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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21305/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza, resa ex art. 444 cod. proc pen., il Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), convertita in lavori di pubblica utilità, disponendo la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, per la durata di anni uno.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, formulando un unico motivo di impugnazione.

Osserva che l'art. 186 C.d.S. prevede che_ all'accertamento del reato consegua l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni, nonché la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona diversa dall'imputato, dovendosi in questo caso disporre il raddoppio della durata della sospensione della patente.

Assume che il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria per la durata di anni uno, senza disporre la confisca del veicolo, mentre la misura della sanzione, in ipotesi di appartenenza a terzi, non può che essere di anni due.

Con la conseguenza che, in ogni caso, la relativa statuizione integra l'ipotesi di pena illegale.

Conclude per l'annullamento sul punto della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. La doglianza è prospettata in modo alternativo, chiedendosi o la confisca dell'autovettura o il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria, sulla base del presupposto relativo alla proprietà del veicolo, che il Procuratore ricorrente non indica.

Ciò impedisce la verifica del profilo di illegalità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi deciso il 23/C!13/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore i [OSCURATO:PERSONA] ,,ú ia Se [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, resa ex art. 444 cod. proc pen., il Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), convertita in lavori di pubblica utilità, disponendo la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, per la durata di anni uno. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, formulando un unico motivo di impugnazione. Osserva che l'art. 186 C.d.S. prevede che_ all'accertamento del reato consegua l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni, nonché la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona diversa dall'imputato, dovendosi in questo caso disporre il raddoppio della durata della sospensione della patente. Assume che il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria per la durata di anni uno, senza disporre la confisca del veicolo, mentre la misura della sanzione, in ipotesi di appartenenza a terzi, non può che essere di anni due. Con la conseguenza che, in ogni caso, la relativa statuizione integra l'ipotesi di pena illegale. Conclude per l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. La doglianza è prospettata in modo alternativo, chiedendosi o la confisca dell'autovettura o il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria, sulla base del presupposto relativo alla proprietà del veicolo, che il Procuratore ricorrente non indica. Ciò impedisce la verifica del profilo di illegalità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Cosi deciso il 23/C!13/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore i [OSCURATO:PERSONA] ,,ú ia Se [OSCURATO:PERSONA]