CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Loreto (An) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 481/21 della Corte di appello di Ancona del 28/03/20/9 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentito per il ricorrente avv. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura di un anno e tre mesi di reclusione e 1.300,00 euro di multa per l'esclusione della contestata recidiva. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi di censura. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. b), 179 e 449 cod. proc. pen. con riferimento alla dedotta nullità assoluta della richiesta di instaurazione del giudizio direttissimo e vizi congiunti di motivazione sul punto. Il ricorrente espone di essere stato arrestato in stato di quasi-flagranza del reato per cui è stato giudicato al di fuori delle condizioni di legge e cioè dopo che la polizia giudiziaria aveva acquisito informazioni da una terza persona, senza avere avuto diretta percezione del reato, da ciò conseguendo la nullità del giudizio direttissimo instauratosi a seguito dell'arresto e di tutti gli atti successivi della procedura. Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 oltre che carenza e contraddittorietà della motivazione. Si sostiene che non sussiste alcun tipo di riscontro probatorio all'ipotesi di accusa che il quantitativo di hashish rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato facesse parte dello stesso compendio da cui provenivano i tre ovuli rinvenuti un'ora prima nella disponibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente sostiene che il giudizio di responsabilità si fonda, di fatto, sulle dichiarazioni accusatorie del solo [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, in assenza di riscontri esterni individualizzanti della chiamata in correità. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione sul punto. La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è stata, deduce il ricorrente, respinta senza reale motivazione, essendosi la Corte di appello limitata a ribadire l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Saracino e la credibilità della versione dei fatti da costui resa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.2. Con riferimento all'eccezione di nullità sollevata in ordine alle modalità di instaurazione del giudizio direttissimo di primo grado, come la sentenza di appello ha puntualmente evidenziato, la difesa del ricorrente non aveva mai in precedenza contestato la ritualità dell'arresto in flagranza di reato, tanto nel giudizio di convalida quanto nel corso del giudizio direttissimo di primo grado successivamente instauratosi, da cui la ritenuta intempestività ed inammissibilità del relativo motivo di appello. La Corte di merito ha, dunque, fatto buon governo del principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto impedisce la proposizione nel procedimento principale — salvo che nel giudizio direttissimo — di ogni ulteriore questione circa la legittimità dell'arresto e di tutti gli atti compiuti nel procedimento incidentale di convalida, compreso l'interrogatorio dell'imputato (Sez. 2, n. 477 del 04/12/1998, Farroni, Rv. 212249) Al citato principio fa da inevitabile corollario l'altro secondo cui nel giudizio di legittimità non può essere fatta valere la nullità del giudizio direttissimo per vizi inerenti all'interrogatorio che precede la convalida dell'arresto, nel caso in cui l'ordinanza di convalida non sia stata impugnata (Sez. 4, n. 18968 del 19/02/2009, Cannone, Rv. 243985). Del pari correttamente i giudici di appello hanno, inoltre, osservato che, ove mai sussistente, la dedotta violazione avrebbe al più integrato una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. se non tempestivamente dedotta, come in effetti avvenuto nel caso in esame. La doglianza ripropone quasi testualmente quella già dedotta dinanzi alla Corte di merito e non può, dunque, che essere dichiarata inammissibile per le ragioni appena esposte. Ugualmente destituita di concreto fondamento è la seconda censura. La sentenza impugnata - e ,per quanto laconica,anche quella di primo grado - non ha mai affermato che lo stupefacente rinvenuto in possesso del ricorrente facesse parte dello stesso compendio di quello sequestrato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma semplicemente che si trattava del medesimo tipo di sostanza (hashish) e poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di averla acquistata dal Moustafa, ha ritenuto che quella rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente fosse destinata ad uso non esclusivamente personale. Trattasi di argomentazione del tutto plausibile e coerente con le risultanze dibattimentali e che, pertanto, sfugge alla critica, oltre tutto articolata in linea di mero fatto, mossale con il ricorso. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.Va premesso che la censura riposa sull'assunto che a carico del ricorrente militerebbero unicamente le dichiarazioni accusatorie del Saracino. In realtà, dalla sentenza impugnata si ricava che, nel corso dell'udienza di convalida e durante il giudizio direttissimo, uno degli operanti aveva riferito che oggetto del servizio di contrasto al traffico di droga era proprio il ricorrente, notato visivamente mentre effettuava lo scambio di qualcosa con chi sarebbe poi stato identificato nel Saracino e poi mai perso di vista fino alla perquisizione della sua abitazione. Non corrisponde, pertanto, alle risultanze processuali la allegazione che vi sarebbe una chiamata in correità priva di riscontri alla base dell'affermazione di responsabilità dovendo, infatti, ritenersi di per sé sufficienti a tal fine le risultanze del servizio di osservazione allestito dagli inquirenti correlate all'esito della perquisizione domiciliare. In ogni caso e a dispetto dell'evocazione di un profilo di legittimità, la censura si svolge prevalentemente in punto di fatto, rivelandosi anche sotto tale aspetto inammissibile. Palesemente infondato è, infine, l'ultimo motivo di censura, atteso che la Corte di appello ha congruamente motivato sul diniego delle attenuanti generiche e la critica che il ricorrente muove alla decisione sul punto riguarda il merito delle valutazioni che competono al giudice nel processo di determinazione del trattamento sanzionatorio, in cui rientra anche l'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod. pen. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. , Così deciso, 20i gennaio 2022 i I Il c