CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 25712/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9184/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 5628/2018 depositata il13/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 ottobre 2013 il Tribunale di Cassino condannava la convenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di US 259.000 a [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori, accertando l’esclusiva responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per avere eseguito quattro bonifici di pari complessivo importo, tra luglio e agosto 2006, nonostante le difformità, ravvisabili ictu oculi, delle firme riportate sugli ordini di bonifico rispetto allo specimenin possesso della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Adìta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata a [OSCURATO:PERSONA] di Roma), la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13 settembre 2018, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, riconoscendo, oltre alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il comportamento dei dipendenti della filiale di Atina giudicato non conforme ai criteri di prudenza e diligenza del bonus argentarius (avendo omesso di controllare che le firme apposte sui bonifici corrispondessero allo specimen e che l’interlocutore di una telefonata con un sedicente [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente l’appellato), la corresponsabilità ex art. 1227, co. 1, c.c. dello stesso Morelli per avere colposamente contribuito al verificarsi dell’evento dannoso (la indebita esecuzione dei bonifici apocrifi), avendo portato a conoscenza di terzi il proprio «codice cliente» utilizzato per eseguire i bonifici o non avendo adottato le dovute cautele per custodirlo. La Corte ha graduato il concorso di colpa condannando per il 70% la [OSCURATO:PERSONA] e per il 30% gli appellati eredi del Morelli (Seeleke de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e compensando parzialmente le spese processuali. Gli eredi Morelli hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dalla [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo. [OSCURATO:PERSONA] Dev’essere esaminato prioritariamente, per ragioni di ordine logico, il motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione degli artt. 1176, 1227 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, per avere la Corte di Appello ritenuto che la falsificazione degli ordini di bonifico fosse rilevabile ictu oculi riportandosi agli esiti dell’A.T.P., dal quale non sarebbe emersa, al contrario, alcuna grossolana contraffazione, essendovi piena corrispondenza tra le firme apposte in calce agli ordini e lo specimen depositato. Nel comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe riscontrabile una violazione del dovere di diligenza del buon banchiere, essendosi i suoi dipendenti comportati diligentemente (avevano verificato le firme corrispondenti a quelle in loro possesso e avuto conferma telefonica dei bonifici formalmente regolari anche nell’indicazione del “codice anagrafe”), con la conseguenza che si doveva escludere ogni responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] o comunque accertarne un minore concorso di colpa rispetto alla misura del 70% stabilita nella sentenza di appello. Il motivo è infondato. La sentenza ha accertato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha assolto all’onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta al buon banchiere, ex art. 1176, co. 2, c.c., sulla base di plurimi elementi convergenti che avrebbero dovuto indurre i dipendenti addetti a riconoscere agevolmente la falsità (incontestata ed accertata dal consulente all’esito dell’A.T.P.) delle sottoscrizioni degli ordini o, quantomeno, a farne dubitare e a sospenderne l’esecuzione per il tempo necessario a nuovi e approfonditi accertamenti. Ed infatti, la Corte territoriale ha accertato, all’esito dell’istruttoria compiuta (testimoniale e tecnica mediante acquisizione della relazione svoltasi nell’A.T.P.): la “palese difformità” o “eclatante diversità” di tali sottoscrizioni da quelle in possesso della [OSCURATO:PERSONA] (contratto di apertura del conto corrente in valuta US e specimen) e da quelle autentiche apposte su altri documenti del Morelli, o l’esistenza “quantomeno [di un] ragionevole dubbio” sulla loro autenticità, rilevabile “attraverso un esame diretto e tattile” “con estrema facilità, anche ad un occhio non esperto, e a maggior ragione ai dipendenti di una [OSCURATO:PERSONA]”. E ciò in considerazione dell’esatta riproduzione di tre sottoscrizioni identiche perché fotocopiate da quella apposta sul primo ordine inviato alla [OSCURATO:PERSONA]; della modalità di trasmissione degli ordini mediante corriere estero; della improvvisa movimentazione di un conto fermo da anni mediante ben quattro bonifici di notevoli importi in un ristretto arco temporale; della non chiara destinazione delle somme; della circostanza che il correntista Morelli era poco conosciuto nella filiale di Atina (Fr) risiedendo all’estero da molti anni e che nessun dipendente della [OSCURATO:PERSONA] aveva una attendibile conoscenza della sua voce; della “assenza su tutti gli ordini di bonifico della residenza dell’ordinante e… mancanza nella scheda cliente esistente presso la filiale del numero telefonico del cliente che non ha consentito neppure una comparazione col recapito telefonico indicato… nei suddetti ordini”; del mancato raggiungimento di una prova attendibile (tramite il deposito dei tabulati telefonici) che i dipendenti avessero contattato davvero il Morelli presso un recapito telefonico a lui direttamente riferibile (i giudici di merito non hanno accertato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse contattato il vero Morelli ma che la [OSCURATO:PERSONA] era stata contattata da una persona e non ne aveva verificata la effettiva identità). Si tratta di valutazioni e accertamenti di fatto incensurabili in questa sede perché compiutamente argomentati: la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio secondo cui la responsabilità della banca nei confronti del cliente, per aver eseguito un ordine dibonifico pervenuto allabanca tramite canali inusuali, non può essere esclusa con riguardo al solo riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano ulteriori controlli, l’omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da dettaresponsabilità (v. Cass. n. 23580 del 2017 e n. 1764 del 1988, quest’ultimo precedente con riferimento a un ordine di bonifico perfettamente falsificato; cfr. n. 25894del 2021) . Venendo ad esaminare il ricorso principale, con il primo motivo gli eredi Morelli deducono la violazione degli artt. 1227, 2043, 2697 c.c., 40 e 41 c.p., 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Essi lamentano, in particolare, la mancanza di prova in ordine all’esistenza e alla funzione del “codice anagrafico” (o “codice cliente”) la cui diligente custodia da parte del Morelli –ad avviso dei giudici di merito – avrebbe ridotto il rischio della causazione dell’evento dannoso. Non sarebbe stato dimostrato che il Morelli avesse portato a conoscenza di terzi i propri dati personali, né che la sua condotta fosse stata colposa (non essendo egli neppure a conoscenza di tali codici) né sarebbe stata accertata la essenzialità dei predetti codici per l’esecuzione dei bonifici né, quindi, l’efficacia causale della condotta asseritamente concorrente del Morelli nella verificazione del danno, prova incombente pur sempre sul (e nella specie non data dal) debitore-danneggiante. Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., circa la rilevanza del codice anagrafico per l’esecuzione dei bonifici e delle operazioni di cassa, trattandosi piuttosto di un codice contenuto in un registro anagrafico che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e altri soggetti istituzionali utilizzano per lo svolgimento dei propri compiti. I predetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. La Corte territoriale, laddove ha affermato che “è ragionevole ritenere che i ripetuti ordini con buona dose di probabilità non sarebbero passati se, in presenza di un diligente controllo del personale [OSCURATO:SOCIETA], il Morelli avesse adoperato le ordinarie cautele per rendere non accessibile ad altri anche il proprio, riservato, codice cliente”, radica il concorso di colpa del danneggiato nel fatto, assunto come di sicuro rilievo causale, che senza i predetti codici non sarebbe stato possibile eseguire i bonifici e poiché tali codiciavrebbero dovuto essere custoditi dal Morelli, quest’ultimo sarebbe responsabile in parte per le conseguenze pregiudizievoli del proprio comportamento non diligente. La sentenza impugnata presenta aporie argomentative che rendono la motivazione apparente e sintomo di falsa applicazione del parametro normativo richiamato, alla luce del principio secondo cui “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 c. 1, c.c.… la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (Cass. n. 4954 del 2007 e n. 7777 del 2014 in motivazione). In primo luogo, la Corte territoriale non ha compiuto alcun accertamento a proposito dei codici e della loro funzione per l’esecuzione dei bonifici, anche tenuto conto del tenore delle risultanze istruttorie riassunte nella sentenza impugnata (dove si legge che “il teste Festa si è limitato, infatti, a riferire che sulle richieste di bonifico erano annotati dei codici numerici, ma ha affermato di non sapere di cosa si trattasse, e il teste Villa ha aggiunto che nelle suddette richieste vi era anche il codice anagrafico del cliente, ma ha precisato di essersi limitato a esaminare, e non attentamente, il solo specimen, come del resto ha confermato lo stesso teste [OSCURATO:PERSONA]”); soprattutto, non ha verificato se gli stessi codici fossero necessari per l’esecuzione dei bonifici e dovessero essere forniti necessariamente dall’ordinante o potessero essere inseriti dalla [OSCURATO:PERSONA] che ne era in possesso. In secondo luogo, non suffragata da elementi probatori (non indicati in sentenza) e, quindi, apodittica è l’affermazione circa l’esistenza di un comportamento colposo del danneggiato per avere “portato a conoscenza di terzi (o non [avere] adoperato le dovute cautele per evitare che ciò accadesse) i propri dati personali, costituiti dalla propria identificazione numerica”; inoltre giuridicamente incongruo è il giudizio di responsabilità come automatica conseguenza della eventuale omessa custodia di documenti o dati di cui il correntista danneggiato aveva (in tesi) la disponibilità (con il conseguenziale addebito allo stesso delle conseguenze lesive), in forza di un contratto (di conto corrente) la cui causa non è l’obbligo di custodia come in altre tipologie contrattuali (cfr. art. 1766 c.c.). E comunque, in terzo luogo, il fatto di non avere custodito un documento che si doveva custodire espone il contraente a responsabilità verso la [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai danni “prevedibili” (art. 1225 c.c.) ma è discutibile che fosse prevedibile che i codici di cui si tratta sarebbero stati usati con le modalità e nelle circostanze date, ben potendo il correntista fare legittimo affidamento sul comportamento diligente della [OSCURATO:PERSONA] che, nella specie, è mancato. In conclusione, la Corte, laddove ha affermato che “in presenza di un diligente controllo del personale [OSCURATO:SOCIETA]… i ripetuti ordini… non sarebbero passati” se il Morelli si fosse adoperato per rendere non accessibile ad altri il proprio cliente, non ha considerato che –come accertato in sentenza – il diligente controllo del personale [OSCURATO:SOCIETA] era mancato, circostanza quest’ultima che, di conseguenza, avrebbe potuto assumere una rilevanza causale esclusiva nella causazione del danno, tale da escludere quella del comportamento del danneggiato. Il ricorso principale è, quindi, accolto . E’ assorbito il secondo profilo del ricorso incidentale che è volto a censurare la percentuale di responsabilità concorrente del Morelli. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame e per le spese. P.Q.M. La Corte rige