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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28151/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; letta la memoria tempestivamente depositata dalla difesa dell'imputato; rilevato che, con tre distinti motivi, il ricorso denunzia vizio della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. contestando la non esiguità del pericolo, la sussistenza della abitualità e la mancata valutazione della condotta susseguente al reato; ritenuto che essi siano tutti manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., atteso che, a pag. 3 della sentenza impugnata, la Corte di appello ha fornito una motivazione congrua e logica delle ragioni del rigetto, costituite dalla reiterazione dei tentativi di spendita della banconota falsa, indicativa della particolare intensità del dolo e del consistente pericolo di danno prodotto dalla ripetizione della condotta; elementi ritenuti di pregnanza tale da neutralizzare l'ulteriore circostanza dedotta dalla difesa in ordine alla mancata commissione di nuovi reati in epoca successiva ai fatti per cui si procede; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; letta la memoria tempestivamente depositata dalla difesa dell'imputato; rilevato che, con tre distinti motivi, il ricorso denunzia vizio della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. contestando la non esiguità del pericolo, la sussistenza della abitualità e la mancata valutazione della condotta susseguente al reato; ritenuto che essi siano tutti manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., atteso che, a pag. 3 della sentenza impugnata, la Corte di appello ha fornito una motivazione congrua e logica delle ragioni del rigetto, costituite dalla reiterazione dei tentativi di spendita della banconota falsa, indicativa della particolare intensità del dolo e del consistente pericolo di danno prodotto dalla ripetizione della condotta; elementi ritenuti di pregnanza tale da neutralizzare l'ulteriore circostanza dedotta dalla difesa in ordine alla mancata commissione di nuovi reati in epoca successiva ai fatti per cui si procede; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28151/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris