CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05N81NT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 9 gennaio 2023 che ha confermato la sentenza del tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di condanna alle pene di legge per il delitto cui agli artt. 624 625 co. 1 nn. 2 e 7 cod pen., commesso in Torino il 17 luglio 2022. 1.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, che ha dedotto un unico motivo di ricorso, sottoscritto personalmente, con il quale ha lamentato vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ed applicazione di dette attenuanti nella loro massima estensione, nonché violazione della legge penale per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, infine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost. nella parte in cui esige che il ricorso per cassazione sia sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr. Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010). 2.Questa Corte di legittimità, nel suo massimo consesso nomofilattico ha già statuito il principio di diritto, dal quale il collegio non ritiene di discostarsi, secondo il quale "è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive" (Sez. U, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272011; e ancora sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv.271334). In sintesi, il testo attuale dell'art. 613 cod. proc. pen. è in linea con il principio generale del riconoscimento della titolarità del diritto di promuovere ricorso per cassazione in capo all'imputato - espressamente previsto dall'art. 607 cod. proc. pen. - e disciplina esclusivamente le forme e le modalità di presentazione dell'impugnazione, esigendo che l'atto propulsivo sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; la previsione non incide e non confligge in modo sostanziale sulla libera scelta dell'imputato di farsi assistere, fiduciariamente o anche di ufficio, da un difensore non iscritto nell'albo, dal momento che la giurisprudenza ha già riconosciuto la legittimità del ricorso per cassazione sottoscritto e presentato da difensore cassazionista che sia nominato sostituto processuale del primo, non abilitato, con le forme previste dall'art. 102 cod. proc. pen.; la necessità di una specifica e professionale rappresentazione tecnica, nel giudizio di legittimità, è un'esigenza da tempo avvertita anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 188 del 1980; sent. n. 395 del 13 luglio 2000), che l'ha ritenuta altresì compatibile con le previsioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 par. 3, lett. c) della Convenzione); anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo si è allineata a tale interpretazione, giungendo ad affermare che la partecipazione e la difesa personale dell'imputato, pur costituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversa graduazione a seconda della fase processuale. Si è rimarcato, pertanto, che la CEDU, pur se riconosce — nell'art. 6, par. 3, lett. c) - ad ogni imputato il diritto di «difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore» non precisa le condizioni di esercizio di tale diritto, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di garantirlo (Corte EDU, Sez. 3, 27/4/2006, Sannino c. Italia § 48; Corte EDU, Sez. 5, 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, § 52 Quaranta c. Svizzera, § 29). Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato. La previsione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio in ragione delle approfondite conoscenze giuridiche e dell'elevato livello di qualificazione professionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte di cassazione, non costituisce affatto una irragionevole espressione della discrezionalità legislativa (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, in motivazione), specie in un sistema che ammette il gratuito patrocinio a spese dello Stato (ex artt. 74 ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.