CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 agosto 2026
Cassazione n. 35174/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/01/2026 della Corte d'appello di Palermoletti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scrittaconcludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] il reato di riciclaggio di un autocarro al quale era stato contraffatto il telaio esostituita la targa.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di2.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla sussistenza del reato di riciclaggio non sarebbe stato dimostrato che ilricorrente avesse manipolato i dati identificativi del telaio del furgone provento difurto, sicché il reato avrebbe dovuto essere qualificato come ricettazione;2.2. violazione di legge (art. 20-bis cod. pen.) e vizio di motivazione inordine al diniego dell'applicazione delle sanzioni sostitutive: la motivazione inordine al rigetto della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive sarebbecarente ed apodittica in quanto si sarebbe limitata a valorizzare (a) la gravitàdella condotta nonostante la pena base fosse stata determinata partendo dalminimo edittale, (b) i precedenti vantati senza effettuare alcuna analisiprognostica individualizzata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto –contrariamente a quanto dedotto – dal compendio motivazionale integratocomposto dalle due sentenze di merito emerge l’identificazione della condotta di“manipolazione” del furgone provento di furto e la sua attribuibilità all’imputato.Si premette che, sul punto contestato, il Collegio condivide la giurisprudenzasecondo cui in tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato inmodo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficienteper l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei aricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto menoa titolo di concorso (Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv. 279703-01;nello stesso senso Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097-01).Tutavia, nel caso in esame la Corte d'appello ha rilevato che da analisi delleprove raccolte era emerso che il Glorioso aveva acquistato un veicolo nel 2015che era stato completamente distrutto da un incendio, come riferito dalbrigadiere Barranco (pag. 3 della sentenza impugnata); alcuni pezzi del veicoloincendiato, nella sicura disponibilità del Glorioso, erano stati poi utilizzati percamuffare il furgone proveniente da furto indicato nel capo di imputazione.Ebbene: il fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto provato che per effettuarel'operazione dissimulatoria fossero state utilizzate parti provenienti dalprecedente veicolo incendiato, che era nella sicura nella sicura disponibilità delGlorioso, consentiva di ritenere provato che l'azione dissimulatoria fosseSi tratta di una motivazione logica, coerente con le emergenze processualiche non si presta ad alcuna censura o rilettura in questa sede.1.2. Anche il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quantomanifestamente infondato.In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi il Collegio riaffermache, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti iparametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anchedalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativoall'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025,dep. 2026, D., Rv. 289450-01; Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv.288658-01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01).E’ dunque necessario che dalle prove raccolte emergano elementi idonei adimostrare l’efficacia rieducativa della pena sostitutiva.Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, conmotivazione articolata e persuasiva, che non si presta ad alcuna censura, igiudici di merito hanno ritenuto ostativi all'accoglimento della richiesta disostituzione (a) la gravità della condotta, (b) il rilevante danno cagionato, (c) labiografia criminale del Glorioso caratterizzata da una condanna con lasostituzione delle pene detentive con la libertà controllata che non aveva sortitoalcun effetto rieducativo considerata la nuova ricaduta nel delitto (pag. 5 dellasentenza impugnata).Si tratta di una motivazione coerente con le indicazioni ermeneutiche fornitedalla Corte di legittimità e con le prove raccolte nel corso del giudizio di merito.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento. Condanna, inoltre, l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello stato, nellamisura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decretodi pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo ilpagamento in favore dello Stato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa alpatrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte diappello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così deciso, il giorno 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]