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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34859/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 25 ottobre 2021, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento in prova ai servi sociali, ai sensi dell'art. 47 ord. pen.

Il rigetto è stato motivato in ragione della ritenuta assenza delle condizioni per una prognosi di corretta fruizione dell'affidamento in prova, in considerazione sia della gravità del reato per cui è stata irrogata la pena, trattandosi del reato di stalking e lesioni personali nei confronti della moglie, della precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., nonché della condotta successiva tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] il quale nel 2021 era stato denunciato per aver preso parte ad una rissa.

Tali elementi sono stati considerati dal Tribunale come indicativi della mancata presa di distanze rispetto al precedente stile di vita dedito al crimine e alla sopraffazione, nonché della assenza di concreti segni di resipiscenza, ravvisando pertanto un elevato rischio di recidiva.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato deducendo la nullità per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 47 ord. pen. per non avere il Tribunale di sorveglianza considerato gli elementi favorevoli documentati dalla difesa comprovanti l'attuale condotta e stile di vita, nonché l'avvenuto reinserimento sociale del [OSCURATO:PERSONA].

3. Il PG ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, la quale costituisce misura finalizzata alla rieducazione del condannato e, al contempo, a prevenire il 'Joh, pericolo di commissione di altri reatin6ssono assumere di per sé rilievo decisivo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti )/( penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un tale processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924).

Si è altresì affermato che la valutazione della richiesta di affidamento in prova non può comunque prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione del reato e dai suoi i comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della verifica circa l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva e circa l'idoneità della misura alternativa attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv, 278174).

Pertanto, qualora l'affidamento in prova sia richiesto prima dell'inizio dell'espiazione della pena, è necessario procedere alla considerazione della condotta mantenuta in stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire la prognosi favorevole o meno circa l'astensione da parte del soggetto dal compimento in futuro di nuove azioni criminose.

2. Nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha fatto corretta applicazione di tali principilinvero, valutando correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Nicolai.

Nell'ordinanza impugnata si evidenziavano, in proposito, che le modalità violente dei reati di stalking e lesioni personali commessi in danno della moglie in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] doveva scontare la pena; veniva inoltre richiamata la precedente condanna dal medesimo riportata per il delitto, di particolare allarme sociale, di cui all'art. 416-bis cod. pen. sottolineando come i reati in esecuzione si collocassero temporalmente proprio subito dopo aver scontato la condanna per il reato associativo.

Il Tribunale dava altresì conto delle informazioni della Polizia giudiziaria che descrivevano il ricorrente come soggetto particolarmente pericoloso e violento, che di recente era stato coinvolto in una rissa.

Tali elementi, nonché la circostanza che non emergevano elementi positivi circa un «riallineamento ai valori dell'ordinamento», rendevano chiaro come il [OSCURATO:PERSONA] non avesse preso le distanze dal suo precedente stile di vita e inducevano a ritenere tuttora sussistente un elevato rischio di recidiva che induceva a ritenere inadeguata la misura alternativa alla detenzione.

3. Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, né la loro correttezza può ritenersi scalfita dalla sopravvenuta archiviazione del procedimento per rissa tr,1 a carico del [OSCURATO:PERSONA].

A prescindere dalla circostanza ch-e-tzetroeiJrnéntazione è - sopravvenuta alla pronuncia impugnata, essa non è tale da sovvertire la valutazione effettuata dal Tribunale di sorveglianza alla luce dei plurimi elementi negativi evidenziati.

Piuttosto, il ricorso in esame tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano adeguatamente vagliati dal giudice in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila euro.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 25 ottobre 2021, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento in prova ai servi sociali, ai sensi dell'art. 47 ord. pen. Il rigetto è stato motivato in ragione della ritenuta assenza delle condizioni per una prognosi di corretta fruizione dell'affidamento in prova, in considerazione sia della gravità del reato per cui è stata irrogata la pena, trattandosi del reato di stalking e lesioni personali nei confronti della moglie, della precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., nonché della condotta successiva tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] il quale nel 2021 era stato denunciato per aver preso parte ad una rissa. Tali elementi sono stati considerati dal Tribunale come indicativi della mancata presa di distanze rispetto al precedente stile di vita dedito al crimine e alla sopraffazione, nonché della assenza di concreti segni di resipiscenza, ravvisando pertanto un elevato rischio di recidiva. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato deducendo la nullità per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 47 ord. pen. per non avere il Tribunale di sorveglianza considerato gli elementi favorevoli documentati dalla difesa comprovanti l'attuale condotta e stile di vita, nonché l'avvenuto reinserimento sociale del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il PG ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, la quale costituisce misura finalizzata alla rieducazione del condannato e, al contempo, a prevenire il 'Joh, pericolo di commissione di altri reatin6ssono assumere di per sé rilievo decisivo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti )/( penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un tale processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924). Si è altresì affermato che la valutazione della richiesta di affidamento in prova non può comunque prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione del reato e dai suoi i comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della verifica circa l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva e circa l'idoneità della misura alternativa attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv, 278174). Pertanto, qualora l'affidamento in prova sia richiesto prima dell'inizio dell'espiazione della pena, è necessario procedere alla considerazione della condotta mantenuta in stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire la prognosi favorevole o meno circa l'astensione da parte del soggetto dal compimento in futuro di nuove azioni criminose. 2. Nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha fatto corretta applicazione di tali principilinvero, valutando correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Nicolai. Nell'ordinanza impugnata si evidenziavano, in proposito, che le modalità violente dei reati di stalking e lesioni personali commessi in danno della moglie in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] doveva scontare la pena; veniva inoltre richiamata la precedente condanna dal medesimo riportata per il delitto, di particolare allarme sociale, di cui all'art. 416-bis cod. pen. sottolineando come i reati in esecuzione si collocassero temporalmente proprio subito dopo aver scontato la condanna per il reato associativo. Il Tribunale dava altresì conto delle informazioni della Polizia giudiziaria che descrivevano il ricorrente come soggetto particolarmente pericoloso e violento, che di recente era stato coinvolto in una rissa. Tali elementi, nonché la circostanza che non emergevano elementi positivi circa un «riallineamento ai valori dell'ordinamento», rendevano chiaro come il [OSCURATO:PERSONA] non avesse preso le distanze dal suo precedente stile di vita e inducevano a ritenere tuttora sussistente un elevato rischio di recidiva che induceva a ritenere inadeguata la misura alternativa alla detenzione. 3. Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, né la loro correttezza può ritenersi scalfita dalla sopravvenuta archiviazione del procedimento per rissa tr,1 a carico del [OSCURATO:PERSONA]. A prescindere dalla circostanza ch-e-tzetroeiJrnéntazione è - sopravvenuta alla pronuncia impugnata, essa non è tale da sovvertire la valutazione effettuata dal Tribunale di sorveglianza alla luce dei plurimi elementi negativi evidenziati. Piuttosto, il ricorso in esame tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano adeguatamente vagliati dal giudice in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila euro. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camer
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