CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 05696/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3700-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 739/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/07/2021 R.G.N. 462/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1314/2018 il Tribunale di Lecce aveva rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale in favore di [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.3700/2022 Cron. Rep. Ud.25/11/2025 Stefano per la somma di € 2.797,16, quale differenza per quest’ultimo ancora dovuta, risultante dal maggior importo indicato nella busta paga di dicembre 2008, detratto l’importo di € 1.529,16, versato con bonifico bancario del 15.1.2009. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Lecce accoglieva l’appello proposto dall’opponente [OSCURATO:SOCIETA]. contro la suddetta sentenza di primo grado e, per l’effetto, accoglieva il ricorso in opposizione della società, revocava il decretoopposto, e condannava l’appellato alla restituzione della somma di € 5.362,55 (di cui € 1.896,86 corrisposte al difensore del lavoratore opposto); condannava, inoltre, l’appellato al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ciascun grado. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) il decreto ingiuntivo era stato emesso per la somma di € 2.797,16 quale differenza risultante dall’importo indicato nella busta paga di dicembre 2008 (€ 4.329,16) e l’importo ricevuto di € 1.529,00 versato con bonifico bancario del 15.1.2009; b) che la società sosteneva di aver corrisposto l’intero importo indicato nella busta paga pari ad € 4.329,16 con il versamento di un acconto in contanti di € 2.800,00, come risultante dalla quietanza di pagamento sottoscritta dal lavoratore, e con un bonifico, effettuato il 14.1.2009, di € 1.529,00; c) che il lavoratore, nel costituirsi, aveva disconosciuto la firma apposta in calce alla busta paga proponendo querela di falso; d) che il giudice di primo grado, ritenuta superflua la querela di falso e ordinata la produzione di scritture contabili relative al mese di gennaio 2009, aveva rigettato l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA].; e) quali fossero i motivi d’appello di quest’ultima; f) che la Corte aveva deciso di ammettere ed espletare prova per testi. 4. Tanto premesso, la Corte, nel giudicare fondato l’appello della società, riteneva che appunto la prova testimoniale espletata in secondo grado doveva condurre a conclusioni diverse rispetto al convincimento formatosi dal Tribunale. 4.1. In particolare, valutata la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], per la Corte doveva ritenersi provata la corresponsione in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’intero importo di € 4.329,16, corrispondente al netto della busta paga di dicembre 2008, con il versamento in contanti in data 9.1.2009 dell’acconto di € 2.800,00 consegnato al lavoratore alla presenza del teste suddetto, e del saldo pari ad € 1.529,16 a mezzo bonifico bancario eseguito in data 14.1.2009. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e successiva memoria. 6. L’intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Vizio della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c. – erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 2726 e 2721 c.c.”. Deduce che il giudice del “gravame non doveva ammettere la prova testimoniale diretta a provare l’avvenuto pagamento”, perché, a fronte di quanto disposto dagli artt. 2726 e 2721 c.c., la prova del pagamento della retribuzione poteva essere data solo attraverso una documentazione che attesti effettivamente l’avvenuto pagamento; deduce ancora che la sua difesa costantemente si era opposta alla prova testimoniale sull’avvenuto pagamento ed aveva anche chiesto la revoca dell’ordinanza ammissiva. 2. Con il secondo motivo denuncia “Vizio della sentenza per violazione dell’art. 313 c.p.c. – erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 313, 225 e 221 c.p.c.”. Deduce che l’esame del teste si era “tenuto facendo allo stesso visionare documenti colpiti da querela di falso, come esperita all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], verso cui non è mai stato introdotto il giudizio collegiale in quanto il giudice di prime cure non lo aveva ritenuto rilevante ai fini del giudizio”, sicché, per il ricorrente, era stata “aggirata, de facto, tutta la normativa in ordine alla querela di falso che, una volta espletata, determina l’inutilizzabilità del documento in assenza dell’espletamento del procedimento incidentale”. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Vizio della sentenza per violazione dell’art. 252 c.p.c. – erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 252 e 246 c.p.c.”. Deduce che l’esito della prova testimoniale a mezzo del teste [OSCURATO:PERSONA] risulta essere priva di ogni valutazione in ordine all’attendibilità del teste che pure doveva esserci. 4. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati per connessione, sono infondati. 5. Infatti, entrambe tali censure, da ricondurre all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. (pur in difetto d’indicazione di parte), sul piano giuridico non risultano pertinenti rispetto ad una corretta lettura della vicenda processuale oggetto di ricorso. 5.1. Come si è premesso in narrativa, la Corte d’appello ha dato conto che il lavoratore nel costituirsi in prime cure “disconosceva la firma apposta in calce alla busta paga proponendo querela di falso”, e tanto trova riscontro nella sentenza di primo grado (prodotta dall’attuale ricorrente per cassazione), in cui si legge a pag. 1: “Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che disconosceva la firma apposta in calce alla busta paga, proponendo querela di falso”. La stessa Corte ha riferito, per quanto ora interessa, che il “Giudice di I grado” aveva ritenuto “superflua la querela di falso”, ed anche questo rilievo è riscontrato dal testo della sentenza del Tribunale dove si legge appunto che fu “ritenuta superflua la querela di falso” (v. sempre pag. 1 della sua sentenza). 6. A quest’ultimo proposito rileva per ora il Collegio che in questa sede di legittimità il ricorrente non censura la sentenza di secondo grado, dalla quale, del resto, non emerge che il lavoratore avesse impugnato anche in via incidentale la sentenza del Tribunale appunto per aver ritenuto “superflua” la sua querela di falso. 6.1. Riferisce, piuttosto, il ricorrente che, a seguito di provvedimento del giudice di primo grado nel senso “di produrre l’originale della ridetta busta paga”, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva esibito detta busta paga, avendo cura di spiegare puntualmente ogni locuzione apposta sul prospetto: - la prima firma del sig. [OSCURATO:PERSONA] in calce alla busta in alto a destra sarebbe stata apposta dal dipendente al momento della consegna della stessa busta; - la seconda firma del sig. [OSCURATO:PERSONA] in calce alla busta in basso a destra sarebbe stata apposta dal dipendente in data 9.1.2009, al momento della ricezione dell’acconto di € 2.800,00 in contanti; le locuzioni apposte in penna rossa sono riconducibili a persona addetta all’amministrazione della Società, il sig. [OSCURATO:PERSONA], e riguardano, la prima (“R 31.12.08”) la registrazione della busta paga; la seconda (“13.01.09 Acconto contanti € 2800,00”) la registrazione in contabilità del pagamento in contanti; la terza (“Sd. Addeb. [OSCURATO:PERSONA]. 15.01.09”) la registrazione in contabilità del saldo a mezzo bonifico . (così a pag. 5 del ricorso). Precisa ancora il ricorrente che egli “ha sollevato querela di falso, mentre la Società opponente ha dichiarato di volersi avvalere del documento contestato (busta paga)” (così all’inizio di pag. 6 del ricorso per cassazione). 7. Nota ancora il Collegio che la Corte d’appello ha considerato nella propria motivazione che il giudice di prime cure aveva dato “Tale documento” per “disconosciuto dal lavoratore” (v. pag. 3 della sua sentenza). E anche questo rilievo corrisponde a quanto si legge in proposito nella sentenza del Tribunale: “Non costituisce infatti prova del pagamento l’apparente sottoscrizione per quietanza apposta in calce alla busta paga di dicembre 2008. Tale documento infatti, disconosciuto dal lavoratore opposto che ha proposto querela di falso, non può costituire idonea quietanza del pagamento di € 2800, …” (così a pag. 2 di detta sentenza). 7.1. Del resto, il ricorrente per cassazione non contesta in questa sede di legittimità di aver anzitutto “disconosciuto la firma apposta in calce alla busta paga”, vale a dire, la sottoscrizione che, secondo l’opponente, avrebbe rivestito la valenza di quietanza del pagamento dell’acconto di € 2.800,00 (prim’ancora che proposto querela di falso a riguardo). E tanto, quindi, è stato affermato dai giudici del doppio grado di merito in base ad accertamento fattuale insindacabile in questa sede. 8. Occorre adesso considerare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (così Cass., sez. VI, 2.11.2022, n. 32169; Cass. n. 4538/2021; n. 8272/2012). 8.1. Ritiene, allora, il Collegio che tanto sia di fatto avvenuto nel giudizio che ci occupa. Più nello specifico, pur non avendo dato conto i giudici del doppio grado di merito dell’apertura formale di un procedimento incidentale di verificazione ex art. 216 e segg. c.p.c. circa la sottoscrizione da parte del lavoratore della busta paga di dicembre 2008, il Tribunale aveva comunque reputato tale documento “disconosciuto dal lavoratore”, né aveva posto in dubbio che l’opponente intendesse avvalersi di quel documento (come confermato attualmente dal ricorrente, secondo quanto già evidenziato). Vero è che il Tribunale aveva svolto una limitata attività istruttoria (mediante ordine di produzione alla società “delle scritture contabili relative al mese di gennaio 2009”) e che l’accertamento probatorio operato dallo stesso atteneva essenzialmente al “pagamento della somma in contanti della somma azionata nel decreto ingiuntivo”; pagamento che il Tribunale ritenne non provato dalla datrice di lavoro (v. in extensopag. 2 della sua sentenza). 8.2. Non esattamente lo stesso è a dirsi per il diverso accertamento compiuto dalla Corte d’appello in base alla prova testimoniale assunta in secondo grado. In particolare, la Corte territoriale ha, tra l’altro, considerato che il teste escusso, “Con specifico riguardo alla busta paga di dicembre 2008”, vale a dire, il documento “disconosciuto” dal lavoratore circa la sua apparente sottoscrizione in calce, “hariferito che il Guido alla sua presenza appose la prima firma al momento della consegna della busta paga; ugualmente in sua presenza il Guido appose la firma ricevendosi in data 9.1.2009 l’acconto in contanti di € 2800,00 contabilizzato il successivo 13.1.2009”. Dunque, per tal modo la Corte ha accertato anzitutto che proprio la sottoscrizione in calce alla busta paga in questione, contestata mediante disconoscimento dal lavoratore, era stata effettivamente apposta da quest’ultimo in presenza del teste. 9. Alla luce di tutte le superiori considerazioni risulta infondato il primo motivo di ricorso. Nella specie, infatti, non trovava applicazione l’art. 2726 c.c. a termini del quale le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento. La testimonianza per come assunta dalla Corte territoriale, prim’ancora che il pagamento in acconto, andò a confermare che la sottoscrizione presente in calce alla busta paga di dicembre 2008 proveniva effettivamente dal lavoratore, così superando il “disconoscimento” di quella sottoscrizione da lui operato in primo grado. E in questa differente chiave, logicamente e giuridicamente preliminare rispetto all’effettività del pagamento, quella prova testimoniale era senz’altro ammissibile. 10. Sempre in base ai rilievi che precedono, risulta privo di fondamento il secondo motivo. In tale censura, difatti, si lamenta la violazione di norme, quali quelle di cui agli artt. 221, 225 e 313 c.p.c., tutte riferibili alla querela di falso, ma si è già evidenziato che nella causa di merito ad un giudizio di querela di falso non si è dato corso e che la relativa statuizione del primo giudice non era stata impugnata dal lavoratore. Piuttosto, pur in assenza di formale apertura di un procedimento incidentale di verificazione, si era dato corso, segnatamente in secondo grado, ad attività istruttoria che, per la Corte territoriale, aveva portato a concludere che (anche) la sottoscrizione per ricevuta dell’acconto di € 2.800,00, presente in calce alla busta paga del dicembre 2008, provenisse effettivamente dal lavoratore, il quale aveva disconosciuto sul punto detto documento. 11. E’, infine, inammissibile il terzo motivo. 12. Lo stesso ricorrente riconosce che “sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull’attendibilità, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice di merito”, ma assume che “è vero anche che è necessario che la valutazione, motivata in modo non apparente né contradditorio, vi sia” (così alla pag. 28 del ricorso). 13. Il ricorrente, dunque, nell’ambito di motivo che, come i precedenti, non è ricondotto esplicitamente a nessuna delle ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c., finisce col dedurre una anomalia motivazionale che nulla ha a che vedere con le due norme di cui in rubrica si denuncia la violazione, ossia, gli artt. 252 e 246 c.p.c. 14. A sua volta, tale anomalia motivazionale è dedotta sulla base di taluni rilievi in ordine a circostanze in massima parte estrinseche rispetto al testo dell’impugnata sentenza (cfr. pagg. 26-27 del ricorso), circostanze che dovrebbero incidere, per stessa ammissione del ricorrente, sulla mera attendibilità del teste escusso (e non già integrare la sua “incapacità a testimoniare” ex art. 246 c.p.c.). 15. Occorre, allora, ricordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art. 360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unite a partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione, le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “ la motivazione perplessa e obbiettivamente incomprensibile”. In questo caso – occorre evidenziare per quanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era in precedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n.5 dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio si cita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802) (così nel § 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792). 16. Pertanto, il vizio motivazionale che adombra il ricorrente, per essere fatto valere ammissibilmente in questa sede di legittimità, doveva essere dedotto per la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., allegando che tale vizio risultava dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. anche, ex plurimis, Cass., sez. un., n. 37406/2022). 17. Nulla dev’essere disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in quanto l’intimata è rimasta tale, non avendo svolto difese; nondimeno il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà att