CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 337, 648 e 697 cod. pen.; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi tre motivi, congiuntamente valutabili, risultano genericamente confutativi dei presupposti fattuali del giudizio di colpevolezza, dal giudice a quo adeguatamente riscontrati in ordine a tutti i reati in epigrafe (in particolare, quanto alla condotta minatoria, tesa ad impedire la perquisizione domiciliare; quanto alla consapevolezza della provenienza furtiva della pistola, all'esito rinvenuta; e quanto all'efficienza del relativo munizionamento, abusivamente detenuto); che il quarto motivo investe il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, tuttavia sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame, ad opera del medesimo giudice, delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso