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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29146/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28231/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 263 presso lo studio del dott.

Mi- chelangelo Mattia; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.275/32/2012 depositata il 25 ottobre 2012, non notifica- ta.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.411/14/2010 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente, avente ad oggetto un diniego di sgravio IVA e IRAP per l'anno di imposta 2003, relativo agli importi iscritti a ruolo con cartel- la di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1972 dell'Unico 2004.

2. La sentenza della CTR confermava integralmente la decisione di primo grado esprimendo una duplice ratio decidendi.

Da un lato rite- neva che avverso l'atto impugnato - qualificato come rifiuto di eserci- zio del potere di autotutela - potesse sindacarsi in sede giurisdizionale solo la legittimità del rifiuto e non anche la fondatezza della pretesa tributaria.

Dall'altro, veniva confermata la decisione di primo grado anche per inammissibilità dell'integrazione dei motivi di censura pro- posti dalla contribuente, ritenuti tardivamente ampliativi del thema decidendum quanto al prospettato errore di calcolo, oltre che per in- fondatezza della doglianza circa il difetto di c.d. avviso bonario ante- riore alla notifica della cartella di pagamento, in quanto atto definitivo per mancata sua impugnazione.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a due motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate inizialmente non si è costituita, restando intimata.

All'adunanza del 15 ottobre 2020 la Corte ha di- chiarato la nullità della notifica del ricorso e disposto la sua rinnova- zione, adempimento cui ha fatto seguito la rituale costituzione dell'A- genzia, la quale ha resistito alla domanda con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - senza indicazione del pertinente parametro ex art.360, primo comma, cod. proc. civ., comunque indi- viduabile nel n.3 - la contribuente deduce la violazione o falsa appli- cazione dell'art.18 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR ritenuto l'atto impugnato, diniego di sgravio, non sindacabile nel merito della pretesa tributaria.

5. Con il secondo motivo di ricorso - anch'esso privo dell'individuazio- ne del pertinente paradigma dell'art.360, primo comma, cod. proc. civ., individuabile nel n.3 - la contribuente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.53 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR omesso di valutare funditus le doglianze relative al merito della con- troversia, ossia il disconoscimento del credito IVA.

6. Il ricorso è inammissibile.

Premesso che «L'istanza del contribuen- te di rimborso del credito IVA mediante compensazione costituisce modalità di attuazione del credito d'imposta, il cui diniego è impugna- bile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche se derivante, implicitamente, dalla formazione del silenzio-ri- fiuto.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24478 del 05/10/2018, Rv. 650741 - 01), nondimeno va constatato che, come eccepito in contro- ricorso, la contribuente impugna efficacemente solo la ratio decidendi espressa dalla CTR riguardo al diniego di sgravio IVA, ritenuto erro- neamente atto non impugnabile con riferimento al merito della prete- sa tributaria.

7. E' tuttavia rimasta priva di specifica censura la seconda concorren- te ratio decidendi espressa dal giudice d'appello, attraverso la quale è stata confermata la decisione di primo grado, sia per inammissibilità dell'integrazione dei motivi di censura proposti dalla contribuente per- ché ritenuti tardivamente ampliativi del thema decidendum quanto al prospettato errore di calcolo, sia per infondatezza della doglianza cir- ca il difetto di avviso bonario anteriore alla notifica della cartella di pagamento, in quanto atto definitivo per mancata impugnazione.

Va al proposito reiterato che «In tema di ricorso per cassazione, qua- lora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa» (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez.

Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).

8. Dalla mancata impugnazione da parte della ricorrente della secon- da ratio decidendi espressa dal giudice d'appello discende l'inammis- sibilità del ricorso e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, se- guono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Roma il 28 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28231/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 263 presso lo studio del dott. Mi- chelangelo Mattia; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.275/32/2012 depositata il 25 ottobre 2012, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.411/14/2010 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente, avente ad oggetto un diniego di sgravio IVA e IRAP per l'anno di imposta 2003, relativo agli importi iscritti a ruolo con cartel- la di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1972 dell'Unico 2004. 2. La sentenza della CTR confermava integralmente la decisione di primo grado esprimendo una duplice ratio decidendi. Da un lato rite- neva che avverso l'atto impugnato - qualificato come rifiuto di eserci- zio del potere di autotutela - potesse sindacarsi in sede giurisdizionale solo la legittimità del rifiuto e non anche la fondatezza della pretesa tributaria. Dall'altro, veniva confermata la decisione di primo grado anche per inammissibilità dell'integrazione dei motivi di censura pro- posti dalla contribuente, ritenuti tardivamente ampliativi del thema decidendum quanto al prospettato errore di calcolo, oltre che per in- fondatezza della doglianza circa il difetto di c.d. avviso bonario ante- riore alla notifica della cartella di pagamento, in quanto atto definitivo per mancata sua impugnazione. 3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a due motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate inizialmente non si è costituita, restando intimata. All'adunanza del 15 ottobre 2020 la Corte ha di- chiarato la nullità della notifica del ricorso e disposto la sua rinnova- zione, adempimento cui ha fatto seguito la rituale costituzione dell'A- genzia, la quale ha resistito alla domanda con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso - senza indicazione del pertinente parametro ex art.360, primo comma, cod. proc. civ., comunque indi- viduabile nel n.3 - la contribuente deduce la violazione o falsa appli- cazione dell'art.18 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR ritenuto l'atto impugnato, diniego di sgravio, non sindacabile nel merito della pretesa tributaria. 5. Con il secondo motivo di ricorso - anch'esso privo dell'individuazio- ne del pertinente paradigma dell'art.360, primo comma, cod. proc. civ., individuabile nel n.3 - la contribuente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.53 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR omesso di valutare funditus le doglianze relative al merito della con- troversia, ossia il disconoscimento del credito IVA. 6. Il ricorso è inammissibile. Premesso che «L'istanza del contribuen- te di rimborso del credito IVA mediante compensazione costituisce modalità di attuazione del credito d'imposta, il cui diniego è impugna- bile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche se derivante, implicitamente, dalla formazione del silenzio-ri- fiuto.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24478 del 05/10/2018, Rv. 650741 - 01), nondimeno va constatato che, come eccepito in contro- ricorso, la contribuente impugna efficacemente solo la ratio decidendi espressa dalla CTR riguardo al diniego di sgravio IVA, ritenuto erro- neamente atto non impugnabile con riferimento al merito della prete- sa tributaria. 7. E' tuttavia rimasta priva di specifica censura la seconda concorren- te ratio decidendi espressa dal giudice d'appello, attraverso la quale è stata confermata la decisione di primo grado, sia per inammissibilità dell'integrazione dei motivi di censura proposti dalla contribuente per- ché ritenuti tardivamente ampliativi del thema decidendum quanto al prospettato errore di calcolo, sia per infondatezza della doglianza cir- ca il difetto di avviso bonario anteriore alla notifica della cartella di pagamento, in quanto atto definitivo per mancata impugnazione. Va al proposito reiterato che «In tema di ricorso per cassazione, qua- lora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa» (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293). 8. Dalla mancata impugnazione da parte della ricorrente della secon- da ratio decidendi espressa dal giudice d'appello discende l'inammis- sibilità del ricorso e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, se- guono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Roma il 28 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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