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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 09623/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; // Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce, con due motivi trattati congiuntamente, la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva, il minimo aumento di pena per la continuazione, e l'inosservanza della legge penale in ordine al calcolo della pena, è • inammissibile perché si sviluppa mediante un'esposizione disordinata e caotica, che fuoriesce dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 - 01; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471 - 01,Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; // Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce, con due motivi trattati congiuntamente, la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva, il minimo aumento di pena per la continuazione, e l'inosservanza della legge penale in ordine al calcolo della pena, è • inammissibile perché si sviluppa mediante un'esposizione disordinata e caotica, che fuoriesce dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 - 01; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471 - 01,Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.
Sentenza Cassazione n. 09623/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris