CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 dicembre 1976
Cassazione n. 30364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7/12/1976 avverso l'ordinanza del 7/4/2022 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Salerno, riqualificato il fatto come reato di cui all'articolo 319 quater cod. pen., ha annullato, rimettendolo in libertà, il provvedimento del 15 marzo 2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA]Antonio la misura degli arresti donniciliari per il reato di cui agli artt. 81, comma 1, 117, 56-317 e 61 numero 9 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]Antonio, in concorso con il cognato, [OSCURATO:PERSONA], curatore del fallimento della società GE.I.CON e con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], era ascritto il delitto di tentata concussione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante, il primo, della società GE.I.CON, dipendente della società e collaboratore dello Sburlino, il secondo. Secondo la contestazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA]Antonio cognato di [OSCURATO:PERSONA], abusando delle qualità e dei poteri del curatore costringeva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sotto la continua minaccia di condizionare negativamente le conseguenze del fallimento, come poi effettivamente facevano sottraendo la documentazione contabile della società fallita già depositata presso la sede sociale e depositando una relazione negativa, a dare o promettere indebitamente in favore di tutti e tre gli indagati somme di denaro consistenti dapprima in 25.000 C, poi lievitati in 30.000 infine in 100.000 da dividersi tra loro al fine di alleggerire in favore del fallito la sua posizione sia dal punto di vista penale che fallimentare. Il Tribunale, come anticipato, ha ritenuto configurabile nei fatti il delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. ed ha annullato l'ordinanza cautelare disponendo la liberazione degli indagati attraverso una complessa motivazione che, dopo avere riportato l'ordinanza genetica, ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e configurabile la fattispecie di tentata concussione valorizzando il contenuto della denuncia e delle originarie dichiarazioni del denunciante Sburlino (a tenore delle quali il [OSCURATO:PERSONA] e il D'Antonio proponevano un "alleggerimento" della posizione del fallito (non la minaccia di aggravamento); la scarsa attendibilità dei denuncianti (lo Sburlino e il suo collaboratore); l'assenza di riscontri sostanziali (tali non erano i contatti telefonici e gli incontri) e la irrilevanza della denuncia di sottrazione dei documenti della società fallita, attività che si sostiene, ma senza prove dirette, riconducibile al curatore che, in realtà, ha redatto una relazione ex art. 33 I. fall. in danno della società fallita. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il pubblico ministero denuncia violazione di legge per l'erronea applicazione dell'articolo 319 quater codice penale. Assume che la riqualificazione costituisce la risultante di valutazioni, incentrate sul possibile conseguimento di vantaggi che i denuncianti avrebbero voluto e potuto ottenere dalla curatela fallimentare e dagli indagati concorrenti ma l'analisi del Tribunale di tali vantaggi non indica mai la consistenza e le caratteristiche, fondandosi « prevalentemente sulla congettura che le stesse persone offese avrebbero preso contatti telefonici con gli indagati che, nel corso degli interrogatori, hanno decisamente smentito siffatta evenienza. Rappresenta il ricorrente che la vicenda in commento inserisce invece viceversa le condotte delittuose in quella zona grigia più volte oggetto di pronunce della Corte Suprema di Cassazione al confine tra le ipotesi di concussione e induzione indebita collocandosi nella fattispecie di cui all'articolo 319 cod. pen. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 117 cod. pen. ed alla ritenuta configurabilità del concorso esterno degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antonio. Il Tribunale liquida la partecipazione dei coindagati a mero contributo offerto al disegno criminoso in termini di parità di condizione rispetto ai querelanti affermando che non rivestendo gli stessi la qualifica di pubblico ufficiale agivano sullo stesso piano e in condizioni paritarie rispetto ai denuncianti. Collegato a questo motivo di impugnazione ed al precedente è la denuncia dell'ulteriore vizio di violazione di legge, in relazione alle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen, poiché il giudizio di credibilità e attendibilità dei denuncianti è stato sottoposto al più rigoroso vaglio di attendibilità cui sono sottoposte le dichiarazioni dei coindagati - ritagliato sul loro coinvolgimento quali parti dell'accordo induttivo - rispetto a quello della persona offesa del reato di concussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile perché tardivo. L'accoglimento dell'eccezione difensiva, per tale aspetto, osta alla valutazione dei motivi di ricorso e rende superflua l'analisi delle memorie difensive prodotte in vista della trattazione dell'odierna camerate nel corso della quale il difensore del ricorrente ha esaminato le ragioni della decisione del Tribunale evidenziando, altresì, la genericità e manifesta infondatezza del ricorso del Pubblico Ministero. Il difensore del ricorrente si è, peraltro, riportato alla memoria del codifensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], evidenziando le ragioni, che si rivelano fondate, della inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero perché proposto fuori termine in quanto depositato il giorno della scadenza del termine (2 maggio 2022) alle ore 13:40, oltre l'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio. L'art. 172, comma 6, cod. proc. pen. prescrive che il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un Ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.La difesa ha prodotto certificazione del dirigente amministrativo del Tribunale di Salerno nella quale si dà atto che, in conformità alle disposizioni recate sul sito dell'Ufficio giudiziario, che l'orario di aperura al pubblico delle cancellerie del Tribunale è, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e che nella giornata di sabato è presente negli uffici giudiziari un presidio per l'espletamento delle attività processuali in scadenza nella giornata. E', pertanto, evidente, che l'atto di ricorso del Pubblico Ministero è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale del Riesame competente a riceverlo a temine scaduto, tardività che non risulta sanata (come pure astrattamente possibile) da invio a mezzo PEC dell'impugnazione, modalità c:he prescindono dal rispetto dell'orario di ufficio. L'ordinanza impugnata era stata, infatti, notificata al Pubblico Ministero il 22 aprile 2022 (come dallo stesso ricorrente enunciato nell'atto di ricorso). Questa Corte ha affermato che è inammissibile per tardività il gravame presentato dal pubblico ministero oltre l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario, nel giorno di scadenza del termine per impugnare, a nulla rilevando la presenza di personale in servizio al momento della presentazione dell'atto, dal momento che non assume rilievo ai fini dell'art. 172, comma 6, cod. proc. pen. l'orario di servizio del personale, che non ha alcuna rilevanza esterna, ma la sola regolamentazione dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio (Sez. 2, n. 40777 del 19/07/2018, Calabrò, Rv. 274682). La giurisprudenza, anche risalente, di questa Corte ha precisato che il termine di cui all'art. 172, comma 6, cod. proc. peri. deve ritenersi applicabile anche al Pubblico Ministero (ex multis, Sez. 6, n. 3966/1994, dep. 1995, Caneschi, Rv. 200627) e va, per completezza, rilevato che non è stata neppure addotta la esistenza di "prassi" o consuetudini dell'ufficio giudiziario di ricevere gli atti oltre l'orario di ufficio e che, rispetto all'orario di prevista chiusura al pubblico, l'orario di deposito non appare neppure "prossimo all'orario di chiusura" (Sez. 6 n. 7627 del 31/1/1996, Alleruzzo, Rv. 206582), precisazioni, queste ultime, che la giurisprudenza ha introdotto per evitare applicazioni meccanicistiche della regola generale.