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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 33420/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso 32455-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che sirappresenta e difende in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il proprio studio -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaMILENA BALSAMO - Consigliere - Ud.21/11/2023 - CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lerappresenta e difende ope legis -controricorrenti- e REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2131/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO,depositata il 4 / 4 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Agenzia delle entrate riscossioneavverso la sentenza n. 4917/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma in accoglimento del ricorso proposto da l contribuente avverso «comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria»e cartelle esattoriali ad esse sottese; Agenzia delle entrate riscossione ed Agenzia delle entrate resistono con controricorso, la Regione Lazio è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3e n. 4 cod. proc. civ., violazione degli art t . 82 e 83 cod. proc. civ.e dell’art. 42 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamenteomesso di rilevare l’inammissibilità della costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] «costituita con un atto privo del regolare mandato alle liti per assenza del potere di rappresentanzanella persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ... in luogo e vece del [OSCURATO:PERSONA] del Lazio», lamentando la mancanza di valida sottoscrizione del legittimo delegato ex art. 42 cit., ovvero la mancanza della sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato;

1.2. la doglianza va disattesa;

1.3. è assorbente il rilievo che, sulla base di quanto riportato nel ricorso in appello (ritualmente trascritto in parte qua dall’odierna parte controricorrente),la procura alle liti risulta essere stata conferita, in grado di appello, in rappresentanza diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., dal «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale [OSCURATO:PERSONA] di Roma rilasciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rep. 41.921/23.719»;

1.4. nel caso in esame, quindi, la procura per la proposizione del ricorso di appello da parte della società Equitalia fu rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile, e non quale delegato ex art. 42 d.P.R. 29/9/1973, n. 600;

1.5. l’odierno ricorrente non ha in alcun modo lamentato la mancata produzione, nel grado di appello, dell’atto notarile di cui erano stati indicati gli estremi nell’atto di gravame, né il Giudice d’appelloha rilevato d'ufficio la mancata produzione dell'atto abilitante;

1.6. ne consegue che il mandato alle liti risultaessere stato rilasciato da persona che aveva fornito la prova della propria legitimatio ad processum;

2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione degli artt. 57 Dlgs 546/1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n.4 e 5 c.p.c.» per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato erroneamente ammissibile la produzione documentale dell’appellante, rimasta contumace in primo grado; 2.2.la doglianza va parimenti disattesa;

2.3. invero, nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace(cfr. Cass. 17921 del 23/06/2021 , Cass.n. 29568 del 16/11/2018);

3. sulla scorta di quanto sin qui osservato il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in moda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 32455-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che sirappresenta e difende in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il proprio studio -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaMILENA BALSAMO - Consigliere - Ud.21/11/2023 - CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lerappresenta e difende ope legis -controricorrenti- e REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2131/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO,depositata il 4 / 4 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Agenzia delle entrate riscossioneavverso la sentenza n. 4917/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma in accoglimento del ricorso proposto da l contribuente avverso «comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria»e cartelle esattoriali ad esse sottese; Agenzia delle entrate riscossione ed Agenzia delle entrate resistono con controricorso, la Regione Lazio è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3e n. 4 cod. proc. civ., violazione degli art t . 82 e 83 cod. proc. civ.e dell’art. 42 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamenteomesso di rilevare l’inammissibilità della costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] «costituita con un atto privo del regolare mandato alle liti per assenza del potere di rappresentanzanella persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ... in luogo e vece del [OSCURATO:PERSONA] del Lazio», lamentando la mancanza di valida sottoscrizione del legittimo delegato ex art. 42 cit., ovvero la mancanza della sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; 1.2. la doglianza va disattesa; 1.3. è assorbente il rilievo che, sulla base di quanto riportato nel ricorso in appello (ritualmente trascritto in parte qua dall’odierna parte controricorrente),la procura alle liti risulta essere stata conferita, in grado di appello, in rappresentanza diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., dal «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale [OSCURATO:PERSONA] di Roma rilasciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rep. 41.921/23.719»; 1.4. nel caso in esame, quindi, la procura per la proposizione del ricorso di appello da parte della società Equitalia fu rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile, e non quale delegato ex art. 42 d.P.R. 29/9/1973, n. 600; 1.5. l’odierno ricorrente non ha in alcun modo lamentato la mancata produzione, nel grado di appello, dell’atto notarile di cui erano stati indicati gli estremi nell’atto di gravame, né il Giudice d’appelloha rilevato d'ufficio la mancata produzione dell'atto abilitante; 1.6. ne consegue che il mandato alle liti risultaessere stato rilasciato da persona che aveva fornito la prova della propria legitimatio ad processum; 2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione degli artt. 57 Dlgs 546/1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n.4 e 5 c.p.c.» per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato erroneamente ammissibile la produzione documentale dell’appellante, rimasta contumace in primo grado; 2.2.la doglianza va parimenti disattesa; 2.3. invero, nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace(cfr. Cass. 17921 del 23/06/2021 , Cass.n. 29568 del 16/11/2018); 3. sulla scorta di quanto sin qui osservato il ricorso va integralmente respinto; 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in moda
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