CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 luglio 2002
Cassazione n. 51240/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2/7/2002 avverso l'ordinanza dell'11/5/2023 emessa dal Tribunale di Genova visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., il Tribunale di Genova applicava al ricorrente la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato a pena espiata. 2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 235 cod.pen. e la manifesta illogicità della motivazione, sul presupposto che la misura di sicurezza non poteva essere applicata, in quanto la pena applicata era inferiore al limite di due anni previsto dalla suddetta norma. Precisa il ricorrente che, con la sentenza impugnata, è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione ed €1.000 di multa, in aumento a titolo di continuazione con precedente sentenza passata in giudicato. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorso si fonda sul presupposto secondo cui l'espulsione dallo Stato sarebbe stata disposta ai sensi dell'art. 235 cod.pen., norma che effettivamente consente l'applicazione della misura di sicurezza solo nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni. Invero, nella sentenza impugnata il giudice richiama espressamente l'art. 86, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, specificando anche che tale norma impone in ogni caso una verifica in concreto della pericolosità dello straniero, motivando in ordine alle ragioni della sussistenza di tale presupposto. Non pare contestabile, pertanto, che l'espulsione a pena espiata è stata legittimamente applicata in base alla norma speciale contenuta all'art. 86, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che, a differenza della disciplina dettata dall'art. 235 cod.pen., non subordina la misura di sicurezza all'irrogazione della pena non inferiore a due anni di reclusione. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. I :=z .- , Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ....) -; spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle :-*"--, ammende. -, Così deciso il 28 novembre 2023 n Il Consigliere estens