CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37372/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo sulla esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alle incensurabili ragioni espresse dalla sentenza impugnata correlate alla gravità del fatto; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche escluse dalla assenza di elementi favorevoli e dai gravi e attuali precedenti; Ritenuto che del tutto generica è la censura in ordine al difetto di motivazione in relazione alle deduzioni in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.202