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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 1984

Cassazione n. 06503/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1980 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 31421/22 MARIGLIANO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, attinenti all'asserito vizio di motivazione circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche nei confronti dei due ricorrenti, oltre che totalmente generiche, sono manifestamente infondate poiché dette attenuanti sono state concesse ad entrambi gli imputati; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1980 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 31421/22 MARIGLIANO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, attinenti all'asserito vizio di motivazione circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche nei confronti dei due ricorrenti, oltre che totalmente generiche, sono manifestamente infondate poiché dette attenuanti sono state concesse ad entrambi gli imputati; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06503/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris