Corte di giustizia UEdecreto
Corte di giustizia UE n. 164/2011
ECLI:EU:C:2011:19
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CO0272_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Interpretazione della clausola 8, punto 3, dell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) – Normativa nazionale che istituisce un termine di decadenza per trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
[OSCURATO:PERSONA]
1) L’art. 155, n. 2, TFUE e l’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una norma nazionale, come l’art. 11, n. 2, del decreto presidenziale 164/2004, recante disposizioni relative ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nel settore pubblico, a termini della quale la domanda di un lavoratore diretta a far sì che sia convertita in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una serie di contratti di lavoro a tempo determinato eventualmente qualificabili come abusivi deve essere introdotta dinanzi all’autorità competente entro un termine perentorio di due mesi dall’entrata in vigore di detto decreto, purché detto termine – cosa che spetta al giudice nazionale verificare – non sia meno favorevole di quello concernente ricorsi simili di diritto interno in materia di diritto del lavoro e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
2) La clausola 8, punto 3, dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che non osta a una norma nazionale come l’art. 11, n. 2, del decreto presidenziale 164/2004, a termini della quale la domanda di un lavoratore diretta a far sì che sia convertita in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una serie di contratti di lavoro a tempo determinato eventualmente qualificabili come abusivi deve essere introdotta dinanzi all’autorità competente entro un termine perentorio di due mesi dall’entrata in vigore di detto decreto, sebbene i corrispondenti termini previsti da disposizioni legislative nazionali analoghe anteriori a tale data siano stati prorogati, in quanto tale norma non pregiudica il livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato.