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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 02684/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 30 novembre 2020, confermava la condanna del ricorrente per il reato di danneggiamento.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: l'assoluzione dal reato previsto dall'art.633 cod. pen. sarebbe incompatibile con la condanna per il reato di danneggiamento degli alberi siti nel terreno oggetto della pronuncia assolutoria;

2.2. violazione di legge (art. 157 cod. pen.): il termine di prescrizione sarebbe decorso prima della sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il primo.

Nonostante il termine di prescrizione risulti interrotto per ottantaquattro giorni lo stesso risulta, comunque, decorso il 3 febbraio 2020, prima della pronuncia della sentenza impugnata, risalente al 30 novembre 2020.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Le acquisite risultanze non consentono un più favorevole proscioglimento dell'imputato per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre 2022 L'estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 30 novembre 2020, confermava la condanna del ricorrente per il reato di danneggiamento. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: l'assoluzione dal reato previsto dall'art.633 cod. pen. sarebbe incompatibile con la condanna per il reato di danneggiamento degli alberi siti nel terreno oggetto della pronuncia assolutoria; 2.2. violazione di legge (art. 157 cod. pen.): il termine di prescrizione sarebbe decorso prima della sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il primo. Nonostante il termine di prescrizione risulti interrotto per ottantaquattro giorni lo stesso risulta, comunque, decorso il 3 febbraio 2020, prima della pronuncia della sentenza impugnata, risalente al 30 novembre 2020. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Le acquisite risultanze non consentono un più favorevole proscioglimento dell'imputato per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre 2022 L'estensor
Sentenza Cassazione n. 02684/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris