CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIACOMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al giudizio di compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione; rilevato che l'ordinanza è fondata su valutazioni mediche rese nell'attualità, rispetto alla decisione, compiute dopo un periodo di osservazione psichiatrica e assunzione di terapia farmacologica; ritenuto che il motivo - che valorizza il giudizio del consulente della difesa proposto con la presentazione dell'istanza - si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo