CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte successive al luglio 2013 e rigettare nel resto il ricorso; in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rigettare il ricorso; in relazione a [OSCURATO:PERSONA], dichiarare inammissibile il ricorso con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; uditi i difensori delle parti civili (come risulta dal verbale di udienza, cui si rinvia), i quali hanno depositato note conclusive e spese; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ascola, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 ottobre 2020 la Corte di Appello di Palermo - per quanto ancora qui rileva- ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 416 bis, commi I, II, III, IV e VI cod. pen., nonché di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 378 cod. pen. e 7 d.l. 152/91. 1.1. L'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. è stata contestata al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ai coimputati giudicati separatamente) per aver fatto parte dell'associazione mafiosa "cosa nostra" e, in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] della famiglia mafiosa di Salemi e il [OSCURATO:PERSONA] della famiglia mafiosa di Partanna. Specificamente è stata ascritta ad entrambi la condotta di aver posto in essere attività dirette sia a curare la latitanza del capo della provincia mafiosa di Trapani, [OSCURATO:PERSONA], sia a consentire al predetto latitante e al reggente del mandamento mafioso di Mazara del Vallo, [OSCURATO:PERSONA], l'esercizio delle rispettive funzioni apicali, eseguendo puntualmente gli ordini da costoro impartiti e costituendo -quali collettori e distributori di messaggi da e per il capo latitante- un punto di riferimento della riservata catena di comunicazione epistolare attraverso cui [OSCURATO:PERSONA] dirige l'intera associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] (capo A). Sono state contestate e riconosciute ad entrambi gli imputati le aggravanti di cui all'articolo 416 bis comma IV cod.pen., trattandosi di associazione armata, e comma VI, trattandosi di attività economiche finanzìate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti. 1.2. All'[OSCURATO:PERSONA] invece è stato ascritto il reato di favoreggiamento aggravato per avere, in concorso con altri, in più occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aiutato diversi partecipi dell'associazione mafiosa ad eludere le investigazioni dell'autorità svolte nei confronti di costoro e, segnatamente, al fine di distogliere e/o sviare l'attenzione investigativa sui predetti associati, essi fungevano da intermediari nell'organizzazione di incontri e riunioni mafiose ovvero, offrivano supporto logistico ed assistenza per consentire ai predetti associati mafiosi lo scambio di corrispondenza con Messina i)enaro Matteo-, così inoltre aiutando anche quest'ultimo a sottrarsi alle ricerche dell'autorità (capo B). I fatti, ascritti anche ad altri soggetti in concorso, sono datati nel capo di imputazione come commessi da "agosto del 2011 sino alla data odierna". 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ascola e articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il delitto associativo.Dopo aver fatto riferimento ai termini dell'imputazione come ascritta e ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata, il ricorrente assume che sarebbero rimasti senza risposta i rilievi avanzati in sede di appello in ordine all'illogicità di un'accusa che aveva preteso di qualificare i comportamenti rispettivamente addebitati al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nelle more del processo) e al [OSCURATO:PERSONA] come dimostrativi dell'organizzazione e del successivo impiego di un canale riservato di comunicazioni trasmesse in differita nell'interesse del latitante [OSCURATO:PERSONA], malgrado le stesse prove documentali acquisite agli atti (rapporti fotografici relativi agli incontri censurati) dessero conto di un deposito e di un quasi contestuale (o, comunque, di un immediatamente e successivo) prelievo della "presunta" messaggistica da parte dei protagonisti. Sostiene altresì la difesa che i tre episodi valorizzati dalla Corte territoriale (svoltisi tra i mesi di giugno e dicembre del 2012), enfatizzati nella sentenza per dimostrare l'affectio societatis del ricorrente, in quanto proverebbero il suo ruolo di veicolatore di "pizzini", si sono rivelati in effetti neutri sul piano della conducenza indiziaria, perché addirittura incerti nell'interpretazione del loro stesso significato. Peraltro, la Corte territoriale non ha potuto non prendere atto dell'assoluta mancanza di ulteriori vicende che dessero conto del ruolo del [OSCURATO:PERSONA], nonché, più in generale, di qualsivoglia elemento comunque dimostrativo di una sua stabile militanza associativa. Dato, questo, particolarmente significativo, se solo si considera che il monitoraggio investigativo sugli imputati del presente processo è proseguito ininterrottamente fino al 30 luglio del 2015, data di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare. La difesa poi denunzia un'erronea valutazione da parte della Corte territoriale dell'episodio che riguarda Leonarda (detta Nella) Furnari, sostenendo che proprio l'asserita spendita del potere mafioso, del quale il ricorrente si sarebbe avvalso in quella occasione, mal si concilia con il ruolo sommerso di insospettabile incensurato che avrebbe invece giustificato il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] quale veicolatore della corrispondenza del latitante. Né il panorama probatorio può dirsi in alcun modo arricchito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni nemmeno convergono sul nucleo essenziale del fatto, che non è certo costituito dalla più o meno abituale frequentazione di circuiti sospetti o controindicati da parte del [OSCURATO:PERSONA], bensì dal ruolo fiduciario di veicolatore di messaggistica riservata. Nel ricorso, inoltre, si censura la valorizzazione in chiave indiziaria del contenuto di una conversazione ambientale del 31 gennaio 2013, afferente ad un episodio di estorsione in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato sottoposto ad alcun procedimento penale. Si sostiene dunque che le risultanze dell'attività di indagine non consentono minimamente di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA], nel rapportarsi con altri soggetti ritenuti di interesse operativo, abbia fatto suoi gli obiettivi dell'associazione, apparendo semmai evidente come costui non abbia mai agito per motivi riferibili ad un qualsivoglia circuito associativo, men che meno di tipo mafioso.2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge correlati vizi motivazionali in relazione alla contestata aggravante di cui all'articolo 416 bis, comma quarto, cod. pen. Censura la difesa l'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata per cui la notoria strutturazione piramidale di "cosa nostra" implichi per ciò solo l'appartenenza di tutte le "famiglie" mafiose ad un centro di comando incaricato di dettare il modus operandi comune all'interno sodalizio. Modus operandi che, quindi, sarebbe da ritenere in modo indifferenziato proprio di tutti i sodali, senza alcuna distinzione capace di giustificare interpretazioni alternative. L'avere quindi ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] partecipe, non già della sola "famiglia" di Salemi, bensì dell'unitaria associazione mafiosa denominata "cosa nostra", è stato l'escamotage ermeneutico impiegato per giustificare l'attribuzione di condotte altrimenti non addebitabili all'interessato. L'aggravante in esame sarebbe stata così attribuita con valenza oggettiva al [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un dato tratto dal notorio giudiziario e dalla storia criminale di "cosa nostra". 2.3. Analoghe censure sono state articolate nel terzo motivo di ricorso con riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sei, cod. pen. La sentenza impugnata ha omesso di rispondere alle censure proposte con l'atto d'appello, sostenendo che l'aggravante in esame esige la rigorosa dimostrazione che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o ìn parte, con il provento di delitti. Il che implica la necessaria dimostrazione di un nesso di derivazione causale tra il compimento di attività delittuose riferibili al programma associativo e il reimpiego dei relativi proventi in attività economiche all'apparenza lecite. A fronte di tali specifiche argomentazioni, la Corte territoriale è ricorsa soltanto a suggestioni emblematicamente ricavate dalla storia criminale di "cosa nostra". La Corte territoriale ha omesso di considerare che l'aggravante necessita di una prova autonoma, dotata del medesimo rigore di quello deputato ad assistere la dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie di reato, ritenendo invece che l'asserita strutturazione unitaria e verticistica del sodalizio in esame giustifichi l'indifferenza probatoria per le concrete modalità di asserito reimpiego nel mercato dei proventi derivanti dalle sue attività delittuose. L'aggravante, dunque, non richiederebbe alcuna autonoma dimostrazione, né sul piano della sua oggettiva sussistenza né su quello della sua ascrivibilità soggettiva ai partecipi. Ci si troverebbe cioè davanti ad una disposizione a tassatività attenuata e processual - servente, il cui disvalore verrebbe totalmente a coincidere con quello della fattispecie di reato cui essa accede, e che soprattutto, stando all'argomentazione criticata dalla difesa, non consentirebbe nemmeno di addurre la prova del contrario. Aggiunge la difesa che l'aggravante non richiede l'esercizio di un monopolio mafioso del mercato e, tuttavia, è pur sempre necessario offrire la prova, invece assente nel caso di specie, di un suo condizionamento direttamente correlato all'impiego del metodo mafioso. Né può ritenersi che la natura oggettiva dell'aggravante equivalga per ciò solo ad una sua non consentita attribuzione su base soltanto oggettiva, dovendo essa essere riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, per cui è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego dei profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. 2.4. Con il quarto motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione al rigetto della richiesta di riqualificazione ex 378 cod. pen. della condotta ascritta. In particolare, la difesa ravvisa un vizio di contraddittorietà interna alla motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di riqualificazione avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], argomentando che costui indirettamente, ma consapevolmente, avrebbe avvantaggiato [OSCURATO:PERSONA] a proseguire la sua latitanza ed a svolgere le funzioni apicali all'interno dell'organizzazione denominata "cosa nostra", consentendo agli altri presunti sodali lo scambio di corrispondenza destinata al latitante. Il vizio denunciato è reso evidente dal fatto che queste stesse argomentazioni hanno poi portato la Corte di appello ad escludere la partecipazione mafiosa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e a ravvisare a suo carico la diversa ipotesi di cui all'art. 378 cod. pen. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Oltre a dolersi della omessa risposta alle censure prospettate con l'atto d'appello, il ricorso denunzia anche la mancanza di motivazione giustificativa dell'entità dell'aumento della pena base per la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dal quarto comma dell'articolo 416 bis cod. pen. 3. Ha proposto ricorso anche il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti quattro motivi. 3.1. Con il primo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, ritenendo integrata la sua partecipazione all'associazione mafiosa. L'imputato, pur essendosi limitato a fungere da raccordo tra due soli membri dell'associazione ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e senza neppure partecipare agli incontri che questi ultimi ebbero con il boss [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto pienamente integrato nella compagine mafiosa. Si sostiene nel ricorso che attrarre nella sfera dell'illecito comportamenti dalla natura esogena al fenomeno criminale, peraltro solo indirettamente ancillari agli interessi della consorteria, equivale a "scollare" il concetto di partecipazione dall'indefettibile rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo, sì da prescindere anche dal tipico ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.La violazione di legge eccepita non trova mitigazione nel ricorso a quella massima di esperienza per effetto della quale l'incombenza sbrigata dal [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere affidata "se non ad un soggetto di strettissima fiducia della 'cosa nostra '....dovendosi così escludere -alla stregua delle regole ormai notorie di segretezza di quella consorteria - che [l'imputato] potesse essere ...un soggetto non inserito nella consorteria stessa" (pagg. 71 - 72 della sentenza)". L'equazione "intermediazione incontri - partecipazione all'associazione", lungi dall'assurgere a regola di comportamento espressiva di ciò che accade nella maggior parte dei casi, incontra una netta smentita nella stessa impalcatura motivazionale del gravato decisum quando, analizzando la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di favoreggiamento, si afferma che il medesimo avrebbe assunto "il ruolo di intermediario" di Giambaldo, curando "le comunicazioni con [OSCURATO:PERSONA] o meglio con il tramite di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 91) e così fornendo un "contributo indispensabile" per l'organizzazione di molteplici incontri tra mafiosi (pag. 95). Il vizio di illogicità della sentenza, si sostiene nel ricorso, è integrato dallo scarto valutativo che intercorre tra due posizioni processuali sostanzialmente equivalenti. Ulteriore vizio motivazionale viene riferito all'argomentazione della sentenza nella parte in cui si asserisce che l'escalation delinquenziale del ricorrente risalirebbe al 26 febbraio 2012 (giorno in cui c'è stato un incontro con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), mentre, d'altra parte, si ammette che tale ultima data coincide, se non con la prima, con la seconda "comparizione" del medesimo. Vizi motivazionali sono denunziati anche con riferimento alla valutazione, in termini di "dinamismo" e funzionalità" del ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] in seno all'organizzazione criminale, dell'incontro tenuto dal ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], incontro asseritamente finalizzato all'individuazione di un nuovo "canale" che consentisse uno scambio di informazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di favoreggiamento, il che svela la frattura logica del discorso giustificativo nella misura in cui la partecipazione qualificata dell'odierno ricorrente è stata ancorata ai rapporti dallo stesso intrattenuti con un soggetto esterno ed estraneo all'associazione. Si aggiunge nel ricorso che la Corte territoriale non ha motivato sui rilievi fatti in appello sulle risultanze relative alle intercettazioni delle conversazioni valorizzate in ordine all'incontro avvenuto con [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriori censure vengono svolte in relazione agli altri elementi probatori riferiti dai giudici di merito a circostanze palesemente inidonee ad integrare lo schema tipico del contestato reato. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del dolo. Si sostiene che il giudizio sulla conoscenza del carattere urgente riservato degli incontri occorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto assorbire l'ulteriore consapevolezza in capo al ricorrente: che il suo contributo si inseriva in una dimensione associativa; che egli aveva assunto uno specifico ruolo all'interno dell'ente; che il suo ingresso era stato accettato dagli altri affiliati. Si denunzia dunque travisamento della prova con riferimento al contenuto dell'intercettazione della conversazione avvenuta in data 14 dicembre 2012, nella quale, ad avviso della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestato al [OSCURATO:PERSONA] la necessità che il progetto fosse portato a termine, così comprovando la piena consapevolezza di quest'ultimo circa l'illecita finalità associativa. Mancherebbe poi la motivazione in ordine alle censure proposte con l'atto di appello nel quale era stato decriptato il linguaggio dialettale utilizzato, evidenziando come gli interlocutori stessero discutendo di tematiche che afferivano alla gestione di un terreno di proprietà del consuocero dell'imputato. Un'ultima censura è stata fatta in relazione all'omessa valutazione di due rilievi difensivi che cristallizzavano un ragionevole dubbio in ordine alla consapevole partecipazione del ricorrente alla consorteria: l'imputato per oltre un mese era partito per un viaggio in Brasile senza avvisare i suoi presunti correi, tant'è che [OSCURATO:PERSONA], non trovandolo presso la sua abitazione, lo denigrava con parole offensive di sdegno; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quando si incontravano presso l'abitazione dell'imputato, lo escludevano dalle conversazioni. 3.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'omessa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 418 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere le doglianze difensive proposte con l'atto d'appello, valutando che l'imputato si era limitato ad agevolare le comunicazioni tra due membri dell'associazione, aveva messo a loro disposizione, per incontrarsi, la sua abitazione e aveva prestato ad uno di essi la propria autovettura. 3.4. Con il quarto motivo la violazione di legge e i vizi motivazionali sono riferiti all'omessa riqualificazione del reato nella fattispecie del concorso esterno all'associazione di tipo mafioso. In primo luogo, si prospetta l'interesse alla proposizione del motivo, correlandolo ai più ampi benefici che il concorrente condannato in via definitiva può ottenere in esecuzione di pena. Ciò posto, impregiudicata l'efficacia causale che entrambi i contributi -quello del concorrente e del partecipe- devono dispiegare rispetto alla permanenza in vita ovvero al rafforzamento della consorteria mafiosa, indipendentemente dal loro carattere occasionale o continuativo, sono proprio le argomentazioni devolute nel secondo motivo di ricorso (in particolare l'esclusione dell'imputato dai dialoghi rilevanti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché le frasi denigratorie rivoltegli da quest'ultimo soggetto, allorquando non lo trovò presso la sua abitazione), a costituire facta concludentia che, ove correttamente valutati, avrebbero imposto alla sentenza di appello una diversa decisione in punto di qualificazione giuridica della condotta.4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è articolato nei seguenti cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo si denunzia violazione di legge perché non è stata rilevata e dichiarata l'inutilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. delle intercettazioni disposte con i decreti n. 738/2011 int. e n. 2062/2011 int. Il ricorrente precisa che la questione la propone per la prima volta in cassazione. Si sostiene che il decreto n. 738/2011 int. era stato emesso per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 74 dpr 309/1990 nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente, tra cui tale [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver richiamato i principi secondo i quali i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, il ricorrente sostiene che tra il reato per cui è stato disposto il suddetto decreto e quello poi ascrittogli non v'è connessione. Sono dunque inutilizzabili le intercettazioni relative alle chiamate dirette dal [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA], invece valorizzate quali prove a carico dai giudici di merito. Da tale inutilizzabilità deriverebbe anche l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il decreto n. 2062/2011 int., in quanto effettuate solo in base agli esiti delle captazioni disposte con il decreto n. 738/2011. 4.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità. Secondo il deducente la sentenza impugnata si è limitata a motivare per relationem, richiamando interi passaggi della pronunzia di primo grado e non valutando le argomentazioni specifiche dell'atto di appello, in particolare sul ruolo di mero intermediario a fini commerciali dell'[OSCURATO:PERSONA], che era del tutto all'oscuro del carattere illecito degli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da lui favoriti e dell'ulteriore fatto che tali incontri fossero finalizzati a creare i presupposti per ulteriori incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e terzi soggetti, a lui ignoti. 4.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa (ora prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen.). Secondo il deducente è rimasta indimostrata la consapevolezza da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di favorire incontri tra soggetti rientranti nel circuito del "sistema dei pizzini" e dei postini del bandito mafioso [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata sarebbe, poi, affetta da violazione di legge, laddove afferma il principio secondo cui la condotta agevolatrice di un associato di vertice, traducendosi automaticamente in ausilio all'intero sodalizio, sarebbe di per sé sufficiente ad integrare l'aggravante.Deduce altresì il ricorrente che, una volta esclusa l'aggravante, tutte le risultanze delle intercettazioni dovrebbero ritenersi inutilizzabili, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite Cavallo, con conseguente necessità di annullamento della sentenza anche sotto tale profilo. 4.4. Con il quarto motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla condanna anche per il periodo successivo a luglio del 2013. Il tribunale aveva ritenuto l'odierno ricorrente responsabile di una pluralità di condotte di favoreggiamento avvinte dal vincolo della continuazione, facendo altresì riferimento ad una condotta che sarebbe durata per circa un triennio. Nei motivi di appello si rilevava che nonostante l'indicazione dall'agosto del 2011 fino alla data odierna contenuta in rubrica, i contatti favoriti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si erano fermati a luglio del 2013. In particolare, come specificamente indicato nell'atto di gravame, quanto sopra era stato espressamente riconosciuto dal teste Giacolone. La Corte di appello non ha neppure preso in considerazione tale doglianza, non ha speso una sola parola sull'argomento e ha confermato in toto la statuizione di condanna anche per il periodo successivo a luglio 2013. Si riscontra, peraltro, oltre che il vizio di mancanza grafica di motivazione anche quello di intrinseca contraddittorietà della stessa: ed infatti, laddove la Corte elenca tutti gli incontri che sarebbero stati i favoriti, si ferma per l'appunto ad un incontro avvenuto il 27 luglio 2013. è dunque indubbio che i decidenti avrebbero dovuto prendere atto della fondatezza dei rilievi difensivi sul punto e conseguentemente assolvere l'Aguace per l'addebito relativo alle condotte successive a luglio del 2013 e rideterminare la pena e, in particolare, l'aumento a titolo di continuazione. 4.5. Con il quinto motivo, articolato in due diversi paragrafi, si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili per le ragioni qui di seguito evidenziate. 2. In ordine al primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si rileva in primo luogo che le doglianze attengono essenzialmente ad elementi di merito e sono finalizzate alla rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. 2.1. La Corte territoriale ha motivato in maniera specifica, congrua e logica sulle analoghe censure proposte con l'atto di appello e il motivo di ricorso finisce per non confrontarsi con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. Dopo aver inquadrato in via generale le vicende per cui è processo, con indicazione specifica delle fonti di prova utilizzate (pagg. 11-16), la Corte territoriale ha evidenziato gli elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA], riportando le risultanze probatorie (pagg. 16 - 45 della sentenza), e ha risposto in maniera puntuale alle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello in ordine al ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nella associazione (pagg. 45 - 57 della sentenza). L'iter motivazionale appena evidenziato ha condotto alle seguenti annotazioni conclusive: - il [OSCURATO:PERSONA] ha sistematicamente posto in essere condotte univocamente indicative della sua stabile ed organica compenetrazione nella associazione cosa nostra, alla quale è avvinto da convinta affectio societatis, assumendo in seno alla stessa un ruolo dinamico e funzionale nella realizzazione degli scopi della stessa; - egli ha costantemente intrattenuto rapporti diretti e personali, di chiara impronta fiduciaria, sia con il Gucciardi (capo della famiglia mafiosa di Salemi) che con il [OSCURATO:PERSONA] (capo del mandamento mafioso di Mazara del Vallo) mettendosi, in modo pieno ed incondizionato, a loro disposizione; - egli è stato, in diverse e ripetute occasioni, diretto protagonista della veicolazione dei pizzini, essendo stata dimostrata la consapevole interazione con il [OSCURATO:PERSONA] capo del mandamento mafioso di Mazara del Vallo, coadiuvato nel rilevante compito a questi affidato da [OSCURATO:PERSONA] nel presiedere e nell'assicurare la veicolazione della riservata catena di comunicazione epistolare finalizzata alla continua indiscussa funzione di comando della cosa nostra nella sua articolazione territoriale trapanese. 2.2. Nella valutazione delle prove da parte della Corte territoriale non si rilevano vizi di travisamento, giacché la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone altresì che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deduci bile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante, costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'errore deducibile ricorre dunque solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano -come nel caso in esame- solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 27775801; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611). 2.3. Manifestamente infondate sono pure le censure sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state puntualmente riportate nella sentenza, con indicazione specifica anche dei riscontri (pagg. 28 - 35). 3. Manifestamente infondati sono il secondo e il terzo motivo proposti nell'atto di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle aggravanti di cui ai commi quattro e sei dell'art. 416 bis cod. pen. 3.1. La difesa ha denunziato violazione di legge e correlati vizi motivazionali, censurando in primo luogo l'argomentazione per cui la notoria strutturazione piramidale di "cosa nostra" implica per ciò solo l'appartenenza di tutte le "famiglie" mafiose ad un centro di comando incaricato di dettare il modus operandi comune all'interno sodalizio. Modus operandi che, quindi, sarebbe da ritenere in modo indifferenziato proprio di tutti i sodali, senza alcuna distinzione capace di giustificare interpretazioni alternative. L'avere quindi ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] partecipe, non già della sola "famiglia" di Salemi, bensì dell'unitaria associazione mafiosa denominata "cosa nostra", è stato l'escamotage ermeneutico impiegato per giustificare l'attribuzione di condotte altrimenti non addebitabili all'interessato. Quanto poi alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sei, cod. pen., la sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere alle censure proposte con l'atto d'appello, sostenendo che l'aggravante in esame esige la rigorosa dimostrazione che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il provento di delitti. Il che implica la necessaria dimostrazione di un nesso di derivazione causale tra il compimento di attività delittuose riferibili al programma associativo e il reimpiego dei relativi proventi in attività economiche all'apparenza lecite. A fronte di tali specifiche argomentazioni, la Corte territoriale è ricorsa soltanto a suggestioni emblematicamente ricavate dalla storia criminale di "cosa nostra". La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'aggravante necessita di una prova autonoma, dotata del medesimo rigore di quello deputato ad assistere la dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie di reato, ritenendo invece che l'asserita strutturazione unitaria e verticistica del sodalizio in esame giustifichi l'indifferenza probatoria per le concrete modalità di asserito reimpiego nel mercato dei proventi derivanti dalle sue attività delittuose. 3.2. La sentenza impugnata ha affrontato il tema della sussistenza delle suddette aggravanti (pagg. 57 - 70), precisando di aggiungere qualche valutazione in più rispetto a quanto argomentato nella sentenza di primo grado, di cui ha pure riportato la motivazione (pagg. 57 - 59), passando poi a vagliare le deduzioni difensive. Rispondendo in via generale per entrambe le aggravanti, la Corte territoriale ha in primo luogo precisato (pag. 61) che esse hanno natura oggettiva e che ben si attagliano alle caratteristiche peculiari della cosa nostra, dal momento che si manifestano nell'avere, la citata associazione mafiosa, la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche, di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo. Esse, peraltro, devono essere riferite all'attività dell'associazione nel suo complesso e non alla condotta del singolo partecipe (si vedano in tal senso, tra le più recenti, Sez. 2, Sentenza n. 23890 del 01/04/2021, Rv. 281463; Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 21/10/2019, Rv. 278796). 3.2.1. Quanto all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod. pen., la Corte territoriale, dopo aver ricordato che essa ricorre per la mera situazione di fatto della disponibilità delle armi, ha correttamente affermato che «è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o che lo ignori per colpa come nel caso di specie che concerne la cosa nostra, vale a dire una consorteria criminale strutturata su base unitaria e verticistica, comprensiva delle sue articolazioni territoriali (famiglie, mandamenti, province) in cui è capillarmente organizzata, che, nel loro insieme, danno vita ad un unico organismo mafioso>> (pag. 62 della sentenza). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416- bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, Sentenza n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010; Sez. 6, Sentenza n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831; Sez. 1, Sentenza n. 7392 del 12/09/2017, Rv. 272403). Peraltro, correttamente la Corte territoriale ha messo in evidenza che la storia criminale di "cosa nostra" è segnata da omicidi e stragi giudizialmente accertati, sicché non si può affermare che non vi siano indicatori concreti che consentano di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ignorato la disponibilità delle armi da parte dell'associazione mafiosa nella quale è risultato stabilmente inserito (si veda in tal senso anche Sez. 1, Sentenza n. 44704 del 05/05/2015, Rv. 265254). E, in proposito, la Corte d'Appello ha precisato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto penalmente responsabile non già di essere stato partecipe delle singole articolazioni territoriali, ma di essere inserito nella cosa nostra, essendosi sostanziata detta partecipazione e, dunque il contributo causale ad essa fornito, nella messa a disposizione dell'intero consorzio criminale attraverso l'inserimento nella famiglia di appartenenza (pag. 62 della sentenza). Nella sentenza sono state svolte specifiche considerazioni sulla prova della disponibilità di armi. La Corte territoriale ha infatti precisato come « nel presente processo sia emersa chiaramente la "disponibilità di armi" nei termini detti, se solo si considerano i ramificati rapporti intessuti dal [OSCURATO:PERSONA] -nei termini del suo attivismo criminale- con altri associati mafiosi, fino al vertice rappresentato dal bandito mafioso [OSCURATO:PERSONA], di cui, alla stregua delle sentenze irrevocabili, è stata accertata la certa disponibilità di armi. Nel caso di specie si ha conferma, esemplificativa e diretta, della disponibilità di armi almeno da parte di uno degli imputati di questo processo ovvero lo [OSCURATO:PERSONA] il quale, come ampiamente emerso nella sentenza acquisita, si è reso artefice, in qualità di mandante dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], delle operazioni di armamento del gruppo di fuoco, composto dal Fogazza e dal Nicolosi, per portare a termine il delitto in questione (commesso appunto su incarico dello [OSCURATO:PERSONA] separatamente giudicato per questo fatto). Rimane, pertanto, destituita di ogni fondamento l'ipotesi secondo cui gli associati di questa compagine delittuosa, e fra questi il [OSCURATO:PERSONA], non sapessero di far parte di una simile consorteria criminale, appunto armata, in quanto dotata della disponibilità di un potenziale di armamenti per il conseguimento delle finalità mafiose» (pagg. 65 - 66). 3.2.2. Quanto alla aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cod. pen., la Corte territoriale ha ancora una volta chiarito (richiamando anche i principi interpretativi di questa Corte, tra cui quelli affermati da Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259589) che la condotta incriminata riguarda la partecipazione alla organizzazione criminale nel suo complesso e non anche alle singole famiglie o mandamenti; infatti, la singola famiglia o il singolo mandamento sono unità operative della più vasta associazione a delinquere denominata cosa nostra e strumento attraverso i quali l'associato si mette a disposizione di tutta l'organizzazione per il perseguimento dei comuni fini delittuosi (pagg.62 - 64). Peraltro, oltre a ribadire che tale circostanza aggravante ha natura oggettiva (Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 Rv. 259589) e che «notoriamente la cosa nostra si è avvalsa, e si avvale tutt'ora, di detto sistema di reimpiego economico per accrescere esponenzialmente i propri profitti e dissimularli in iniziative lecite con un corrispondente "effetto volano" dei relativi guadagni» (pag. 66), nella sentenza si trovano specifici riferimenti alla prova raggiunta nel processo in oggetto in ordine al reinvestimento dei proventi delle estorsioni e delle altre attività delittuose. «Ci si riferisce, in modo esemplificativo, alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale è stato persino in affari con il bandito mafioso [OSCURATO:PERSONA] tanto che stornava una parte degli incassi dei supermercati per destinarli a questo socio occulto come peraltro affermato nella sentenza impugnata ... [OSCURATO:PERSONA], per altro, era proprietario a Partanna di due supermercati DESPAR, riconducibili, come in premessa ricordato, a [OSCURATO:PERSONA], formale titolare del predetto marchio dei punti vendita di generi alimentari, le cui attività imprenditoriali si erano sviluppate proprio grazie all'intervento decisivo del [OSCURATO:PERSONA] ed erano state messe a disposizione di "[OSCURATO:PERSONA]", proprio al fine di consentire al latitante una continua possibilità di espansione del potere di controllo mafioso, sotto il profilo sociale ed economico... . Tutto ciò senza trascurare che, sempre nel presente processo, riaffiorano a più riprese le attività imprenditoriali di certi soggetti da favorire o ostacolare, sempre nell'ambito di un'interferenza immediata e diretta del metodo mafioso, nell'attività produttiva della zona della provincia di Trapani» (pagg. 69 e 70). 4. Inammissibile per manifesta infondatezza è pure il quarto motivo, con il quale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione al rigetto della richiesta di riqualificazione ex 378 cod. pen. della condotta ascritta.La sentenza impugnata ha argomentato specificamente (pagg. 54 - 57 ) sull'analoga doglianza proposta con l'atto di appello, assumendo conclusivamente che il ruolo di "veicolatore abituale" di messaggi indirizzati a [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della cosa nostra, o da lui provenienti, costituisce un incarico essenziale per i fini dell'organizzazione e non può che essere attribuito ad una persona interna al sodalizio e pienamente consapevole dell'importanza dell'incarico stesso per il regolare funzionamento della struttura associativa e della delicatezza del contributo da lui fornito; contributo che, peraltro, non potrebbe essere accettato dagli altri sodali, a cominciare dai vertici dell'organizzazione, se non fosse proveniente da soggetto ritenuto affidabile per la pregressa esistenza di solide relazioni e rapporti con i suoi esponenti mafiosi. Va, in proposito, ricordato che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 1, Sentenza n. 43249 del 13/04/2018, Rv. 274374; in senso conforme: n. 33243 del 2013 rv. 256987 - 01, n. 13008 del 1998 rv. 211896 - 01, n. 40966 del 2008 rv. 241701). 5. Inammissibile perché nuovo è il quinto motivo proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata, a differenza dei coimputati, non risultano dedotti specifici motivi di appello sul trattamento sanzionatorio; né la difesa ha in ricorso precisato in quali parti la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare censure devolute con l'impugnazione. 6. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove è il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, ritenendo integrata la sua partecipazione all'associazione mafiosa. Il ricorrente deduce che egli si è limitato a fungere da raccordo tra due soli membri dell'associazione ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), senza neppure partecipare agli incontri che questi ultimi ebbero con il boss [OSCURATO:PERSONA]. Sulle analoghe censure proposte con l'atto di appello, la sentenza qui in esame ha argomentato in maniera specifica, congrua e logica (pagg. 71 - 90), indicando in maniera puntuale le risultanze processuali in base alle quali ha ritenuto la progressiva intraneità nella "cosa nostra" del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha agito a lungo quale tramite per l'organizzazione dei riservati incontri tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], referente del territorio di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], capo del mandamento di Mazara del Vallo finalizzati alla veicolazione dei pízzini.La Corte territoriale ha evidenziato che, in alcune delle numerose occasioni in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto il decisivo ruolo di intermediario tra lo [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], al fine di indirizzarli ai riservati incontri con il [OSCURATO:PERSONA] (come già detto collettore delle comunicazioni riservate del bandito mafioso [OSCURATO:PERSONA]); egli ha messo a disposizione dei sodali la propria villetta di c.da [OSCURATO:PERSONA] per le loro riunioni o per lasciare le loro autovetture e recarsi nella limitrofa c.da Fartaso, ove il [OSCURATO:PERSONA] ha dei terreni. Nella sentenza si legge che le risultanze probatorie hanno consentito di accertare che il contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] è andato ben oltre la mera agevolazione di incontri finalizzati ad eludere le investigazioni nei confronti dei due uomini di onore, tanto che egli progressivamente ha acquistato un ruolo sempre più attivo nelle fasi preliminari e propedeutiche alla organizzazione degli incontri riservati tra i mafiosi, coinvolti nel compito assegnato al [OSCURATO:PERSONA] di riattivare del canale di veicolazione della messaggistica con il bandito mafioso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha dato conto di tutti gli elementi in base ai quali è stata ritenuta fondata la tesi accusatoria che vede nel [OSCURATO:PERSONA] non un semplice favoreggiatore della cosa nostra, ma un intraneo nella stessa, aperto a qualunque tipo di incarico affidatogli da Scinnonelli e immediatamente disponibile ad eseguire gli ordini impartiti (pagg. 72 e ss. della sentenza). La scansione di tutti gli episodi nei quali è emersa la figura del [OSCURATO:PERSONA] risulta congruamente evidenziata e non presenta i profili di illogicità denunziati dalla difesa del ricorrente. In particolare, manifestamente infondata è la censura con la quale il ricorrente denunzia la circolarità argomentativa sul ruolo di intermediazione assicurato da [OSCURATO:PERSONA] con i membri dell'a sociazione, ove solo si consideri che si tratta di esponenti di vertice, impegnati in incontri e.SS *- r, .‘ c2 1•n 50:IIK ii per la sopravvivenza dell 'associazione, implicanti elevatissime ragioni di sicurezza e massima fiducia nell'avvalersi di collaboratori fidati, salvaguardabili solo con la comprovata "intraneità" dell'intermediario medesimo in base alle stesse regole storiche di funzionamento della consorteria. 6.2. Manifestamente infondate sono tutte le doglianze proposte con riferimento all'analisi da parte della Corte territoriale delle singole risultanze probatorie, ivi compreso quelle derivanti dalle conversazioni captate, in relazione alle quali la difesa finisce per offrire solo una rilettura e una valutazione nel merito, non consentite in sede di legittimità se non nei casi in cui si rilevino vizi di travisamento correlati ad errori nel riportare il contenuto delle intercettazioni. Né può avere valenza argomentativa lo sforzo della difesa di isolare i singoli elementi probatori, come quello relativo al cd. episodio "Mattarella", la cui assoluzione in separato procedimento dal favoreggiamento non pare certo decisiva alla luce dell 'analisi unitaria delle prove fatta dalla Corte d'appello per giungere a sottolineare l 'importanza del contributo offerto all'associazione dal [OSCURATO:PERSONA] e la consapevolezza da parte sua di contribuire ai programmi del sodalizio criminoso.In proposito, si deve fare riferimento ai principi di recente affermati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889) che, chiamate a decidere la questione del rilievo da dare al rituale di "affiliazione", hanno compiuto un'importante sintesi, anche in riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite precedenti, in ordine alla precisazione della nozione giuridica di "partecipazione" di cui all'art. 416 bis cod.pen. Nella pronunzia delle Sezioni Unite si ritiene un "errore concettuale" quello di includere quali elementi del "fatto tipico" quelli che invece sono meri "indicatori di intraneità", individuati dalla giurisprudenza di legittimità in via meramente esemplificativa per il rilievo che essi hanno esclusivamente nella dimensione probatoria. La preoccupazione di assicurare alla nozione di "prender parte" un contenuto compatibile con il principio di offensività e materialità, infatti, si traduce nell'esigenza di richiedere un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel 'prendere parte' e che, dunque, deve essere tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Le Sezioni Unite hanno precisato che la stabilità del rapporto singolo-consorteria si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Peraltro, tali indicatori non possono mai ritenersi esaustivi ma solo esemplificativi e possono essere arricchiti da ulteriori elementi, come le regole che governano storicamente il sodalizio in ordine al rilievo che assume ai fini dell'intraneità il rapporto con i vertici del sodalizio e la fiducia implicata dal tipo particolare del contributo offerto. Nel caso in esame la Corte territoriale ha utilizzato una serie di indicatori, sulla base delle evidenze disponibili, logicamente e persuasivamente dimostrativi di un'attivazione fattiva riconoscibile del [OSCURATO:PERSONA], compatibile solo con uno stabile rapporto singolo-consorteria, come tale espressivo di "intraneità", così da non evidenziare alcun vizio sussumibile né nell'erronea applicazione della legge, né nella manifesta illogicità o contraddittorietà. Conclusivamente, dunque, l'analisi degli elementi probatori effettuata nella sentenza in esame consente di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un contributo apprezzabile alla vita e al rafforzamento dell'associazione, ritagliandosi un preciso ruolo nell'organizzazione criminale. 7. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con il quale si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del dolo. 7.1. Si richiama quanto sopra già rilevato per evidenziare che il motivo di ricorso non si confronta con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, sostenendo che il giudizio sulla conoscenza del carattere urgente riservato degli incontri occorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto assorbire l'ulteriore consapevolezza in capo al ricorrente: che il suo contributo si inseriva in una dimensione associativa; che egli aveva assunto uno specifico ruolo all'interno dell'ente; che il suo ingresso era stato accettato dagli altri affiliati.I giudici di merito hanno puntualmente e logicamente indicato gli elementi in base ai quali il [OSCURATO:PERSONA], posto chiaramente a conoscenza del progetto che gli uomini di onore avevano in corso, ha aderito in modo convinto e appassionato al progetto, assumendo sempre più un ruolo indispensabile per la riuscita del piano criminoso e al contempo, in poco tempo, guadagnandosi la fiducia dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale gli affidava personalmente un incarico ritenuto dalla consorteria mafiosa di estrema importanza. In effetti, la qualità dei contatti, gli avvertimenti dati ai sodali e le conversazioni intercettate forniscono una logica base inferenziale per desumere in capo al [OSCURATO:PERSONA] il dolo di partecipazione. 7.2. Non ricorrono i denunziati vizi di travisamento della prova con riferimento al contenuto dell'intercettazione della conversazione avvenuta in data 14 dicembre 2012, nella quale, ad avviso della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato al [OSCURATO:PERSONA] la necessità che il progetto fosse portato a termine, così comprovando la piena consapevolezza di quest'ultimo circa l'illecita finalità associativa. Proprio alla luce delle ulteriori emergenze probatorie analizzate dalla Corte di appello, l'interpretazione data al contenuto delle intercettazioni appare del tutto plausibile e convincente. Del resto, va ribadito che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017, Rv. 272558; Sez. 5, Sentenza n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516); ciò che certamente non è rilevabile nella sentenza in esame. Alla luce di quanto sopra evidenziato, poi, non assume alcuna rilevanza decisiva il fatto che mancherebbe la motivazione in ordine alle censure proposte con l'atto di appello nel quale era stato decriptato il linguaggio dialettale utilizzato. I giudici di merito hanno sottolineato che la "messa a disposizione" del [OSCURATO:PERSONA] non è consistita soltanto nel porre in essere quelle condotte necessarie per agevolare i contatti tra lui e l'anziano esponente della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], messo a conoscenza del progetto che gli uomini di onore avevano in corso, aderiva in modo convinto e appassionato al progetto, assumendo sempre più un ruolo indispensabile per la riuscita del piano criminoso e al contempo, in poco tempo, guadagnandosi la fiducia dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale gli affidava personalmente un incarico ritenuto dalla consorteria mafiosa di estrema importanza. [OSCURATO:PERSONA], dunque, era pienamente integrato nella consorteria mafiosa, era consapevole che egli contribuiva a mantenere i rapporti dei sodali con il latitante [OSCURATO:PERSONA], spendendosi in termini di contributi offerti per far sì che i pizzini fossero trasmessi secondo la tempistica dettata da [OSCURATO:PERSONA].7.4. Versata in fatto e non decisiva è l'ultima censura fatta dal ricorrente in relazione all'omessa valutazione da parte della Corte territoriale di due rilievi difensivi che porrebbero un ragionevole dubbio in ordine alla consapevole partecipazione alla consorteria: l'imputato per oltre un mese era partito per un viaggio in Brasile senza avvisare i correi, tant'è che [OSCURATO:PERSONA], non trovandolo presso la sua abitazione, lo denigrava con parole offensive di sdegno; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quando si incontravano presso l'abitazione dell' imputato, lo escludevano dalle conversazioni. Quanto al viaggio in Brasile, i giudici di merito hanno sottolineato che, sebbene l'incontro del 13 marzo 2012 a [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuto senza il contributo del [OSCURATO:PERSONA] (che, appunto, si trovava in Brasile), questi, rientrato il 20 aprile del 2012, aveva subito ristabilito i contatti con lo [OSCURATO:PERSONA], riprendendo il ruolo da questi demandatogli di tramite con il [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, già nella sentenza di primo grado (richiamata sul punto da quella di appello), si è evidenziato che, durante l'arco molto prolungato in cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di intercettazione è accaduto che solo per un breve periodo egli non sia stato trovato dai suoi referenti (o meglio dal [OSCURATO:PERSONA]) perché all'estero (in Brasile dall'8 al 20 marzo 2012). Si è quindi osservato che tale circostanza certamente non vale a dimostrare che l'imputato non fosse inserito nell'organigramma mafioso; anzi, dalle conversazioni intercettate successivamente al rientro del [OSCURATO:PERSONA] si evince chiaramente che quest,t appena arrivato in Italia, contattava il sodale [OSCURATO:PERSONA] per fissare subito un nuovo appuntamento e si evince altresi che egli fosse rammaricato del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato informato della sua temporanea assenza. Quanto alla esclusione della partecipazione diretta agli incontri favoriti dal [OSCURATO:PERSONA], appare superfluo evidenziare che i profili ancillari assunti in alcune occasioni dal ricorrente non escludono affatto la sua consapevole adesione ai programmi criminosi attuati mediante gli incontri avvenuti nella sua abitazione. Sempre nella sentenza di primo grado si era sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole dell'importanza e dell'estrema delicatezza del ruolo assunto. Egli aveva piena contezza di costituire un anello fondamentale della lunga e articolata catena di "tramiti" ideata dai suoi referenti e dal [OSCURATO:PERSONA] per evitare che le forze dell'ordine potessero nuovamente scoprire la ripresa dei contatti con il latitante e dal cui perfetto funzionamento dipendeva la riuscita del progetto. I giudici di merito hanno evidenziato che il sistema di intercettazioni aveva consentito progressivamente di mettere in luce cosa effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] sapesse in ordine agli incontri riservati svolti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso la sua abitazione. D'altronde, solo a considerare le modalità con le quali tali riunioni erano realizzate non può nutrirsi alcun dubbio sul fatto che chiunque avrebbe compreso la reale natura degli appuntamenti. e-Y Ha argomentato la sentenza di primo grado (richiamata da quella di appello proprio in risposta alle deduzioni difensive) che il [OSCURATO:PERSONA], a differenza dell'[OSCURATO:PERSONA], è stato coinvolto attivamente, addirittura ricevendo un incarico direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], il quale espressamente lo aveva istruito anche sulle modalità con le quali entrare in contatto con il nuovo tramite Mattarella. Significativo è stato ritenuto anche il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fornisse informazioni al [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell'imminente appuntamento con il [OSCURATO:PERSONA], dimostrando di conoscere sia i luoghi degli appuntamenti, sia il soggetto che [OSCURATO:PERSONA] dovesse incontrare. E, ancora, assai significativi, perché rilevatori della completa adesione del [OSCURATO:PERSONA] al progetto, sono i plurimi avvisi dati ai suoi referenti in ordine a potenziali pericoli di vario tipo, che avrebbero potuto determinare il fallimento del progetto. 8. Tutte le considerazioni sopra esposte evidenziano anche la manifesta infondatezza del terzo motivo e del quarto motivo di ricorso. Come si è visto, i giudici di merito hanno accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato ad agevolare le comunicazioni tra due membri dell'associazione, mettendo a loro disposizione, per incontrarsi, la sua abitazione e prestando ad uno di essi la propria autovettura. Non ricorre dunque la fattispecie delittuosa di cui all'art. 418 cod. pen., che presuppone, come reso palese dalla locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato", una condotta favoreggiatrice, specialmente qualificata come "assistenza agli associati", posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, condotta che resta assorbita dall'art. 416 bis cod. pen. quando sia invece prestata da un aderente a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei "doveri" solidaristici incombenti sui compartecipi, secondo il "pactum sceleris". D'altronde, come si è sopra già sottolineato, non inficiano le ampie e corrette argomentazioni dei giudici di merito sul ruolo di partecipe del [OSCURATO:PERSONA] le circostanze della sua esclusione da alcuni dialoghi rilevanti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le frasi denigratorie rivoltegli da quest'ultimo, allorquando non lo trovò presso la sua abitazione perché si era recato per un brevissimo periodo all'estero. 9. Va dichiarata l'inammissibilità anche del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. La deduzione difensiva confonde l'autonomia giuridica dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 dall'associazione ex art. 416 bis cod.pen. (cui è connesso il reato favoreggiamento attribuito all'[OSCURATO:PERSONA]) con il legame in fatto tra le due associazioni, nella specie indubbiamente ravvisabile nella circostanza che il sodalizio mafioso ha strutturato al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo finalizzato all'attività di traffico di stupefacenti. Ne consegue che non può sostenersi che i reati non siano legati da una connessione rilevante ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, come richiesto sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite Cavallo, secondo i quali «il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.>> (Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 -dep. 02/01/2020-, Rv. 277395). 9.2. Quanto appena rilevato rende superflua la valutazione dell'ulteriore censura difensiva sull'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il decreto n. 2062/2011 int., in quanto effettuate solo in base agli esiti delle captazioni disposte con il decreto n. 738/2011. 10. Versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove sono le censure formulate con il secondo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata non si è limitata a motivare per relationem, richiamando interi passaggi della pronunzia di primo grado e non valutando le argomentazioni specifiche dell'atto di appello. La Corte territoriale ha infatti risposto a tutte le deduzioni difensive in ordine alla affermazione di responsabilità, con indicazioni rilevanti contenute nella sentenza impugnata per evidenziare il ricorso a pretesti per favorire gli incontri funzionali al sistema di messaggistica con il latitante [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 105-108 della sentenza in esame). Nella sentenza si rinviene una motivazione congrua, lineare e specifica sulle emergenze processuali, che delineano la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per il ruolo di favoreggiatore nella riservata rete di comunicazione della messaggistica con il latitante [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, nel vagliare la tesi difensiva, la definisce suggestiva ed al contempo fuorviante, giacché «se è indiscutibile l'esistenza di un rapporto commerciale tra il [OSCURATO:PERSONA] e la SO.VI. è del pari certa, ed emerge evidente dal coacervo probatorio esaminato, l'inesistenza di un rapporto lecito di fornitura di inerti dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], rapporto che viene peraltro smentito dalle conversazioni intercettate che, connesse alle risultanze dibattimentali, dimostrano che quei contatti erano in realtà propedeutici agli incontri tra i mafiosi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 107 della sentenza impugnata). 11. Manifestamente infondato è il terzo motivo con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa (ora prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen.). I giudici di merito hanno accertato che l'[OSCURATO:PERSONA], con la sua articolata e ripetuta condotta posta in essere per favorire incontri segreti ed appuntamenti tra mafiosi, rientranti nel circuito del "sistema dei pizzini" e dei postini del latitante [OSCURATO:PERSONA], abbia voluto avvantaggiare l'intera consorteria mafiosa e non soltanto quest'ultimo per sottrarsi alle ricerche dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia. D'altronde, è incontroverso il ruolo apicale rivestito dal [OSCURATO:PERSONA], sicché vanno richiamati i principi secondo i quali è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 23241 del 11/02/2021, Rv. 281522; in senso conforme: n. 32386 del 2019 rv. 276475 - 01, n. 26589 del 2011 rv. 251000 - 01, n. 37762 del 2016 rv. 268237 - 01, n. 15082 del 2014 rv. 259558 - 01, n. 26699 del 2015 rv. 263989 - 01, n. 42018 del 2009 rv. 245401 - 01, n. 24753 del 2015 rv. 264218 - 01, n. 41587 del 2007 rv. 238181 - 01, n. 47178 del 2009 rv. 245383 - 01). 12. Inammissibile per manifesta infondatezza è il quarto motivo con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla condanna anche per il periodo successivo a luglio del 2013. Sostiene il ricorrente che il tribunale aveva ritenuto l'odierno ricorrente responsabile di una pluralità di condotte di favoreggiamento avvinte dal vincolo della continuazione, facendo altresì riferimento ad una condotta che sarebbe durata per circa un triennio. Nei motivi di appello aveva rilevato che, nonostante l'indicazione dall'agosto del 2011 fino alla data odierna contenuta in rubrica, i contatti favoriti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si erano fermati a luglio del 2013. La Corte di appello non avrebbe preso in considerazione tale doglianza, confermando in toto la statuizione di condanna anche per il periodo successivo a luglio 2013. Le censure della difesa del ricorrente partono da un presupposto di fatto errato: i giudici di merito avrebbero affermato la responsabilità anche per fatti non accertati che si sarebbero verificati dopo il mese di luglio 2013. In effetti, la lettura delle sentenze di merito consente di sostenere che, a fronte della generica indicazione nel capo di imputazione della data di consumazione "sino alla data odierna" del reato continuato di favoreggiamento, il Tribunale e la Corte territoriale hanno indicato specificamente gli episodi accertati e per i quali è stata ritenuta la penale responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA]; l'ultimo di tali episodi è proprio quello relativo all'incontro avvenuto il 27 luglio 2013 (pag. 103 della sentenza impugnata). 13. Inammissibile per genericità è il quinto motivo, articolato in due diversi paragrafi, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Nella sentenza impugnata si rinviene congrua e logica motivazione sul trattamento sanzionatorio, sicché le scelte di meritevolezza di un'attenuazione di pena e quella sulla determinazione quantitativa delle medesime risultano ampiamente giustificate con valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. 14. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento in solido tra loro delle spese sostenute dalle parti civili nella misura indicata qui di seguito in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, altresì, i ricorrenti, al pagamento in solido tra loro