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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23990/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le note difensive;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; lette le note difensive; rilevato che: con il provvedimento impugnato la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della stessa Corte emessa il 28 aprile 2015 (irrevocabile il 14 giugno 2016) in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del 9 luglio 2009; la revoca è stata giustificata con la circostanza che il condannato, in precedenza, ha riportato condanne per delitti commessi il 5 settembre 2007 (anni quattro di reclusione e 1.000 euro di multa) giusta sentenza della Corte di appello reggina irrevocabile il 20 aprile 2010 e per delitto commesso dall'aprile 2005 al dicembre 2007 (anni nove di reclusione) giusta sentenza della medesima Corte, irrevocabile il 12 giugno 2012; entrambi i motivi di ricorso contestano la legittimità del provvedimento sotto plurimi profili con l'argomento centrale costituto dalla preclusione derivante, nel caso di specie, al giudice dell'esecuzione di pervenire alla revoca essendogli nota la causa della stessa, per come espressamente riportato nel provvedimento impugnato; considerato che: le censure sollevate non si confrontano adeguatamente con il principio di diritto affermato dal massimo organo nomofilattico, rispetto al quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui «è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita» (Sez.

U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01); nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha adeguatamente illustrato la condizione che secondo le Sezioni Unite, legittima l'intervento del giudice dell'esecuzione, ovvero che il giudice di appello non è stato investito della questione della sospensione condizionale della pena; sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato che la pretesa di individuare una preclusione all'intervento del giudice dell'esecuzione finisce con l'assegnare «all'art. 168, terzo comma, cod. pen. una natura anche processuale, in funzione dell'affrancamento del giudice delle impugnazioni dai limiti della devoluzione, e 2non si avvede, da un lato, che nessuna disposizione di legge giustifica una tale manipolazione interpretativa e che, dall'altro, l'ampiezza della disposizione dell'art. 674, comma 1 -bis, cod. proc. pen. in tema di intervento del giudice dell'esecuzione orienta decisamente per l'insostenibilità di una restrizione del suo ambito applicativo in conseguenza di una rimodulazione dei poteri in cognizione»; inoltre, del tutto persuasivamente, la pronuncia in questione ha attribuito portata decisiva all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che descrive i poteri cognitivi e decisori del giudice dell'appello nel caso in cui appellante sia il solo imputato, così come la previsione del quinto comma della stessa disposizione che, nell'elencare i poteri officiosi del giudice dell'impugnazione, esercitabili anche in assenza di specifica impugnazione sul punto, prevede la concessione della sospensione condizionale della pena, ma non anche la sua revoca, a prescindere dai motivi di quest'ultima; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le note difensive;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; lette le note difensive; rilevato che: con il provvedimento impugnato la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della stessa Corte emessa il 28 aprile 2015 (irrevocabile il 14 giugno 2016) in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del 9 luglio 2009; la revoca è stata giustificata con la circostanza che il condannato, in precedenza, ha riportato condanne per delitti commessi il 5 settembre 2007 (anni quattro di reclusione e 1.000 euro di multa) giusta sentenza della Corte di appello reggina irrevocabile il 20 aprile 2010 e per delitto commesso dall'aprile 2005 al dicembre 2007 (anni nove di reclusione) giusta sentenza della medesima Corte, irrevocabile il 12 giugno 2012; entrambi i motivi di ricorso contestano la legittimità del provvedimento sotto plurimi profili con l'argomento centrale costituto dalla preclusione derivante, nel caso di specie, al giudice dell'esecuzione di pervenire alla revoca essendogli nota la causa della stessa, per come espressamente riportato nel provvedimento impugnato; considerato che: le censure sollevate non si confrontano adeguatamente con il principio di diritto affermato dal massimo organo nomofilattico, rispetto al quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui «è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita» (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01); nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha adeguatamente illustrato la condizione che secondo le Sezioni Unite, legittima l'intervento del giudice dell'esecuzione, ovvero che il giudice di appello non è stato investito della questione della sospensione condizionale della pena; sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato che la pretesa di individuare una preclusione all'intervento del giudice dell'esecuzione finisce con l'assegnare «all'art. 168, terzo comma, cod. pen. una natura anche processuale, in funzione dell'affrancamento del giudice delle impugnazioni dai limiti della devoluzione, e 2non si avvede, da un lato, che nessuna disposizione di legge giustifica una tale manipolazione interpretativa e che, dall'altro, l'ampiezza della disposizione dell'art. 674, comma 1 -bis, cod. proc. pen. in tema di intervento del giudice dell'esecuzione orienta decisamente per l'insostenibilità di una restrizione del suo ambito applicativo in conseguenza di una rimodulazione dei poteri in cognizione»; inoltre, del tutto persuasivamente, la pronuncia in questione ha attribuito portata decisiva all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che descrive i poteri cognitivi e decisori del giudice dell'appello nel caso in cui appellante sia il solo imputato, così come la previsione del quinto comma della stessa disposizione che, nell'elencare i poteri officiosi del giudice dell'impugnazione, esercitabili anche in assenza di specifica impugnazione sul punto, prevede la concessione della sospensione condizionale della pena, ma non anche la sua revoca, a prescindere dai motivi di quest'ultima; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiar P.Q.M
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