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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 23158/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già controricorrente- relativamente alla ordinanza d ella [OSCURATO:PERSONA] n. 33286/2024depositata il 19.12.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], letta l’istanza di correzione di errore materiale, con cui la ricorrente lamenta che questa Corte, nell’ordinanza 33286/2024, sia incorsa in errore per aver liquidato compensi in misura assi superiore rispetto allo scaglione tariffario applicabile (causa del valore di € 1.445,88); ritenuto che l’istanza presenta concomitanti profili di inammissibilità e infondatezza; che, infatti, non emerge alcun elemento da cui possa trarsi che la liquidazione di spese di lite effettuata nell’ordinanza sopra citata possa essere stato il frutto di un errore riconducibile ad una svista; che può, anzi, ritenersi che tale liquidazione sia stata il frutto di un’attività valutativa che la ricorrente vuole mettere in discussione; che, in particolare, il ricorso per cassazione di cui è causa aveva ad oggetto solo il riconoscimento del rango del credito (privilegiato o meno) e non la misura dello stesso, essendo il credito della Regione già stato riconosciuto dal G.D. in via chirografaria e nell’ammontare richiesto; che, quindi, il collegio di questa Corte, avuto riguardo all’oggetto del ricorso (riconoscimento del solo privilegio di un credito già ammesso in via chirografaria), nella liquidazione del compenso, ha ritenuto di applicare lo scaglione tariffario previsto per la cause di valore indeterminato (con interpretazione, peraltro, conforme a Cass.37834/2022); che non si liquidano le spese di lite, avuto riguardo alla natura del presente procedimento; che, infatti, questa Corte (v.

Cass. n. 29432/2024) ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui “Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”.

P.Q.M Rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già controricorrente- relativamente alla ordinanza d ella [OSCURATO:PERSONA] n. 33286/2024depositata il 19.12.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], letta l’istanza di correzione di errore materiale, con cui la ricorrente lamenta che questa Corte, nell’ordinanza 33286/2024, sia incorsa in errore per aver liquidato compensi in misura assi superiore rispetto allo scaglione tariffario applicabile (causa del valore di € 1.445,88); ritenuto che l’istanza presenta concomitanti profili di inammissibilità e infondatezza; che, infatti, non emerge alcun elemento da cui possa trarsi che la liquidazione di spese di lite effettuata nell’ordinanza sopra citata possa essere stato il frutto di un errore riconducibile ad una svista; che può, anzi, ritenersi che tale liquidazione sia stata il frutto di un’attività valutativa che la ricorrente vuole mettere in discussione; che, in particolare, il ricorso per cassazione di cui è causa aveva ad oggetto solo il riconoscimento del rango del credito (privilegiato o meno) e non la misura dello stesso, essendo il credito della Regione già stato riconosciuto dal G.D. in via chirografaria e nell’ammontare richiesto; che, quindi, il collegio di questa Corte, avuto riguardo all’oggetto del ricorso (riconoscimento del solo privilegio di un credito già ammesso in via chirografaria), nella liquidazione del compenso, ha ritenuto di applicare lo scaglione tariffario previsto per la cause di valore indeterminato (con interpretazione, peraltro, conforme a Cass.37834/2022); che non si liquidano le spese di lite, avuto riguardo alla natura del presente procedimento; che, infatti, questa Corte (v. Cass. n. 29432/2024) ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui “Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”. P.Q.M Rigett