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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 1991

Cassazione n. 19003/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/05/1991 [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/06/1998 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEI dato avviso-alte patti> udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione cu- rati da distinti Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 14 dicembre 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Firenze 1'8 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili di plurimi furti in abitazione aggravati, con- sumati e tentati, condannando ciascuno alla pena stimata di giustizia, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

Entrambi i ricorrenti lamentano promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo in relazione al mancato riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche.

L'impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, censura la mancata as- soluzione in relazione ad alcuni tra i capi di imputazione (sub nn. 8-9-10-11-12).

I ricorsi sono inammissibili.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. pp. 10-11 della sentenza impugnata).

L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la de- claratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano.

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla con- danna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/05/1991 [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/06/1998 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEI dato avviso-alte patti> udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione cu- rati da distinti Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 14 dicembre 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Firenze 1'8 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili di plurimi furti in abitazione aggravati, con- sumati e tentati, condannando ciascuno alla pena stimata di giustizia, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. Entrambi i ricorrenti lamentano promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo in relazione al mancato riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche. L'impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, censura la mancata as- soluzione in relazione ad alcuni tra i capi di imputazione (sub nn. 8-9-10-11-12). I ricorsi sono inammissibili. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. pp. 10-11 della sentenza impugnata). L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la de- claratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla con- danna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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