CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2020
Cassazione n. 38016/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteLseAtit-e- le conclusioni del PG ,i-re • (te., ,uee 11;e,ato ; An19- (2 Ny0 cid 11‘ eA, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata in data 2.11.2020 [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori di fiducia, aveva chiesto la revoca del provvedimento con cui, in data 29.10.2020, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano aveva revocato l'ordine di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso in data 16.9.2020. Il provvedimento del pubblico ministero in data 29.10.2020 era stato emesso a seguito della decisione assunta dal Tribunale di sorveglianza di Torino che, con ordinanza in data 27.10.2020, aveva respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di ammissione a misure alternative alla detenzione. La difesa del condannato aveva quindi rilevato la incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Torino, dato che il giudice dell'esecuzione doveva essere individuato nel Tribunale di Bolzano, che aveva pronunciato l'ultima condanna divenuta irrevocabile. Con ordinanza depositata in data 23.12.2020 il Tribunale di Bolzano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, osservando che: - in ragione della successione di titoli esecutivi, erano stati emessi ordini di esecuzione, dapprima, dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino e, quindi, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano; - il condannato, ricevuta la notifica degli ordini di esecuzione sospesi, aveva presentato istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione; - il relativo procedimento era stato radicato, in ragione della prima richiesta, avanti il Tribunale di sorveglianza di Torino, al quale era stata trasmessa anche la seconda; - il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 27.10.2020, aveva respinto entrambe le richieste di ammissione a misure alternative alla detenzione. Il Tribunale, quindi, riteneva che il Tribunale di sorveglianza di Torino avesse legittimamente pronunciato sulle istanze proposte dal condannato e che quindi, essendo state respinte, il pubblico ministero incaricato dell'esecuzione fosse tenuto a revocare la sospensione dell'ordine di esecuzione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli artt. 656 e 677 cod. proc. pen.Il Tribunale di sorveglianza di Torino non era competente, in quanto il primo ordine di esecuzione sospeso, emesso in data 17.6.2019, era stato emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino nonostante che l'ultima condanna fosse stata pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 16.5.2019, divenuta irrevocabile in data 2.6.2019. Si trattava di incompetenza funzionale e originaria, in quanto il giudice dell'esecuzione, nel momento dell'emissione del primo ordine di esecuzione, doveva essere individuato nel Tribunale di Bolzano. Inoltre, il primo ordine di esecuzione era stato revocato dal successivo ordine di esecuzione, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto. La difesa aveva chiesto la revoca del provvedimento emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 8, cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza Con la quale era stata respinta la richiesta di ammissione alle misure alternative alla detenzione sarebbe stata emessa da Tribunale di sorveglianza incompetente. Si deve ricordare che,nel caso di presentazione di istanza di ammissione a misura alternativa alla detenzione a seguito di emissione di ordine di esecuzione sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la competenza del Tribunale di sorveglianza è determinata, in deroga al criterio del luogo di residenza o domicilio, di cui all'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., in ragione del criterio del "luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero" che ha emesso l'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. La difesa ha sostenuto che il primo ordine di esecuzione era stato emesso da pubblico ministero (il .Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino) incompetente, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., in quanto all'epoca già il giudice dell'esecuzione doveva essere individuato nel Tribunale di Bolzano, che aveva pronunciato l'ultima condanna divenuta irrevocabile. In questa sede non è posta questione in ordine alla validità del primo ordine di esecuzione emesso dalla autorità giudiziaria torinese, bensì in ordine alla validità del successivo provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano che, ai sensi dell'art. 656 comma 8, cod. proc. pen., ha revocato "immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione" di cui all'ultimo ordine emesso da quel pubblico ministero. La legittimità di tale provvedimento è condizionata alla sussistenza del presupposto processuale richiesto dalla norma e costituito dalla decisione negativa sulla istanza di ammissione alle misure alternative, presupposto nel caso in esame pacificamente sussistente. Il giudice dell'esecuzione, cui, con incidente dell'esecuzione, può essere posta la questione relativa alla legittimità del provvedimento del pubblico ministero, ha il potere-dovere di verificare la sussistenza del presupposto del potere esercitato dal pubblico ministero, ma non anche quello di sindacare la legittimità o il merito della decisione, esistente, che costituisce il presupposto processuale di cui si è detto. Si deve aggiungere, avendo la difesa posto la questione della incompetenza funzionale del Tribunale di sorveglianza di Torino derivante dalla incompetenza/difetto di legittimazione attiva del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ad emettere l'ordine di esecuzione in data 16.6.2019, che la giurisprudenza ha precisato che l'ordine di esecuzione del pubblico ministero non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, bensì è sottoposto al controllo del giudice dell'esecuzione da sollecitare con richiesta della parte interessata (Sez. 1, Sentenza n. 4396 del 17/06/1999 [OSCURATO:PERSONA]. 214236) e che l'incompetenza del pubblico ministero non determina la nullità dell'ordine di esecuzione (Sez. 5, n. 31916 del 02/07/2007, Perilli, Rv. 237574; Sez. 1, n. 12846 del 20/03/2020, BONFISSUTO, Rv. 278817). Dunque, certamente il profilo processuale posto dalla difesa non determina la "inesistenza" del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino che ha determinato l'adozione del provvedimento di cui è stata chiesta la revoca. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci