CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori dei ricorrenti: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Pavia in data 25.11.2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, rispettivamente, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e tre anni e sei mesi di reclusione (oltre alle pene accessorie fallimentari pari a cinque anni di durata) per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla sottrazione di 71.316 euro dalla cassa della società MAICA s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 11.7.2012, quali concorrenti "extranei", istigatori e determinatori, nel reato commesso dall'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato con patteggiamento. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, cod. proc. pen. ed alla condanna inflittagli per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale. Si contesta la veridicità dell'affermazione contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui l'imputato avrebbe organizzato un "giro di false fatturazioni" e sarebbe stato ispiratore di spericolate operazioni finanziarie, nonché beneficiario di esborsi della società; tali conclusioni sono frutto delle dichiarazioni del teste-coimputato [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero smentite dalle medesime circostanze di fatto che hanno portato all'assoluzione del ricorrente per tutte le altre condotte distrattive. Si richiamano le osservazioni già svolte nei motivi d'appello, riferite alle dichiarazioni di numerosi testi in dibattimento ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché Uzzo e Tognolo) e del curatore Giussani, tutte concordi nel riferire di non aver mai potuto abbinare la figura del ricorrente a quella di un soggetto collegato alla gestione della fallita. Il ricorso evidenzia altresì l'insufficienza del quadro di prova, elencandone i contenuti e contestandone il significato, soprattutto per l'incapacità di rappresentare, oltre ogni ragionevole dubbio, i due elementi sui quali si fonda la prova del concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale: la volontarietà della condotta di apporto e ausilio a quella dell'intraneus e la necessaria consapevolezza che la propria condotta determini un depauperamento del patrimonio sociale in danno al ceto creditorio. In particolare, mancherebbe la prova della partecipazione del ricorrente all'emissione delle fatture per sponsorizzazioni, come emergerebbe dall'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; risulterebbe, infatti, dalle prove testimoniali che nessun cliente della fallita lo abbia mai incontrato, a riprova della sua estraneità alla gestione.2.2. La seconda censura denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 217 I.fall., ipotesi di reato meno grave nella quale poteva essere riqualificata la condotta del ricorrente: la sentenza impugnata ha motivato con una apodittica esclusione della possibilità di ipotizzare mere "operazioni imprudenti" piuttosto che il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione dell'attenuante speciale del danno patrimoniale di lieve entità. La motivazione della sentenza d'appello fa riferimento all'emergere, dalle prove, di una influenza più vasta e dannosa del ricorrente nella gestione societaria, rispetto a quanto effettivamente poi accertato, di talchè si è ritenuto di non concedere l'attenuante. La ragione motivazionale è, secondo la difesa, incoerente con il presupposto per il riconoscimento della circostanza di favore invocata, vale a dire la diminuzione che il comportamento dell'autore della condotta e del concorrente nel delitto abbia determinato sulla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto: nel caso di specie, è innegabile la minima entità del danno, pari a circa 71.000 euro, in relazione al pregiudizio economico arrecato ai creditori, date anche le dimensioni economiche dell'impresa. 4. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], deducendo, tramite il suo difensore di fiducia, due distinti motivi. 4.1. Con il primo argomento difensivo eccepito si denuncia nullità della sentenza per violazione di legge avuto riguardo alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nonostante non si sia accertata la destinazione specifica della somma di danaro contestata come distratta ed asseritamente elargita con la giustificazione fittizia di sponsorizzazioni alla società calcistica Legnano. Si denuncia la superficialità degli accertamenti e delle prove valutate in atti, che non hanno appurato il luogo di incasso degli assegni bancari tramite i quali si è contestato sia avvenuta la distrazione e neppure hanno verificato i conti correnti della beneficiaria Legnano calcio o del ricorrente. In mancanza di tale certezza circa la destinazione delle somme non potrebbe configurarsi il reato sotto il profilo oggettivo né soggettivo, mancando qualsiasi verifica della consapevolezza dell'extraneus in ordine alla natura distrattiva dell'operazione, elemento necessario per l'attribuibilità della condotta. 4.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, apodittica nella misura in cui presume che la causale della dazione della somma contestata come distratta sia estranea all'oggetto sociale. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie conclusive con le quali si richiama ai motivi di ricorso, ribadendoli.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili, poichè manifestamente infondati e reiterativi di ragioni difensive già analizzate nella sentenza d'appello, oltre a risolversi in argomenti formulati secondo direttrici di censura "in fatto", sottratte al sindacato di legittimità. 1.1. Anzitutto vanno premessi brevi cenni ricostruttivi della vicenda, così come sintetizzata dalla puntuale sentenza d'appello, con cui si sono evidenziati i passaggi cruciali delle prove che hanno condotto entrambi i giudici di merito, di primo e secondo grado, ad affermare la responsabilità dei ricorrenti, seguendo una linea narrativa coerente, in una doppia pronuncia conforme di condanna. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quest'ultimo nella sua qualità di consulente finanziario della fallita e suo deus ex machina; il primo, quale soggetto che, insieme al coimputato, si è individuato per essere il gestore di fatto della società in favore della quale sono state distratte le somme provenienti dalle casse della fallita, vale a dire la Legnano calcio s.p.a. - sono stati condannati per aver distratto dalle casse sociali la somma di 71.316 euro, giustificata mediante riferimento ad una fittizia operazione di sponsorizzazione da parte di MAICA s.r.I., con assegni e contanti provenienti dal conto corrente societario dati in pagamento di spese dell'US [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta società in estrema difficoltà finanziaria, all'epoca, e sulla quale [OSCURATO:PERSONA] intendeva esercitare il controllo attraverso l'inserimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nella carica di presidente. Le somme sottratte, poi, secondo le sentenze di merito, sono state utilizzate per finalità estranee agli scopi sociali. Le prove in atti sono costituite dalle dichiarazioni di testimoni, del curatore e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], confortate anche da alcune conversazioni intercettate, delle quali si dà atto anche nella sentenza impugnata e dalle quali emerge il ruolo primario dei due ricorrenti nel manovrare i meccanismi fraudolenti e lo stesso amministratore unico della fallita. 2. In particolare, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da due motivi manifestamente infondati in punto di contestazione dell'affermata responsabilità per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva, con la seconda deduzione che si rivela anche quasi totalmente assertiva e generica; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel primo motivo, riferito alla sussistenza del reato, rivalutativo ed in fatto, mentre manifestamente infondata si rivela la dedotta violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nel reato meno grave di bancarotta semplice. Tutti i motivi suddetti possono essere trattati unitariamente, avendo ad oggetto la sussistenza del reato in capo ai ricorrenti. Di seguito, si esaminerà l'ulteriore ragione di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Quanto all'obiezione difensiva (nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) relativa al fatto che, in mancanza di certezza circa la destinazione delle somme di danaro che si assumono distratte, non potrebbe configurarsi il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, né sotto il profilo oggettivo, né dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato in capo all'extraneus - che non sarebbe stato consapevole della natura distrattiva dell'operazione al centro della contestazione di reato - il Collegio non può che richiamarsi alla stabile giurisprudenza di legittimità in tema di delitto ex art. 216 I. fall. Invero, è noto che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204). Nel caso di specie, non soltanto non è stata data prova da parte di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico nella cui condotta distrattiva hanno concorso i ricorrenti, né da parte di questi ultimi, della destinazione a scopi sociali della fallita della somma ritenuta distratta, ma anzi vi sono molteplici tracce di come, con il contributo di tutti, ed in particolare proprio con l'ideazione delittuosa dei due soggetti "estranei" del reato, odierni ricorrenti, si sia architettata la fittizia operazione di sponsorizzazione, in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società nelle mani del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto esporre il marchio "[OSCURATO:PERSONA]" sulle magliette dei calciatori, dietro corrispettivo di 70.000 euro (cfr. pagg. 6 e ss. della sentenza di secondo grado). L'operazione di sponsorizzazione, in realtà, risulta dagli accertamenti di merito che non venne mai realmente effettuata, ma la somma di danaro venne comunque distratta dal patrimonio della fallita, diretta verso finalità estranee all'oggetto sociale, per quanto non accertate, così come verificato dal curatore fallimentare e spiegato da [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha dichiarato che la somma direttamente fuoriuscita da un conto corrente della società MAICA per una sponsorizzazione fittizia, tanto che la fattura emessa fu annullata, non venne mai rimborsata, nonostante le sue proteste). La chiamata in correità del coimputato "patteggiante" [OSCURATO:PERSONA], peraltro, è stata anche al centro di adeguate verifiche dei giudici d'appello: nella contabilità dell'azienda, il curatore ha ritrovato - sotto la generica dicitura "Legnano" - pagamenti per 71.316,97 euro, incompatibili con l'attività aziendale della fallita e a loro volta riscontrati dall'analisi dei conti correnti societari e degli assegni tratti senza giustificazione reale; il curatore, pertanto, ne ha tratto la convinzione della loro fittizietà, confermata dalle indagini della Guardia di Finanza, entrate nel processo con la testimonianza dell'operatore Tedesco. Inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero, dal 2009, i gestori di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] risulta dalla sentenza del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite del CONI n. 16 del 2016, esaminata dai giudici di merito (avevano acquisito, tramite un prestanome, il 95% delle quote della AC Legnano calcio); così come è acclarato che abbiano condotto tale società al fallimento con una gestione spregiudicata. E costituisce un dato certo, sorretto da adeguata valutazione delle prove, desunto dalle testimonianze di dipendenti della fallita, che i ricorrenti si occupassero direttamente della gestione della MAICA, accompagnando [OSCURATO:PERSONA] in ogni incontro importante e, di fatto, prendendo le decisioni gestionali più rilevanti, comprese, soprattutto, quelle di depauperamento delle risorse sociali (cfr. le testimonianze, in particolare, delle testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè del curatore e si vedano anche i contenuti delle intercettazioni, nelle quali inequivocamente si fa riferimento allo svuotamento di MAICA ed al fatto che i ricorrenti avessero condotto "una gran vita grassa" proprio grazie ai prelievi dalla società, poi fallita: a parlare è direttamente [OSCURATO:PERSONA], con un interlocutore coinvolto nella gestione, tale Carminati, poi deceduto). Le obiezioni del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], circa la sottovalutazione delle testimonianze di altri testi, utili alla difesa, non colgono la verità della ricostruzione della sentenza impugnata, che le ha puntualmente esaminate, ritenendole inutili. In ultima analisi, l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, per gli elementi di fatto appena descritti, è coerente con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: - l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805 e la successiva giurisprudenza conforme); - il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). 2.2. Egualmente privo di qualsiasi fondamento è il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si invoca la riqualificazione giuridica della condotta a lui ascritta nella meno grave ipotesi di reato prevista dall'art. 217 I. fall., richiamando la mera "imprudenza" delle operazioni compiute. Con una precisazione essenziale ai fini di distinguere la bancarotta semplice e quella fraudolenta in talune ipotesi precipue o "di confine", la sentenza Sez. 5, n. 7417 del 1/2/2023, Vecchio, Rv. 284230 (riprendendo le affermazioni di Sez. 5, n. 15850 del 26/6/1990, Bordoni, Rv. 185886) ha evidenziato che, in tema di reati fallimentari, la consumazione del patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti (o addirittura di pura sorte) integra il delitto di bancarotta semplice nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell'ambito di condotte tenute comunque nell'interesse dell'impresa, configurandosi, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l'agente abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa, agendo - come palesemente avvenuto nel caso oggi sottoposto al Collegio, riguardo ai due ricorrenti - con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali. La fattispecie in esame rappresenta un caso emblematico in cui è possibile e necessario, anzi, ribadire l'opzione ermeneutica suddetta. 2.4. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], infine, è manifestamente infondato e generico, poiché la censura - dedicata a contestare il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nella bancarotta - aggredisce solo una parte della motivazione della sentenza d'appello, che invece fa leva anche sulla materiale entità della somma distratta dagli imputati alla società fallita. Del resto, ai fini della configurabilità dell'attenuante in esame, prevista dall'art. 219, comma terzo, I. fall. si deve aver riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella derivata dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658); e non vi è dubbio che una diminuzione di oltre 70.000 euro non possa ritenersi in assoluto "di speciale tenuità". 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dic