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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17507/2026

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all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panuccio con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocatoMatteo Baldi con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 510/2020 deposi-tata il 03/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/2026RILEVATO CHE1.

La controversia trae origine da un rapporto di mandato all'interno diun raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito per partecipa-re alla gara indetta dall'[OSCURATO:PERSONA] di Taormina perla realizzazione della funivia Taormina–Mazzarò.2.

Con atto di citazione notificato il 1° aprile 2004, la [OSCURATO:SOCIETA]conveniva dinanzi al Tribunale di Taormina la [OSCURATO:SOCIETA]., mandatariadel raggruppamento temporaneo di imprese, deducendo l'inadempimentodel mandato da parte della mandataria.

In particolare, [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta-va che [OSCURATO:SOCIETA] avesse omesso di coltivare ed esplicitare tempestivamentele riserve iscritte nel IV stato di avanzamento lavori, concernenti opere diconsolidamento per l'importo di euro 260.110,00, sottoscrivendo, invece,lo stato finale e il certificato di collaudo senza curare la tutela del creditodella mandante.3. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, eccependo in via preliminare la prescrizionedel credito e, nel merito, l'infondatezza della domanda.4.

Con sentenza 16 maggio 2007, il Tribunale di Taormina accoglievala domanda e condannava [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma richiesta.5.

Proposto appello da [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'appello di Messina, con sen-tenza n. 463/2008, dichiarava prescritto il diritto e rigettava la domanda.6.

Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione.La Corte di cassazione, con sentenza n. 25518 del 14 ottobre 2015, acco-glieva il primo motivo, cassava la sentenza d'appello e rinviava la causaalla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, affermando che ildies a quo della prescrizione non poteva coincidere con la mancata esplici-tazione delle riserve, ma con il completamento del mandato.7.

Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Messina pronunciava lasentenza n. 510/2020, oggetto del presente esame.8.

Con riguardo al primo motivo di gravame, che riproponeva l'ecce-zione di prescrizione decennale del credito risarcitorio, sostenendo che ilNumero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/2026termine avesse iniziato a decorrere dal momento del verificarsi dell'eventodannoso, cioè dalla data in cui la mandataria non aveva tempestivamenteesplicitato le riserve iscritte nel [OSCURATO:PERSONA] (marzo 1993), la Corte di meritorichiamava espressamente il principio di diritto fissato dalla Corte di cas-sazione nel giudizio rescindente, ribadendo che il rapporto interno al RTI èriconducibile al mandato e che il dies a quo della prescrizione dell'azionerisarcitoria decorre dal compimento dell'ultimo atto rilevante nell'esecu-zione del mandato, e non dalla singola omissione (quale la tardiva esplici-tazione della riserva).8.1.

Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte messinese ar-gomentava che il rapporto di mandato non poteva ritenersi esaurito alladata dello stato finale dei lavori, risultando documentati successivi scambitra le parti (fino al novembre 1995) relativi alla tutela del credito e allamessa in mora della stazione appaltante.

Poiché l'atto di messa in moraera stato notificato il 1° dicembre 2003 e la citazione introduttiva il 5 apri-le 2004, la Corte d'appello concludeva per la mancata maturazione dellaprescrizione del diritto azionato.9.

Con il secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato la sentenza diprimo grado nella parte in cui aveva ritenuto provato l'inadempimentocolpevole della mandataria e, conseguentemente, riconosciuto il diritto alrisarcimento del danno in favore di [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, l'appellanteaveva dedotto di non essere gravata dall'obbligo esclusivo di formulare leriserve, trattandosi di gestione congiunta dell'appalto, aggiungendo che laGE.I.CO. non le avrebbe fornito tempestivamente gli elementi necessariper l'esplicitazione delle riserve, e che, in ogni caso, non vi sarebbe stataprova del danno, non essendo stata dimostrata l'elevata probabilità di ac-coglimento della riserva da parte della stazione appaltante.9.1.

La Corte d'appello esaminava distintamente la questione dell'ina-dempimento della mandataria e quella della prova del danno risarcibile.Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/20269.2.

Sotto il primo profilo, confermava che, in base al regolamento dimandato, l'onere di esplicitare tempestivamente le riserve incombeva sullamandataria, e che la [OSCURATO:SOCIETA] lo aveva effettivamente adempiuto tardiva-mente, determinando la decadenza della pretesa nei confronti della P.A.,ritenendo quindi provato l'inadempimento colpevole di [OSCURATO:SOCIETA].9.3.

Nondimeno, quanto al danno, la Corte d'appello accoglieva il mo-tivo di gravame, affermando che nei giudizi risarcitori da perdita di chanceo da mancata coltivazione di riserve grava sulla parte attrice l'onere di di-mostrare che, se la riserva fosse stata tempestivamente esplicitata, vi sa-rebbe stata una concreta ed elevata probabilità di accoglimento.9.4.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dimostrato che le opereoggetto di riserva fossero previste dal contratto o da varianti formalmenteapprovate.

Inoltre, non risultavano integrate le condizioni eccezionali pre-viste dalla normativa sugli appalti pubblici per il riconoscimento di com-pensi per opere aggiuntive, ai sensi dell'art. 342 l. n. 2248/1865, quelleprevista dall'art. 103 del R.D. 350/1895 per i lavori addizionali non pre-viamente autorizzati, rispetto ai quali [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva provato la ricor-renza, fra tutte le condizioni necessarie, di quelle specifiche il cui ricono-scimento era a suo carico [cioè: a) lavori qualificati come indispensabili, b)riconosciuti tali dalla committente e c) relativi a costi addizionali che rien-travano nei limiti delle spese approvate].9.5.

La Corte d'appello riteneva che mancasse, dunque, la prova deldanno e del nesso causale tra l'inadempimento della mandataria e il pre-giudizio economico lamentato.

Per tali ragioni, accoglieva il secondo moti-vo, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto delladomanda risarcitoria.10.

La cassazione della sentenza sin qui descritta, e notificata il 18.1.2021, è chiesta con ricorso notificato il 16.3.2021 da [OSCURATO:SOCIETA]. ed affidatoa cinque motivi, cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], che inprossimità dell'adunanza ha depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/2026CONSIDERATO CHE11.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 1218 cod. civ.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale illegittimamente affermato che l'onere della prova del nesso dicausalità del danno consistente nel mancato riconoscimento del creditoper euro 260.100,00 non era stato assolto dal creditore, trascurando che ilcreditore aveva dimostrato che l'inadempimento e il nesso di causalitàerano costituiti dalla mancata esplicitazione della riserva, la quale avrebbenecessariamente indotto la direzione lavori e il committente a pronunciarsiin via definitiva sulla indifferibilità, necessità ed urgenza delle opere stes-se, così da predisporre la perizia in variante.

A dimostrazione di ciò, laGE.I.CO. aveva infatti depositato, fin dalla costituzione in giudizio, la con-sulenza tecnica d'ufficio redatta nel giudizio contro l'Amministrazione co-munale di Taormina, da cui si evinceva la necessità ed indifferibilità delleopere ed il costo delle stesse.11.1.

La censura è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis.1. cod. proc.civ., perché la decisione impugnata è conforme ai costanti principi inter-pretativi della giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richia-mati dalla Corte di merito, in ordine alla ripartizione dell'onere probatorioin tema di allegato inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Sez.

Un.13733/2001), così come in tema di prova di prova del danno e del nessodi causalità, che pone tale onere a carico del danneggiato (cfr. da ultimo,Cass. 12760/2024).

Con riguardo a questo secondo aspetto, la censuranon si confronta con la corretta ripartizione dell'onere probatorio, ma conla articolata - e sopra già illustrata - conclusione di merito raggiunta dallaCorte territoriale in punto di mancata dimostrazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,della elevata probabilità di accoglimento della riserva, ove la stessa fossestata tempestivamente formulata.Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/202612.

Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 103 del R.D.350 del 1895, in relazione alla mancata dimostrazione del nesso di causa-lità e la violazione dell'art. 1223 cod. civ., in correlazione con l'art. 2043cod. civ.

Ad avviso di parte ricorrente, la Corte d'appello ha erroneamentevalutato le quattro condizioni richiesta dall'art. 103 cit. per il riconosci-mento del credito, dal momento che, pur avendo riconosciuto la mancatarealizzazione della prima condizione, a causa della mancata esplicitazionedella riserva, ha ritenuto comunque non assolto l'onere probatorio in ordi-ne al nesso di causalità da parte della [OSCURATO:SOCIETA].

In realtà, prosegue la ri-corrente, la mancata indicazione in sede di collaudo dei lavori in oggettoquali lavori urgenti è sempre imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA], che, non avendoesplicitato le riserve, non ha reso quei lavori parte delle opere da collauda-re, e quindi non ha consentito al collaudatore di esprimersi sia in meritoalla qualificazione di indispensabilità, sia in merito al riconoscimento daparte della committenza ed alla loro quantificazione.12.1.

Anche questa censura è inammissibile, perché si concentra, inrealtà, non tanto sull'error in judicando asseritamente commesso dallaCorte messinese nella ricostruzione dei presupposti per il riconoscimentodella riserva ai sensi dell'art. 103 R.D. 350/1895, quanto sull'esito delprocedimento applicativo della disposizione richiamata, in virtù della qualela Corte ha ritenuto non assolta la prova incombente su [OSCURATO:SOCIETA]., anchequi in applicazione di criteri ermeneutici conformi alla richiamata giuri-sprudenza di legittimità (Cass. 13432/2003 e 25620/2008).13.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc, civ., la violazione dell'art. 342 l. n. 2248/1865, in relazio-ne all'art. 1223 cod. civ e all'art. 2043 cod. civ., per avere la Corte d'ap-pello illegittimamente ritenuto non sussistente il nesso di causalità, inquanto le opere erano in difformità dal progetto e non avrebbero potutoessere pagate.

Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale ha trascura-to che il pagamento avrebbe potuto essere effettuato ove la [OSCURATO:SOCIETA] aves-Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/2026se esplicitato la riserva, come da suo constatato inadempimento, sicchél'esistenza del nesso di causalità doveva ritenersi dimostrata con la solapossibilità che il comportamento inadempiente avesse dato adito e cagio-ne al danno dedotto.13.1.

Anche questa censura, come la precedente, è inammissibile per-ché si concentra, in realtà, non tanto sull'error in judicando asseritamentecommesso dalla Corte messinese nel ricostruire i presupposti normativiper il riconoscimento dei maggiori compensi per le opere aggiuntive, se-condo la previsione dell'art. 342 l. n. 2248/1865 e dell'art. 103 R.D.350/1895, quanto sull'esito del procedimento applicativo della disposizionerichiamata, là dove ha ritenuto che la comunicazione che in caso di som-ma urgenza il direttore dei lavori è tenuto a fare all'Amministrazione nonfosse intervenuta, con la conseguenza che non si era completato il proce-dimento previsto dall'art. 342 cit. (come pure richiesto dalla citata giuri-sprudenza di legittimità), e che ciò fosse imputabile nei fatti, e pertantoinsindacabilmente in questa sede, anche alla [OSCURATO:SOCIETA].14.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2043, 1223 e 1226 cod. civ.,con riferimento alla quantificazione del risarcimento dei danni, per averela Corte territoriale arrestato la statuizione alla mancata prova del nessodi causalità, senza considerare che il danno era stato ritenuto provato dalGiudice di prime cure sulla base della svolta c.t.u.14.1.

Questa censura, che investe l'entità del danno oggetto della do-manda di [OSCURATO:SOCIETA]., è anch'essa inammissibile, perché la statuizione dellaCorte di merito in punto di danno, ritenuta la questione assorbita nell'ac-coglimento del gravame in punto di prova del danno e di nesso di casuali-tà, scaturisce effettivamente dalla corretta ripartizione degli oneri probato-ri e dalla constatazione che gli stessi non erano stati assolti dal soggettocui erano stati correttamente imputati, e cioè l'asserito creditore [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/2026restando, pertanto, estranea alla censura di violazione di legge ex art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.15.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., con riferi-mento all'operata compensazione delle spese di lite, in luogo della con-danna di [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese, in quanto soccombente in sededi legittimità.15.1.

La censura è inammissibile.15.2.

In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pro-nuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni il-logiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi trale parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costitu-zionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensa-zione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale allatutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vit-toriosa (Cass. 21400/2021).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha svolto la necessaria valuta-zione unitaria del giudizio, conclusosi in verità in senso sfavorevole all'o-dierna ricorrente, e ha motivato in modo non illogico od erroneo la dispo-sta compensazione delle spese di lite.16.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in applica-zione del principio della soccombenza, parte ricorrente è condannata allarifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente, nella misuraliquidata in dispositivo.17.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate inEuro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborsospese generali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panuccio con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocatoMatteo Baldi con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 510/2020 deposi-tata il 03/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/2026RILEVATO CHE1. La controversia trae origine da un rapporto di mandato all'interno diun raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito per partecipa-re alla gara indetta dall'[OSCURATO:PERSONA] di Taormina perla realizzazione della funivia Taormina–Mazzarò.2. Con atto di citazione notificato il 1° aprile 2004, la [OSCURATO:SOCIETA]conveniva dinanzi al Tribunale di Taormina la [OSCURATO:SOCIETA]., mandatariadel raggruppamento temporaneo di imprese, deducendo l'inadempimentodel mandato da parte della mandataria. In particolare, [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta-va che [OSCURATO:SOCIETA] avesse omesso di coltivare ed esplicitare tempestivamentele riserve iscritte nel IV stato di avanzamento lavori, concernenti opere diconsolidamento per l'importo di euro 260.110,00, sottoscrivendo, invece,lo stato finale e il certificato di collaudo senza curare la tutela del creditodella mandante.3. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, eccependo in via preliminare la prescrizionedel credito e, nel merito, l'infondatezza della domanda.4. Con sentenza 16 maggio 2007, il Tribunale di Taormina accoglievala domanda e condannava [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma richiesta.5. Proposto appello da [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'appello di Messina, con sen-tenza n. 463/2008, dichiarava prescritto il diritto e rigettava la domanda.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione.La Corte di cassazione, con sentenza n. 25518 del 14 ottobre 2015, acco-glieva il primo motivo, cassava la sentenza d'appello e rinviava la causaalla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, affermando che ildies a quo della prescrizione non poteva coincidere con la mancata esplici-tazione delle riserve, ma con il completamento del mandato.7. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Messina pronunciava lasentenza n. 510/2020, oggetto del presente esame.8. Con riguardo al primo motivo di gravame, che riproponeva l'ecce-zione di prescrizione decennale del credito risarcitorio, sostenendo che ilNumero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/2026termine avesse iniziato a decorrere dal momento del verificarsi dell'eventodannoso, cioè dalla data in cui la mandataria non aveva tempestivamenteesplicitato le riserve iscritte nel [OSCURATO:PERSONA] (marzo 1993), la Corte di meritorichiamava espressamente il principio di diritto fissato dalla Corte di cas-sazione nel giudizio rescindente, ribadendo che il rapporto interno al RTI èriconducibile al mandato e che il dies a quo della prescrizione dell'azionerisarcitoria decorre dal compimento dell'ultimo atto rilevante nell'esecu-zione del mandato, e non dalla singola omissione (quale la tardiva esplici-tazione della riserva).8.1. Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte messinese ar-gomentava che il rapporto di mandato non poteva ritenersi esaurito alladata dello stato finale dei lavori, risultando documentati successivi scambitra le parti (fino al novembre 1995) relativi alla tutela del credito e allamessa in mora della stazione appaltante. Poiché l'atto di messa in moraera stato notificato il 1° dicembre 2003 e la citazione introduttiva il 5 apri-le 2004, la Corte d'appello concludeva per la mancata maturazione dellaprescrizione del diritto azionato.9. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato la sentenza diprimo grado nella parte in cui aveva ritenuto provato l'inadempimentocolpevole della mandataria e, conseguentemente, riconosciuto il diritto alrisarcimento del danno in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, l'appellanteaveva dedotto di non essere gravata dall'obbligo esclusivo di formulare leriserve, trattandosi di gestione congiunta dell'appalto, aggiungendo che laGE.I.CO. non le avrebbe fornito tempestivamente gli elementi necessariper l'esplicitazione delle riserve, e che, in ogni caso, non vi sarebbe stataprova del danno, non essendo stata dimostrata l'elevata probabilità di ac-coglimento della riserva da parte della stazione appaltante.9.1. La Corte d'appello esaminava distintamente la questione dell'ina-dempimento della mandataria e quella della prova del danno risarcibile.Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/20269.2. Sotto il primo profilo, confermava che, in base al regolamento dimandato, l'onere di esplicitare tempestivamente le riserve incombeva sullamandataria, e che la [OSCURATO:SOCIETA] lo aveva effettivamente adempiuto tardiva-mente, determinando la decadenza della pretesa nei confronti della P.A.,ritenendo quindi provato l'inadempimento colpevole di [OSCURATO:SOCIETA].9.3. Nondimeno, quanto al danno, la Corte d'appello accoglieva il mo-tivo di gravame, affermando che nei giudizi risarcitori da perdita di chanceo da mancata coltivazione di riserve grava sulla parte attrice l'onere di di-mostrare che, se la riserva fosse stata tempestivamente esplicitata, vi sa-rebbe stata una concreta ed elevata probabilità di accoglimento.9.4. Nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dimostrato che le opereoggetto di riserva fossero previste dal contratto o da varianti formalmenteapprovate. Inoltre, non risultavano integrate le condizioni eccezionali pre-viste dalla normativa sugli appalti pubblici per il riconoscimento di com-pensi per opere aggiuntive, ai sensi dell'art. 342 l. n. 2248/1865, quelleprevista dall'art. 103 del R.D. 350/1895 per i lavori addizionali non pre-viamente autorizzati, rispetto ai quali [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva provato la ricor-renza, fra tutte le condizioni necessarie, di quelle specifiche il cui ricono-scimento era a suo carico [cioè: a) lavori qualificati come indispensabili, b)riconosciuti tali dalla committente e c) relativi a costi addizionali che rien-travano nei limiti delle spese approvate].9.5. La Corte d'appello riteneva che mancasse, dunque, la prova deldanno e del nesso causale tra l'inadempimento della mandataria e il pre-giudizio economico lamentato. Per tali ragioni, accoglieva il secondo moti-vo, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto delladomanda risarcitoria.10. La cassazione della sentenza sin qui descritta, e notificata il 18.1.2021, è chiesta con ricorso notificato il 16.3.2021 da [OSCURATO:SOCIETA]. ed affidatoa cinque motivi, cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], che inprossimità dell'adunanza ha depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/2026CONSIDERATO CHE11. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 1218 cod. civ.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale illegittimamente affermato che l'onere della prova del nesso dicausalità del danno consistente nel mancato riconoscimento del creditoper euro 260.100,00 non era stato assolto dal creditore, trascurando che ilcreditore aveva dimostrato che l'inadempimento e il nesso di causalitàerano costituiti dalla mancata esplicitazione della riserva, la quale avrebbenecessariamente indotto la direzione lavori e il committente a pronunciarsiin via definitiva sulla indifferibilità, necessità ed urgenza delle opere stes-se, così da predisporre la perizia in variante. A dimostrazione di ciò, laGE.I.CO. aveva infatti depositato, fin dalla costituzione in giudizio, la con-sulenza tecnica d'ufficio redatta nel giudizio contro l'Amministrazione co-munale di Taormina, da cui si evinceva la necessità ed indifferibilità delleopere ed il costo delle stesse.11.1. La censura è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis.1. cod. proc.civ., perché la decisione impugnata è conforme ai costanti principi inter-pretativi della giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richia-mati dalla Corte di merito, in ordine alla ripartizione dell'onere probatorioin tema di allegato inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Sez. Un.13733/2001), così come in tema di prova di prova del danno e del nessodi causalità, che pone tale onere a carico del danneggiato (cfr. da ultimo,Cass. 12760/2024). Con riguardo a questo secondo aspetto, la censuranon si confronta con la corretta ripartizione dell'onere probatorio, ma conla articolata - e sopra già illustrata - conclusione di merito raggiunta dallaCorte territoriale in punto di mancata dimostrazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,della elevata probabilità di accoglimento della riserva, ove la stessa fossestata tempestivamente formulata.Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/202612. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 103 del R.D.350 del 1895, in relazione alla mancata dimostrazione del nesso di causa-lità e la violazione dell'art. 1223 cod. civ., in correlazione con l'art. 2043cod. civ. Ad avviso di parte ricorrente, la Corte d'appello ha erroneamentevalutato le quattro condizioni richiesta dall'art. 103 cit. per il riconosci-mento del credito, dal momento che, pur avendo riconosciuto la mancatarealizzazione della prima condizione, a causa della mancata esplicitazionedella riserva, ha ritenuto comunque non assolto l'onere probatorio in ordi-ne al nesso di causalità da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. In realtà, prosegue la ri-corrente, la mancata indicazione in sede di collaudo dei lavori in oggettoquali lavori urgenti è sempre imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA], che, non avendoesplicitato le riserve, non ha reso quei lavori parte delle opere da collauda-re, e quindi non ha consentito al collaudatore di esprimersi sia in meritoalla qualificazione di indispensabilità, sia in merito al riconoscimento daparte della committenza ed alla loro quantificazione.12.1. Anche questa censura è inammissibile, perché si concentra, inrealtà, non tanto sull'error in judicando asseritamente commesso dallaCorte messinese nella ricostruzione dei presupposti per il riconoscimentodella riserva ai sensi dell'art. 103 R.D. 350/1895, quanto sull'esito delprocedimento applicativo della disposizione richiamata, in virtù della qualela Corte ha ritenuto non assolta la prova incombente su [OSCURATO:SOCIETA]., anchequi in applicazione di criteri ermeneutici conformi alla richiamata giuri-sprudenza di legittimità (Cass. 13432/2003 e 25620/2008).13. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc, civ., la violazione dell'art. 342 l. n. 2248/1865, in relazio-ne all'art. 1223 cod. civ e all'art. 2043 cod. civ., per avere la Corte d'ap-pello illegittimamente ritenuto non sussistente il nesso di causalità, inquanto le opere erano in difformità dal progetto e non avrebbero potutoessere pagate. Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale ha trascura-to che il pagamento avrebbe potuto essere effettuato ove la [OSCURATO:SOCIETA] aves-Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/2026se esplicitato la riserva, come da suo constatato inadempimento, sicchél'esistenza del nesso di causalità doveva ritenersi dimostrata con la solapossibilità che il comportamento inadempiente avesse dato adito e cagio-ne al danno dedotto.13.1. Anche questa censura, come la precedente, è inammissibile per-ché si concentra, in realtà, non tanto sull'error in judicando asseritamentecommesso dalla Corte messinese nel ricostruire i presupposti normativiper il riconoscimento dei maggiori compensi per le opere aggiuntive, se-condo la previsione dell'art. 342 l. n. 2248/1865 e dell'art. 103 R.D.350/1895, quanto sull'esito del procedimento applicativo della disposizionerichiamata, là dove ha ritenuto che la comunicazione che in caso di som-ma urgenza il direttore dei lavori è tenuto a fare all'Amministrazione nonfosse intervenuta, con la conseguenza che non si era completato il proce-dimento previsto dall'art. 342 cit. (come pure richiesto dalla citata giuri-sprudenza di legittimità), e che ciò fosse imputabile nei fatti, e pertantoinsindacabilmente in questa sede, anche alla [OSCURATO:SOCIETA].14. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2043, 1223 e 1226 cod. civ.,con riferimento alla quantificazione del risarcimento dei danni, per averela Corte territoriale arrestato la statuizione alla mancata prova del nessodi causalità, senza considerare che il danno era stato ritenuto provato dalGiudice di prime cure sulla base della svolta c.t.u.14.1. Questa censura, che investe l'entità del danno oggetto della do-manda di [OSCURATO:SOCIETA]., è anch'essa inammissibile, perché la statuizione dellaCorte di merito in punto di danno, ritenuta la questione assorbita nell'ac-coglimento del gravame in punto di prova del danno e di nesso di casuali-tà, scaturisce effettivamente dalla corretta ripartizione degli oneri probato-ri e dalla constatazione che gli stessi non erano stati assolti dal soggettocui erano stati correttamente imputati, e cioè l'asserito creditore [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/2026restando, pertanto, estranea alla censura di violazione di legge ex art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.15. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., con riferi-mento all'operata compensazione delle spese di lite, in luogo della con-danna di [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese, in quanto soccombente in sededi legittimità.15.1. La censura è inammissibile.15.2. In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pro-nuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni il-logiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi trale parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costitu-zionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensa-zione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale allatutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vit-toriosa (Cass. 21400/2021).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha svolto la necessaria valuta-zione unitaria del giudizio, conclusosi in verità in senso sfavorevole all'o-dierna ricorrente, e ha motivato in modo non illogico od erroneo la dispo-sta compensazione delle spese di lite.16. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in applica-zione del principio della soccombenza, parte ricorrente è condannata allarifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente, nella misuraliquidata in dispositivo.17. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 7431/2021Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 17507/2026Data pubblicazione 02/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate inEuro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborsospese generali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 17507/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris