CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 1964
Cassazione n. 30880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1964 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 4 novembre 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Bologna il 10 ottobre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod pen., fatto commesso il 16 settembre 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, con revoca della patente di guida, ha sostituito la revoca con la sospensione della stessa per la durata di tre anni; con conferma nel resto. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla determinazione della durata della sanzione accessoria, di cui censura la eccessiva severità a fronte di emergenze che avrebbero dovuto condurre ad una durata più breve ed in presenza di giustificazione di tale statuizione che stima inadeguata. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché costruito in fatto ed inoltre perché si risolve, al di là dell'apparente richiamo alla categoria della violazione di legge, che in realtà non si ravvisa, nella denunzia di un vizio di motivazione, motivazione che però non risulta né mancante illogica né incongrua, valorizzando la Corte di merito l'elevato grado di imprudenza dell'imputato e la gravità della condotta accertata (pp. 6-7 della sentenza impugnata). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d