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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32600/2026

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ello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 3 giugno 2025ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 15.000 euro di multa peril delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter e quater d.lgs. 286/98, condizionatamentesospesa alle condizioni di legge.L’imputato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, aveva violatol’ordine di allontanamento dal territorio emesso dal Questore permanendoall’interno del territorio nazionale.2.

Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,propone ricorso per violazione di legge.2.1 Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 14 comma 5 bis e terd.lgs. 286/98.L’impugnato provvedimento non ha dato conto del breve lasso di tempointercorso fra la emanazione dell’ordine di allontanamento e il rilievo della suaviolazione, senza che si sia dato conto della possibilità economica per l’imputatodi adempiere all’ordine medesimo; inoltre, l’imputato si era nel frattempofidanzato per poi contrarre matrimonio l’8 ottobre 2019.2.2 Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 131 bis cod. pen.Il giudice di primo grado non ha esaminato la richiesta di applicazione dellacausa di esclusione della punibilità, mentre la Corte territoriale la ha disattesaritenendo che la permanenza sul territorio durata due mesi non sia fatto lieve,trattandosi di condotta non occasionale.Tale interpretazione della norma è errata.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 62 bis cod. pen.Le circostanze attenuanti sono concedibili in ragione delle modalità dellacondotta e delle ragioni che hanno indotto l’imputato a permanere sul territorio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi ilricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.I motivi di ricorso sono meramente reiterativi dei motivi di gravame giàesaminati e respinti dalla Corte territoriale.1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.La doglianza in esame attinge al merito della decisione impugnata, più chealla legittimità della motivazione, posto che la Corte ha esaminato le ragioniaddotte dal difensore per giustificare il trattenimento dello straniero sul territorioe le ha ritenute ininfluenti ai fini della insussistenza dei presupposti del reato.Il ricorrente adduce solo in questa sede, quale causa di giustificazione,l’asserita impossibil ità anche economica di adempiere all ’ordine diallontanamento.Tale argomentazione difensiva non è stata sottoposta alla Corte territoriale,cui è semplicemente stata contestata l’eccesiva brevità del lasso di tempointercorso fra la notifica dell’ordine e la verifica del suo inadempimento.In tesi difensiva, tale lasso di tempo sarebbe stato talmente breve da nonconsentire di fatto all’imputato di adeguarsi alla prescrizione.Tale aspetto è stato affrontato dalla Corte territoriale che lo ha ritenutoininfluente al fine di giustificare la condotta tenuta dall’imputato, poiché il lassodi tempo intercorso era di due mesi, valutando che fosse un termine del tuttoadeguato a consentire allo straniero di predisporre il rientro nel paese di origine.L’avere, poi, contratto matrimonio in data successiva alla emissionedell’ordine di allontanamento è stato ritenuto dalla Corte territoriale irrilevante,in perfetta linea con l’insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in tema didisciplina penale dell'immigrazione, non costituisce giustificato motivodell'inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dalquestore la circostanza che lo straniero, dopo lo spirare del termine indicato nelprovvedimento, abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana (Sez. 1, n.24118 del 19/04/2024, Arfaoui, Rv. 286674 - 01).Nessuna rilevanza, poi, secondo il provvedimento impugnato, riveste lacircostanza che l’imputato fosse asseritamente fidanzato con la futura sposa inepoca coeva alla emissione dell’ordine, posto che tale condizione personale,peraltro non provata, non rientra nei casi di inespellibilità di cui all’art. 19 d.lgs.286/98, anche se interpretati in senso conforme alla normativa eurounitaria.1.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile.La Corte ha esaminato la istanza difensiva di assoluzione per particolaretenuità del fatto e la ha respinta con una motivazione non manifestamenteillogica.Non si rinviene alcuna omessa o apparente motivazione sul punto, né alcunaillogicità della medesima; la doglianza del ricorrente ancora una volta attinge almerito della decisione, che è materia sulla quale questa Corte non puòintervenire, in presenza di una adeguata risposta data dalla Corte territoriale.1.3 Il terzo motivo è inammissibile.Entrambi i giudici di merito hanno escluso la concedibilità delle attenuantigeneriche con una motivazione non illogica che dà ampio conto delle ragioni delladecisione, cui questa Corte non può sostituire, come chiederebbe il ricorrente,una autonoma e differente valutazione degli elementi di merito.2.

Per le ragioni testè evidenziate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile;all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - allaluce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - dellasomma di euro 3000, ritenuta congrua, a favore della cassa delle ammende,tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 3 giugno 2025ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 15.000 euro di multa peril delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter e quater d.lgs. 286/98, condizionatamentesospesa alle condizioni di legge.L’imputato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, aveva violatol’ordine di allontanamento dal territorio emesso dal Questore permanendoall’interno del territorio nazionale.2. Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,propone ricorso per violazione di legge.2.1 Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 14 comma 5 bis e terd.lgs. 286/98.L’impugnato provvedimento non ha dato conto del breve lasso di tempointercorso fra la emanazione dell’ordine di allontanamento e il rilievo della suaviolazione, senza che si sia dato conto della possibilità economica per l’imputatodi adempiere all’ordine medesimo; inoltre, l’imputato si era nel frattempofidanzato per poi contrarre matrimonio l’8 ottobre 2019.2.2 Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 131 bis cod. pen.Il giudice di primo grado non ha esaminato la richiesta di applicazione dellacausa di esclusione della punibilità, mentre la Corte territoriale la ha disattesaritenendo che la permanenza sul territorio durata due mesi non sia fatto lieve,trattandosi di condotta non occasionale.Tale interpretazione della norma è errata.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 62 bis cod. pen.Le circostanze attenuanti sono concedibili in ragione delle modalità dellacondotta e delle ragioni che hanno indotto l’imputato a permanere sul territorio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi ilricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.I motivi di ricorso sono meramente reiterativi dei motivi di gravame giàesaminati e respinti dalla Corte territoriale.1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.La doglianza in esame attinge al merito della decisione impugnata, più chealla legittimità della motivazione, posto che la Corte ha esaminato le ragioniaddotte dal difensore per giustificare il trattenimento dello straniero sul territorioe le ha ritenute ininfluenti ai fini della insussistenza dei presupposti del reato.Il ricorrente adduce solo in questa sede, quale causa di giustificazione,l’asserita impossibil ità anche economica di adempiere all ’ordine diallontanamento.Tale argomentazione difensiva non è stata sottoposta alla Corte territoriale,cui è semplicemente stata contestata l’eccesiva brevità del lasso di tempointercorso fra la notifica dell’ordine e la verifica del suo inadempimento.In tesi difensiva, tale lasso di tempo sarebbe stato talmente breve da nonconsentire di fatto all’imputato di adeguarsi alla prescrizione.Tale aspetto è stato affrontato dalla Corte territoriale che lo ha ritenutoininfluente al fine di giustificare la condotta tenuta dall’imputato, poiché il lassodi tempo intercorso era di due mesi, valutando che fosse un termine del tuttoadeguato a consentire allo straniero di predisporre il rientro nel paese di origine.L’avere, poi, contratto matrimonio in data successiva alla emissionedell’ordine di allontanamento è stato ritenuto dalla Corte territoriale irrilevante,in perfetta linea con l’insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in tema didisciplina penale dell'immigrazione, non costituisce giustificato motivodell'inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dalquestore la circostanza che lo straniero, dopo lo spirare del termine indicato nelprovvedimento, abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana (Sez. 1, n.24118 del 19/04/2024, Arfaoui, Rv. 286674 - 01).Nessuna rilevanza, poi, secondo il provvedimento impugnato, riveste lacircostanza che l’imputato fosse asseritamente fidanzato con la futura sposa inepoca coeva alla emissione dell’ordine, posto che tale condizione personale,peraltro non provata, non rientra nei casi di inespellibilità di cui all’art. 19 d.lgs.286/98, anche se interpretati in senso conforme alla normativa eurounitaria.1.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile.La Corte ha esaminato la istanza difensiva di assoluzione per particolaretenuità del fatto e la ha respinta con una motivazione non manifestamenteillogica.Non si rinviene alcuna omessa o apparente motivazione sul punto, né alcunaillogicità della medesima; la doglianza del ricorrente ancora una volta attinge almerito della decisione, che è materia sulla quale questa Corte non puòintervenire, in presenza di una adeguata risposta data dalla Corte territoriale.1.3 Il terzo motivo è inammissibile.Entrambi i giudici di merito hanno escluso la concedibilità delle attenuantigeneriche con una motivazione non illogica che dà ampio conto delle ragioni delladecisione, cui questa Corte non può sostituire, come chiederebbe il ricorrente,una autonoma e differente valutazione degli elementi di merito.2. Per le ragioni testè evidenziate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile;all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - allaluce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - dellasomma di euro 3000, ritenuta congrua, a favore della cassa delle ammende,tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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