CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23172/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, all'esito dell'udienza camerale in data 27 dicembre 2021, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed ha per l'effetto confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo in data 15 novembre 2021 in relazione ad imputazione provvisoria ex art. 74, d.P.R. 309/1990, per avere l'Esposito collaborato ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, mediante abituali acquisti all'ingrosso di sostanze stupefacenti: condotta aggravata dall'avvalimento delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod.pen.. Nel percorso argomentativo dell'ordinanza del Tribunale del Riesame si dà conto in particolare di tre acquisti che sarebbero stati effettuati da parte dell'Esposito presso il clan Silenzio, riferiti a quantitativi di rilevante entità, nel corso del 2019. Agli elementi ricavati dalla lettura delle conversazioni intercettate, riportate per ampi stralci nell'ordinanza, si sovrappongono le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già appartenente al clan Silenzio e, prima ancora, al clan Formicola: costui indica nell'Esposito un ex appartenente al clan Mazzarella e conferma che il medesimo si approvvigionava di rilevanti quantitativi di stupefacente (pari a 40 chilogrammi per volta), per il pagamento dei quali provvedeva la moglie insieme al figlio a "portare i soldi". 2. Avverso il prefato provvedimento insorge l'Esposito, con atto articolato in plurime doglianze promiscuamente illustrate. In specie, il deducente contesta in primo luogo che i tre acquisti di stupefacente - quand'anche fossero realmente avvenuti - non valgono a comprovare la costante disponibilità all'acquisto da parte del prevenuto: il quale era stato scarcerato nell'aprile del 2019 e non risulta aver effettuato approvvigionamenti di droga successivi a quelli indicati nell'ordinanza. Sotto altro profilo, confutando l'assunto in base al quale gli acquisti effettuati dall'Esposito si collocherebbero in un contesto di fiduciarietà tra il medesimo e [OSCURATO:PERSONA], il deducente evidenzia che il Collegio adìto non ha considerato il rapporto di parentela intercorrente tra l'Esposito e il Silenzio, la cui moglie é, per l'appunto, nipote dell'Esposito. Vengono poi denunciati alcuni travisamenti del significato di conversazioni intercettate in ordine alla ritenuta affectio societatis del ricorrente (a proposito dell'indicazione, ritenuta erronea, dell'Esposito come uno dei "compagni miei" cui faceva riferimento il Silenzio nella conversazione del 3 agosto 2019, nonché dell'indicazione della moglie dell'Esposito, nella medesima conversazione, come intermediaria del marito); viene contestato il peso dell'apporto dichiarativo del collaboratore di giustizia Costabile; e si contestano ulteriormente, anche avuto riguardo alle diverse valutazioni che sarebbero state a suo tempo formulate al riguardo nell'ordinanza impositiva della misura cautelare, le interpretazioni di alcune conversazioni, sempre riguardanti il ruolo attribuito all'Esposito, in particolare nei presunti acquisti del 3 e del 30 agosto 2019. Infine, si contesta l'assenza di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di avere agevolato la consorteria criminale denominata "clan Silenzio". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, sia perché manifestamente infondato, sia perché volto a sottoporre al sindacato di legittimità la rivalutazione di elementi fattuali di esclusiva pertinenza dei giudici di merito, a fronte di un percorso motivazionale, come quello del provvedimento impugnato, che risulta esente da macroscopiche illogicità o incongruenze. Si ricorda che la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod.proc.pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio". In tal senso va ricordato il mai disatteso indirizzo giurisprudenziale in base al quale il termine "indizi", adoperato dall'art. 273 primo comma od. eroc. ten., ha una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, secondo comma. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, primo comma, non é in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che é richiesto ai fini dell'applicazione di una misura c:autelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo doveva essere ancorato (Sez. 6, Sentenza n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme vds. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, Sentenza n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930). Si premette ulteriormente che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Analogamente si é affermato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, é ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 2. Richiamati i principi che precedono, deve constatarsi che il ricorrente si limita ad avversare il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata su basi assolutamente generiche ed enfatizzando il rilievo di taluni aspetti di portata affatto marginale, a fronte della palmare evidenza dei dati oggel:tivi emersi a carico dell'indagato. Il compendio indiziario si sostanzia, infatti, non solo negli elementi di fonte captativa riguardanti le tre operazioni di approvvigionamento di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente, ma anche nelle convergenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia Costabile, che parla espressamente di carichi di 40 chilogrammi di droga alla volta, al cui pagamento provvedeva la moglie dell'Esposito assieme al figlio, oltre a riferire che gli approvvigionamenti si verificavano anche mentre l'odierno ricorrente era agli arresti domiciliari nel Lazio. Peraltro, quanto alle asserzioni riguardanti presunti travisamenti della prova intercettiva, si rammenta che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (fra le tante vds. Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). In ordine, poi, alla valenza indiziaria degli acquisti di stupefacente circa l'appartenenza organica dell'Esposito al clan Silenzio, é necessario considerare in primo luogo che essa é fondata non solo e non tanto sul numero di approvvigionamenti (peraltro, si osserva, in un arco temporale di pochi mesi), quanto e soprattutto dal tenore delle conversazioni e dagli oggettivi elementi di fiduciarietà che si ricavano dalla lettura delle stesse nei rapporti con uno dei soggetti ritenuti al vertice del gruppo criminale, ossia [OSCURATO:PERSONA]; senza contare il peso del riscontro dichiarativo fornito dal Costabile, cui si é già fatto cenno. Al riguardo devono ritenersi certamente integrate, a un qualificato livello indiziario, le condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità per ravvisare la posizione dell'acquirente quale compartecipe all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990: posizione che richiede il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450). Quanto, poi, al fatto che i rapporti di fiducia tra l'Esposito e il Silenzio si giustificherebbero con la parentela intercorrente tra i due, quest'ultima circostanza non vale né ad elidere, né tanto meno a giustificare, la natura evidentemente criminosa dei predetti rapporti; del resto si rammenta che la partecipazione ad un sodalizio criminoso caratterizzata dal legame di parentela tra i partecipanti all'associazione é ricavabile, sul piano indiziario, anche dalla non occasionale attività criminosa degli stessi componenti della famiglia nell'interesse del sodalizio (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184). Risulta, infine, affatto assertivo e generico, non confrontandosi con i plurimi elementi offerti dall'ordinanza impugnata, l'assunto in base al quale il Tribunale avrebbe omesso di argomentare circa l'aggravante dell'agevolazione del clan Silenzio: sodalizio della cui esistenza l'ordinanza impugnata dà conto nell'intero ordito motivazionale e, in particolare, nel riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Costabile, illuminanti in proposito. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.att. cod.proc.pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.a