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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 22149/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 4 novembre 2021 dal Tribunale del riesame di Siracusa, che ha rigettato la richiesta di riesame reale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo della somma in contanti di 9.500 euro, parte della quale — pari a 6000 euro — rinvenuta, in occasione dell'esecuzione di misura cautelare personale, nel garage di pertinenza dell'abitazione dell'indagato e la parte restante in uno zainetto collocato sul divano del soggiorno.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385 del 1993 — escludendolo invece quanto al reato associativo pure contestato — ritenendo che la somma in sequestro potesse consentire all'indagato di proseguire nell'attività di finanziamento abusivo di clienti del punto scommesse di proprietà del fratello Fabrizio, finanziamento concesso per consentire ai beneficiari l'effettuazione di giocate.

2. Contro l'anzidetta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame errato nella valutazione dei presupposti della misura cautelare reale.

Esordisce il ricorrente stigmatizzando l'incedere argomentativo del Collegio della cautela, che aveva riesaminato sia il profilo della gravità indiziaria che quello delle esigenze cautelari, già oggetto della delibazione del Tribunale del riesame di Catania sulla misura cautelare personale.

Venendo al concreto della censura, la parte lamenta l'assenza di un rapporto di pertinenzialità tra la condotta delittuosa e la somma in sequestro, nonché la pretermissione, da parte del Tribunale, dell'allegazione del ricorrente, che aveva documentato che solo parte del contante incassato a settembre 2021 (ammontante ad oltre 30.000 euro) era stato versato nel corso del mese sul conto corrente della ditta titolare dell'agenzia SNAI.

La risposta del Tribunale sul punto vede l'illegittima conclusione secondo la quale non sarebbe necessario un rapporto di pertinenzialità tra la somma sequestrata ed il reato, bastando il solo periculum in mora.

Peraltro il Tribunale di Siracusa ha ipotizzato l'esistenza di un pericolo di reiterazione che quello di Catania aveva escluso, annullando il provvedimento genetico personale per quanto concerne la gravità indiziaria, solo per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e, per ciò che attiene ai restanti reati, anche per avere escluso l'esigenza cautelare specialpreventiva.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto che la motivazione risulta assolutamente congrua con riferimento sia al fumus sia alla pertinenzialità delle somme in sequestro ai reati, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

1. Il ricorrente ha incentrato le proprie critiche sull'assenza di motivazione quanto al rapporto di pertinenzialità tra la somma caduta in sequestro ed il reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385 del 1993, sì da escludere che la medesima possa definirsi "cosa pertinente al reato"; ciò si ripercuoterebbe — secondo le doglianze della parte — sulla tenuta del vincolo ed inficerebbe il ragionamento svolto dal Collegio del riesame in quanto escluderebbe la legittimità del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. che, appunto, riguarda le "cose pertinenti al reato".

Questo ragionamento, in sé fondato su un'impostazione teorica corretta, non mina, però, la tenuta del provvedimento impugnato, dal momento che, come può evincersi dalla stessa ordinanza del Tribunale del riesame e, più chiaramente, dal decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa del 14 ottobre 2021, il sequestro era stato disposto non solo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. — quindi, come sequestro impeditivo — ma anche ai sensi del comma secondo del medesimo articolo, quale preludio ad una confisca del profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, infatti, aveva ritenuto altamente plausibile che «le suddette somme di denaro costituiscano provento delle contestate attività illecite e, d'altro canto, che comunque si tratti di proventi utilizzabili per la reiterazione dei reati di gioco illegale online e di esercizio abusivo del credito».

Nella stessa ordinanza impugnata, poi, si sostiene — senza che questa proposizione abbia ricevuto critiche specifiche nel ricorso — che la condotta del Bono gli fruttava un significativo vantaggio economico, stimolando i clienti a scommettere su siti stranieri, sì da aumentare le giocate e consentire di incamerare introiti sottratti alla tassazione in quanto relativi a scommesse non autorizzate e che, senza la concessione di credito, avrebbero avuto un volume decisamente inferiore.

Può, dunque, affermarsi, che il sequestro fosse stato ordinato anche quale prodromo alla confisca del denaro profitto del reato.

Da tanto consegue che la mancata motivazione, da parte del Tribunale del riesame, circa il rapporto di derivazione delle somme dal reato non costituisce vuoto argomentativo tale da condurre ad un annullamento del provvedimento impugnato e ciò per le ragioni che seguono.

Se i motivi per cui il vincolo era stato disposto fondavano anche sulla riconduzione del denaro alla nozione di profitto del reato, infatti, tale circostanza è foriera di precise conseguenze.

Secondo la più recente evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, il sequestro di una somma di denaro profitto del reato è da considerarsi sempre sequestro diretto ed esso prescinde dalla dimostrazione che vi sia un rapporto di pertinenzialità rispetto all'illecito penale cui si riconnette e, anzi, resiste alle allegazioni contrarie della parte interessata.

Per restare alle più recenti e specifiche, Sezioni Unite Lucci (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437 - 01) ha statuito che, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.

Ciò che rileva — si legge nel precedente in esame — è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo.

Tale principio è stato ulteriormente sviluppato da Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C, Rv. 282037 - 01, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.

Nell'articolare detto principio, il massimo Consesso ha affermato che «è indifferente l'identità fisica del numerarlo oggetto di ablazione rispetto a quello illecitamente conseguito» e che «A tale fine, quale numerarlo fungibile destinato ex lege a servire da mezzo di pagamento, esso è infatti ontologicamente e normativamente indifferente all'individuazione materiale del relativo supporto nummario: natura e funzione del denaro rendono recessiva la sua consistenza fisica, determinando la sua automatica confusione nel patrimonio del reo, che ne risulta correlativamente accresciuto».

Sempre la recente pronunzia in commento sostiene che, da un lato, non occorrerà ricercare le medesime banconote ottenute dall'autore come diretta derivazione del reato da lui commesso, e che, dall'altro, nessuna rilevanza sarà attribuibile all'eventuale esistenza di altri attivi monetari in ipotesi confluiti nel patrimonio del reo.

In conclusione, la natura di profitto del reato delle somme in sequestro, secondo la valutazione possibile nella fase cautelare in cui il procedimento si trova ed alla luce degli insegnamenti di questa Corte, conduce a reputare indifferente, ai fini del mantenimento del vincolo, che quelle specifiche somme siano state ricavate dall'attività illecita esercitata e che, quindi, manchi l'illustrazione della pertinenzialità pretesa dal ricorrente.

3. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va, quindi, rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/4/2022.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 4 novembre 2021 dal Tribunale del riesame di Siracusa, che ha rigettato la richiesta di riesame reale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo della somma in contanti di 9.500 euro, parte della quale — pari a 6000 euro — rinvenuta, in occasione dell'esecuzione di misura cautelare personale, nel garage di pertinenza dell'abitazione dell'indagato e la parte restante in uno zainetto collocato sul divano del soggiorno. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385 del 1993 — escludendolo invece quanto al reato associativo pure contestato — ritenendo che la somma in sequestro potesse consentire all'indagato di proseguire nell'attività di finanziamento abusivo di clienti del punto scommesse di proprietà del fratello Fabrizio, finanziamento concesso per consentire ai beneficiari l'effettuazione di giocate. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame errato nella valutazione dei presupposti della misura cautelare reale. Esordisce il ricorrente stigmatizzando l'incedere argomentativo del Collegio della cautela, che aveva riesaminato sia il profilo della gravità indiziaria che quello delle esigenze cautelari, già oggetto della delibazione del Tribunale del riesame di Catania sulla misura cautelare personale. Venendo al concreto della censura, la parte lamenta l'assenza di un rapporto di pertinenzialità tra la condotta delittuosa e la somma in sequestro, nonché la pretermissione, da parte del Tribunale, dell'allegazione del ricorrente, che aveva documentato che solo parte del contante incassato a settembre 2021 (ammontante ad oltre 30.000 euro) era stato versato nel corso del mese sul conto corrente della ditta titolare dell'agenzia SNAI. La risposta del Tribunale sul punto vede l'illegittima conclusione secondo la quale non sarebbe necessario un rapporto di pertinenzialità tra la somma sequestrata ed il reato, bastando il solo periculum in mora. Peraltro il Tribunale di Siracusa ha ipotizzato l'esistenza di un pericolo di reiterazione che quello di Catania aveva escluso, annullando il provvedimento genetico personale per quanto concerne la gravità indiziaria, solo per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e, per ciò che attiene ai restanti reati, anche per avere escluso l'esigenza cautelare specialpreventiva. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto che la motivazione risulta assolutamente congrua con riferimento sia al fumus sia alla pertinenzialità delle somme in sequestro ai reati, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il ricorrente ha incentrato le proprie critiche sull'assenza di motivazione quanto al rapporto di pertinenzialità tra la somma caduta in sequestro ed il reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385 del 1993, sì da escludere che la medesima possa definirsi "cosa pertinente al reato"; ciò si ripercuoterebbe — secondo le doglianze della parte — sulla tenuta del vincolo ed inficerebbe il ragionamento svolto dal Collegio del riesame in quanto escluderebbe la legittimità del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. che, appunto, riguarda le "cose pertinenti al reato". Questo ragionamento, in sé fondato su un'impostazione teorica corretta, non mina, però, la tenuta del provvedimento impugnato, dal momento che, come può evincersi dalla stessa ordinanza del Tribunale del riesame e, più chiaramente, dal decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa del 14 ottobre 2021, il sequestro era stato disposto non solo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. — quindi, come sequestro impeditivo — ma anche ai sensi del comma secondo del medesimo articolo, quale preludio ad una confisca del profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, infatti, aveva ritenuto altamente plausibile che «le suddette somme di denaro costituiscano provento delle contestate attività illecite e, d'altro canto, che comunque si tratti di proventi utilizzabili per la reiterazione dei reati di gioco illegale online e di esercizio abusivo del credito». Nella stessa ordinanza impugnata, poi, si sostiene — senza che questa proposizione abbia ricevuto critiche specifiche nel ricorso — che la condotta del Bono gli fruttava un significativo vantaggio economico, stimolando i clienti a scommettere su siti stranieri, sì da aumentare le giocate e consentire di incamerare introiti sottratti alla tassazione in quanto relativi a scommesse non autorizzate e che, senza la concessione di credito, avrebbero avuto un volume decisamente inferiore. Può, dunque, affermarsi, che il sequestro fosse stato ordinato anche quale prodromo alla confisca del denaro profitto del reato. Da tanto consegue che la mancata motivazione, da parte del Tribunale del riesame, circa il rapporto di derivazione delle somme dal reato non costituisce vuoto argomentativo tale da condurre ad un annullamento del provvedimento impugnato e ciò per le ragioni che seguono. Se i motivi per cui il vincolo era stato disposto fondavano anche sulla riconduzione del denaro alla nozione di profitto del reato, infatti, tale circostanza è foriera di precise conseguenze. Secondo la più recente evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, il sequestro di una somma di denaro profitto del reato è da considerarsi sempre sequestro diretto ed esso prescinde dalla dimostrazione che vi sia un rapporto di pertinenzialità rispetto all'illecito penale cui si riconnette e, anzi, resiste alle allegazioni contrarie della parte interessata. Per restare alle più recenti e specifiche, Sezioni Unite Lucci (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437 - 01) ha statuito che, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Ciò che rileva — si legge nel precedente in esame — è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo. Tale principio è stato ulteriormente sviluppato da Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C, Rv. 282037 - 01, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Nell'articolare detto principio, il massimo Consesso ha affermato che «è indifferente l'identità fisica del numerarlo oggetto di ablazione rispetto a quello illecitamente conseguito» e che «A tale fine, quale numerarlo fungibile destinato ex lege a servire da mezzo di pagamento, esso è infatti ontologicamente e normativamente indifferente all'individuazione materiale del relativo supporto nummario: natura e funzione del denaro rendono recessiva la sua consistenza fisica, determinando la sua automatica confusione nel patrimonio del reo, che ne risulta correlativamente accresciuto». Sempre la recente pronunzia in commento sostiene che, da un lato, non occorrerà ricercare le medesime banconote ottenute dall'autore come diretta derivazione del reato da lui commesso, e che, dall'altro, nessuna rilevanza sarà attribuibile all'eventuale esistenza di altri attivi monetari in ipotesi confluiti nel patrimonio del reo. In conclusione, la natura di profitto del reato delle somme in sequestro, secondo la valutazione possibile nella fase cautelare in cui il procedimento si trova ed alla luce degli insegnamenti di questa Corte, conduce a reputare indifferente, ai fini del mantenimento del vincolo, che quelle specifiche somme siano state ricavate dall'attività illecita esercitata e che, quindi, manchi l'illustrazione della pertinenzialità pretesa dal ricorrente. 3. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va, quindi, rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/4/2022. Il Consigliere estensore
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