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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 09417/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26090-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 52, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso VAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controrkorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 3/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 26090 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione alla esecuzione davanti al Giudice di pace di Roma, chiedendo subito dopo un rinvio, in attesa della definizione di un procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto di non dover provvedere inaudita altera parte, bensì di rinviare per decidere in contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto questa decisione priva di imparzialità, ed ha ricusato pertanto il Giudice di Pace. 2.-Il giudice delegato per le ricusazioni, presso il Tribunale di Roma, ha rigettato l'istanza di ricusazione ed ha condannato la ricorrente alla sanzione pecuniaria massima. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale decisione con due motivi.

Chiedono il rigetto del ricorso sia il Ministero della Giustizia, che [OSCURATO:PERSONA], controparte nel giudizio di merito.

Vi sono memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 4.-11 ricorso è inammissibile.

Viene qui impugnata infatti l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di ricusazione, che è provvedimento non ricorribile per Cassazione.

Essa infatti, "pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte)manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus".

L'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa". (Cass.18611/ 2020; Cass. 2562/ 2016). 4.1.- Ad ogni modo il ricorso è infondato nel merito. §.- Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 101 cpc e dell'articolo 53 c.p.c.

La tesi della ricorrente è che la decisione del collegio per le ricusazioni sarebbe stata assunta in violazione del contraddittorio non essendo stato consentito alla ricorrente medesima di partecipare alla udienza e di esporre quindi le sue difese, al contrario di quanto previsto dall'articolo 53 del codice di procedura civile.

In realtà, tale norma prevede soltanto che il collegio che decide la ricusazione debba ascoltare il giudice ricusato, ed eventualmente assumere prove: non è previsto che debba altresì sentire il ricorrente, che di conseguenza non ha interesse a dolersi della sua mancata partecipazione. 5.-11 secondo motivo denuncia violazione 54 , 30 comma c.p.c.

La ricorrente ritiene ingiusta la decisione di applicare la sanzione pecuniaria massima e vi ravvisa una violazione di legge, laddove quest'ultima prevede che "possa" e non debba applicarsi la sanzione pecuniaria.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice ha per l'appunto discrezionalità nella sanzione, e l'ha esercitata, senza che possa farsene qui sindacato di merito.

Tra l'altro la misura edittale della sanzione è motivata con l'argomento che la ricusazione non rientrava in alcuno dei motivi previsti dalla legge. 6.-11 ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26090-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 52, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso VAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controrkorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 3/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26090 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione alla esecuzione davanti al Giudice di pace di Roma, chiedendo subito dopo un rinvio, in attesa della definizione di un procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto di non dover provvedere inaudita altera parte, bensì di rinviare per decidere in contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto questa decisione priva di imparzialità, ed ha ricusato pertanto il Giudice di Pace. 2.-Il giudice delegato per le ricusazioni, presso il Tribunale di Roma, ha rigettato l'istanza di ricusazione ed ha condannato la ricorrente alla sanzione pecuniaria massima. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale decisione con due motivi. Chiedono il rigetto del ricorso sia il Ministero della Giustizia, che [OSCURATO:PERSONA], controparte nel giudizio di merito. Vi sono memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 4.-11 ricorso è inammissibile. Viene qui impugnata infatti l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di ricusazione, che è provvedimento non ricorribile per Cassazione. Essa infatti, "pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte)manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa". (Cass.18611/ 2020; Cass. 2562/ 2016). 4.1.- Ad ogni modo il ricorso è infondato nel merito. §.- Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 101 cpc e dell'articolo 53 c.p.c. La tesi della ricorrente è che la decisione del collegio per le ricusazioni sarebbe stata assunta in violazione del contraddittorio non essendo stato consentito alla ricorrente medesima di partecipare alla udienza e di esporre quindi le sue difese, al contrario di quanto previsto dall'articolo 53 del codice di procedura civile. In realtà, tale norma prevede soltanto che il collegio che decide la ricusazione debba ascoltare il giudice ricusato, ed eventualmente assumere prove: non è previsto che debba altresì sentire il ricorrente, che di conseguenza non ha interesse a dolersi della sua mancata partecipazione. 5.-11 secondo motivo denuncia violazione 54 , 30 comma c.p.c. La ricorrente ritiene ingiusta la decisione di applicare la sanzione pecuniaria massima e vi ravvisa una violazione di legge, laddove quest'ultima prevede che "possa" e non debba applicarsi la sanzione pecuniaria. Il motivo è inammissibile. Il giudice ha per l'appunto discrezionalità nella sanzione, e l'ha esercitata, senza che possa farsene qui sindacato di merito. Tra l'altro la misura edittale della sanzione è motivata con l'argomento che la ricusazione non rientrava in alcuno dei motivi previsti dalla legge. 6.-11 ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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