diversamente la normativa interna avrebbe dovuto prevedere, in modochiaro ed espresso, l'imponibilità solo dei locali e delle aree produttive dirifiuti conferibili al servizio pubblico, ma nel fare questo avrebbe anchedovuto prevedere in che modo garantire la copertura di quei serviziindivisibili pur compresi nella gestione dei rifiuti, senza pregiudicare, inmodo ingiustificato ed eccessivo, gli utenti domestici.6.3. In conclusione i suddetti motivi vanno accolti e la sentenzaimpugnata va cassata sul punto, occorrendo procedere al calcolo dellaquota fissa dovuta in relazione alla menzionata area.7. Con il sesto motivo il Comune ricorrente ha dedotto, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione, errata interpretazioneovvero falsa applicazione della D.G.R. Piemonte n. 47-14763 del 14febbraio 2005 nonché della delibera 117 del 27/4/2017 (e relativo allegatoNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026A), del d.P.R. 158/1999, in particolare dell’Allegato 1 - tabella 4a e,conseguentemente, degli art. 3, 5 e 42 Regolamento comunale sullagestione dei rifiuti urbani e assimilati, assumendo che i giudici di appelloavevano errato nel ritenere illegittima l’assimilazione dei rifiuti operata dalComune di Alessandria per violazione dei limiti quantitativi stabiliti dallanormativa regionale e statale.8. Con il settimo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazione Deliberazione di GiuntaComunale N. 117 del 27/4/2017 e relativo allegato A assumendo che laCTR – erroneamente - aveva ritenuto illegittima la Deliberazione comunaledi assimilazione ritenendo che fossero stati assimilati anche i rifiuti daimballaggio terziari ed erroneamente aveva ritenuto di disapplicarlaintegralmente, dando per scontato che la società contribuente producevaquasi esclusivamente o, comunque, in quantità assolutamente prevalente,rifiuti da imballaggio terziario mentre sulle superfici del supermercato lasocietà suddetta produceva, in gran parte, rifiuti da imballaggi secondari,la cui assimilazione è legittima.8. Entrambi i motivi – da trattare unitamente in quanto connessi faloro – sono da ritenere infondati.8.1. Va premesso che la decisione impugnata ha rilevato laillegittimità dei criteri quantitativi di assimilazione adottati dal Comune diAlessandria nella Del. [OSCURATO:PERSONA]. n. 117/2017, sia con riferimento aicriteri stabiliti dalla Regione Piemonte nella D.G.R. 47-14763/2005, siacon riferimento ai coefficienti stabiliti dal d.P.R. 158/1999; in particolare ladecisione impugnata ha rilevato che la soglia quantitativa di assimilazionefissata dal Comune di Alessandria (pari a 6 Kg/mq/anno per i magazzinied 30 Kg/mq/anno per gli Ipermercati) risultava ben superiore alcoefficiente massimo di produzione di rifiuti previsto dal Legislatorestatale, e ne ha pertanto riconosciuto la illegittimità ed ha, ancora,osservato che l’Allegato A) alla suddetta delibera n.117/2017 che indicavaNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026tra i rifiuti assimilati anche gli imballaggi terziari e non soltanto gliimballaggi secondari, si poneva in contrasto con gli artt. 221 e 226 d.lvo.n. 152/2006.Secondo la prospettazione di parte ricorrente, in particolare, ilgiudice d’appello, per un verso, aveva erroneamente inteso quantoriportato nella tabella riportata nell’art. 2 dell’Allegato A delladeliberazione G.C. n. 117/2017 e, per altro, verso aveva ritenutoillegittima la Deliberazione comunale di assimilazione, interpretando inmodo erroneo che fossero stati assimilati anche i rifiuti da imballaggioterziari. Assume, segnatamente, il Comune “probabilmente la scritturadell’articolo (che riporta la dicitura già indicata nella Delib. G.R. 14-2-2005n. 47-14763) si presta a fraintendimenti ma la corretta lettura da darsi èche l’assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio terziari (perchénon assimilabili) e secondari per i quali non sia stato istituito dal serviziopubblico apposito servizio di raccolta differenziata. In ogni caso, anchenella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la delibera comunale avesseassimilato i rifiuti da imballaggi terziari, essa sarebbe illegittima “in partequa”, vale a dire nella parte in cui avesse assimilato detti rifiuti, non intoto. Si richiama Cass. 24972/24 ….. [OSCURATO:PERSONA] d’appello – erroneamente -ha ritenuto illegittima la Deliberazione di assimilazione e ritenuto –altrettanto erroneamente - di disapplicarla integralmente dando inoltre perscontato, come si dedurrà in un successivo motivo, che la MAXI DIproduca quasi esclusivamente o, comunque, in quantità assolutamenteprevalente, rifiuti da imballaggio terziari. Invece, sulle superfici delsupermercato, (ed anche in proposito si vedano i successivi motivi) laSocietà produce, in gran parte, rifiuti da imballaggi secondari la cuiassimilazione è legittima”.In disparte ogni considerazione in ordine alla correttezza delladecisione in punto di ritenuta illegittimità dei criteri quantitativi diassimilazione adottati dal Comune di Alessandria, è evidente che – comeNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026desumibile dalla sintesi delle censure sopra richiamata - con i motivi inesame la parte devolve una questione interpretativa che ha ad oggetto ledeterminazioni assunte dall’amministrazione sui fatti qualificanti dellafattispecie impositiva. Va rilevato che, come questa Corte ha in piùoccasioni rimarcato, l'interpretazione di un atto amministrativo,risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata algiudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta damotivazione adeguata e immune dalla violazione delle normesull'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi,tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamentodella P.A., così che la denuncia di un'erronea interpretazione, in sede dimerito, di un atto amministrativo, impone alla parte, a pena diinammissibilità del ricorso, di indicare quali canoni o criteri ermeneuticisiano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'entepubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno delladecisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelinoinsufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass., 23febbraio 2022, n. 5966; Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181), da ciòdiscendendo la inammissibilità delle suddette censure.8. Con l’ottavo motivo il Comune di Alessandria ha dedotto, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 183 e 184 del d.lgs. 152/2006, come modificati d.lgs. n.116/2020, nonché dell’allegato L-quater e dell'allegato L-quinquies d.lgs.152/2006 in quanto i giudici del gravame avevano omesso di considerarele sostanziali modifiche normative, in tema di assimilazione dei rifiuti,intervenute con l’emanazione del d.lgs. 116/2020, a decorrere dal 2021.8.1. Premesso che lo stesso Comune ha assunto: “Fatta salva eribadita l’eccezione relativa alla possibilità di giudicare sul solo anno 2018,in subordine si è rilevato che la Corte di secondo grado ha completamenteomesso di considerare le sostanziali modifiche normative, in tema diNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026assimilazione dei rifiuti, intervenute con l’emanazione del d.lgs. 116/2020(a decorrere dal 2021), non può che rilevarsi che l’accoglimento del primomotivo rende inammissibile tale censura per carenza di interesse.9. Con il nono motivo l’ente impositore ha lamentato, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione dell’ art. 115 c.p.c.ovvero ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., rilevando che il giudice d’appello aveva affermato,come attestato dall’esame della documentazione prodotta da Maxi(formulari, MUD, ecc…), un fatto che, in realtà, non era deducibile dallamedesima in quanto, se tale documentazione poteva essere ritenutaidonea a confermare la produzione di rifiuti da imballaggi, non era idoneaad attestare che si trattasse di imballaggi terziari, quindi non assimilati enon assimilabili a quelli urbani.10. Con decimo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., violazione art. 115 c.p.c. ovvero ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dalmomento che i giudici territoriali avevano disatteso circostanzecomprovate dalla stessa documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] in relazionealla preponderante produzione – nel supermercato – di rifiuti da imballaggisecondari.Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in quando riguardanoprofili comuni, si appalesano privi di pregio alcuno.Nel richiamare i principi di diritto enucleati al §. 3.1. in tema diviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. va osservato che il Comunericorrente, pur facendo riferimento a presunti “travisamenti” in cuisarebbero incorsi i giudici di appello, palesemente contesta valutazioni dimerito della CGT-2 circa la valenza dei dati istruttori in forza dei quali igiudici, con accertamento in fatto non sindacabile sotto i profili dedotti,hanno ritenuto comprovata la produzione continuativa e prevalente diNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026rifiuti speciali nelle aree in questione, sulla base di tutta ladocumentazione acquisita agli atti del giudizio.11. Con l’undicesimo motivo il Comune ha lamentato, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c.ovvero ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. violazione degli art.115 e 116 c.p.c. per avere i giudici di merito ritenuto come irrilevante lafruizione – da parte della società contribuente – del servizio pubblico,documentata dal Comune.Il motivo appare, in primo luogo, inammissibile in quanto sotto sottoil prospettato travisamento della prova, sollecita il riesamedell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello in ordine allaqualificazione dei rifiuti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] come speciali da imballaggioterziari, e quindi una nuova valutazione degli elementi probatori acquisitinel giudizio di merito.Oltre che inammissibile il motivo è da ritenere pure privo di pregio indiritto in quanto la circostanza che la società contribuente usufruisca delservizio comunale per le superfici ove non vengono prodotti rifiuti speciali(quali uffici e spogliatoi) non vale a modificare la natura speciale dei rifiutiprodotti nelle altre superfici di vendita, di magazzino e dei lavoratori delsupermercato, e neppure la natura speciale dei rifiuti prodotti nellesuperfici logistiche del [OSCURATO:PERSONA].12. Con il dodicesimo motivo l’ente ricorrente ha rilevato, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 1, commi 649, secondo periodo l. 147/2013 nonché dell’art. 25(commi 2-3) Regolamento TARI del Comune di Alessandria, non avendo igiudici territoriali considerato che la documentazione citata dalla sentenzaimpugnata (formulari, MUD, autorizzazioni delle piattaforme di avvio alrecupero…) evidenziava la produzione di rifiuti assimilati avviati ancheautonomamente al recupero ma – diversamente da quanto ritenuto – nonpoteva ritenersi che per dette superfici la società fosse esente daNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026tassazione ma che fosse applicabile, come sostenuto dal Comune, lariduzione Regolamentare sulla parte variabile del tributo per avvio alrecupero di rifiuti assimilati.12.1. Anche tale motivo non coglie nel segno.La decisione impugnata ha accertato, in fatto, che le superfici delCentro Distribuzione e del supermercato producono in misura prevalente econtinuativa rifiuti speciali da imballaggio terziari, rifiuti non possonoessere assimilati per legge ai rifiuti urbani, secondo quanto previsto dagliartt. 221 e 226 d.lvo. 152/2006, rifiuti non assimilabili in ragione dellaillegittimità dell’assimilazione qualitativa e quantitativa disposta dalComune di Alessandria con la Delibera di Giunta n. 117/2017. A frontedella riconosciuta produzione di rifiuti speciali da imballaggio terziari, nontrova applicazione al caso in esame il secondo capoverso dell’art. 1, c.649,legge 147/2013 né l’art. 25 del Regolamento comunale TARI, perchéspecificamente dedicati al regime applicabile alle superfici produttive dirifiuti assimilati.Anche tale motivo di censura mira, quindi, sotto il velo dellapaventata violazione di legge ad un riesame del fatto e delle produzionidocumentali depositate dalle parti che è certamente inammissibile in sededi legittimità.13. Con il tredicesimo motivo parte ricorrente ha lamentato, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 1, comma 682 Legge 147/2013, 52 d.lgs. 446/1997 e 9, commi8 e 9, del Regolamento TARI del Comune di Alessandria non avendo laCGT-2 considerato che soltanto una minima parte di rifiuti da imballaggioprodotta sulle superfici del supermercato poteva ritenersi di tipo terziarioe, non essendo individuabile una porzione precisa dell’immobile in cui siproducevano, esclusivamente o prevalentemente, rifiuti da imballaggiterziari (in difetto di prova il cui onere gravava sulla società contribuente)risultava applicabile, ai sensi di legge e del suindicato regolamentoNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026comunale, la riduzione forfettaria delle superfici (30%) che, tuttavia, difatto risultava già applicata.Il Comune assume che la sentenza impugnata ha ritenuto che nelsupermercato la pressoché totalità della superficie sia produttiva di rifiutida imballaggi terziari, dovendo al contrario ritenersi – anche sulla base diquanto dichiarato dalla stessa società (oltre che sulla base del dato dellacomune esperienza) – che su dette superfici la prevalenza di rifiuti daimballaggio sia di tipo secondario. Soltanto una minima parte di rifiuti daimballaggio prodotta sulle superfici del supermercato può ritenersi di tipoterziario e, non essendo individuabile (l’onere della prova è a carico delcontribuente) una porzione precisa dell’immobile in cui si produconoesclusivamente o prevalentemente rifiuti da imballaggi terziari, risultaapplicabile, ai sensi di legge e di Regolamento comunale, la riduzioneforfettaria delle superfici (30%) ai sensi dell’art. 9, c. 8 e 9, applicativi diquanto disposto dall’articolo 1, comma 682 L. 147/2013 (individuazione dicategorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività vienesvolta).Il motivo appare inammissibile per la parte in cui censura laqualificazione dei rifiuti operata dal Giudice di merito con un accertamentoesente da vizi (per tutto quanto esposto nei motivi che precedono) e chenon può essere oggetto di rivisitazione in sede di legittimità.14. Con il quattordicesimo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360,primo comma n. 5 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. ovvero ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. violazione degli art. 115 e 116c.p.c. rilevando la erroneità della decisione dei giudici di secondo disecondo grado che avevano dichiarato tassabili mq. 400 quando la stessaMaxi Di aveva prodotto documentazione in cui riteneva tassabile lasuperficie di 1.047 mq.Numero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/202614.1. Nell’osservare che i giudici di appello, valutate le complessiverisultanza istruttorie, hanno individuato la puntuale delimitazione dellesuperfici produttive di rifiuti urbani e quelle, invece, da esimere da tributoperché produttive di rifiuti speciali autonomamente avviati a recupero, nonpuò non rilevarsi come anche in questo caso il Comune prospetta unadiversa ricostruzione in fatto, e peraltro richiama la successiva denunciapresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2021, ove risulta indicata una diversasuperficie ritenuta tassabile che, non può rilevare relativamente al 2018unica annualità in contestazione.15. Con il quindicesimo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 360,primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1,commi 649, 651 e 654 l. 147/2013, 3 d.P.R. 27/4/1999 n. 158 nonchè 9,comma 5, Regolamento comunale, in quanto, anche per il supermercato,nella parte in cui aveva ritenuto esente da TARI la superficie eccedentemq. 400 (lo stesso qualora presi in considerazione mq. 1.047), lasentenza di secondo grado doveva essere cassata in quanto, in ogni caso,doveva essere riconosciuta la debenza della quota fissa sull’intera maggiorsuperficie.15.1. Questo motivo, alla luce delle considerazioni svolte al §§. 6.1.,6.2. e 6.3., appare fondato in ragione della acclarata debenza, sempre ecomunque, della c.d. quota fissa anche per tale area.16. In conclusione in accoglimento, per quanto di ragione, del primo,del quarto, del quinto e del quindicesimo motivo, rigettati gli altri, lasentenza deve essere, dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, laquale procederà anche alla liquidazione delle spese di lite di questogiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo, il quarto, il quintoed il quindicesimo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenzaNumero registro generale 1381/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 10089/2026Data pubblicazione 18/04/2026impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Piemonte, in diversa composizione, cui rimette anche laliquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 25 febbraio 2026Il Consigliere rel. Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])