CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 16505/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pposizione a decreto di respingimento Ud.14/02/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13567/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Catania, c.so Italia n. 72, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e QUESTURA di SIRACUSA,domiciliati in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -resistenti – avverso il decreto del Giudice di pace di Siracusa in R.G. n. 1366/2023depositato i l 26/5/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/2/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Siracusa, con decreto depositato in data 26 maggio 2023, respingeva il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], cittadino egiziano, avverso il decreto di respingimento notificatogli in data 9 aprile 2023 a seguito del suo ingresso in territorio italiano dalla frontiera di Augusta. Rilevava, in particolare, che il migrante, pur essendo stato messo a conoscenza dei propri diritti, non aveva manifestato la volontà di avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Siracusa si sono costituiti al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che: 3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 112, comma 1, cod. proc. civ., in quanto il giudice di pace non ha affrontato la questione relativa alla nullità del decreto di respingimento per mancato espletamento dell’udienza di convalida, specificamente sollevata all’interno del ricorso. 3.2 4. Il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza, venendo in rilievo le implicazioni procedurali che necessariamente conseguono all’adozione di un provvedimento questorile di respingimento differito con accompagnamento alla frontiera. P.Q.M. La Corte, visto l’art. 375, comma 1, cod. proc. civ., dispone la rimessione del ricorso alla pubb