CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 15407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano, a seguito del decreto di sospensione cautelativa dell'affidamento terapeutico reso il 24 giugno 2022 dal Magistrato di sorveglianza della sede, considerate le molteplici violazioni delle prescrizioni e la mancata adesione alle necessarie terapie, revocava la misura alternativa di cui all'art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in precedenza concessa a [OSCURATO:PERSONA] ABBES. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo la nullità dell'ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Nel ricorso, il difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) si duole di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di udienza, pur essendo stato nominato di fiducia dal suo assistito in data 4 luglio 2022, con congruo anticipo, quindi, sulla data dell'udienza fissata (20 luglio 2022) davanti al Tribunale di sorveglianza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano competente per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Occorre richiamare e ribadire, in questa sede, il consolidato principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza medesima e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (v. Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263600, relativa proprio a un caso trattato davanti al Tribunale di sorveglianza e, più in generale: Sez. U, 20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246909; Sez. U, n. 8 del 6/7/1990, Scarpa, Rv. 185438; e, tra le altre: Sez. 1, n. 19442 del 23/4/2008, Errante, Rv. 240289, ancora in tema di procedimento di sorveglianza; Sez. 5, n. 48088 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Stefanelli, Rv. 230511; Sez. 6, n. 18360 del 24/2/2003, D'Ottavi, Rv. 225895). Pertanto, in caso di nomina formalizzata successivamente alla notificazione dell'avviso di udienza, il difensore scelto dall'imputato ha il diritto di intervenire alla stessa, ma non di essere avvisato, spettando al suo assistito informarlo della relativa data (Sez. 1, n. 20788 del 3/3/2009, Romeo, Rv. 243676; Sez. 6, n. 27059 del 27/5/2008, Skuqi, Rv. 240582, in tema di udienza di convalida dell'arresto).1.1.1. Il richiamato principio è stato correttamente applicato nel caso di specie. Invero, risulta dagli atti, ai quali questa Corte può accedere come giudice del "fatto" processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092), che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato difensore di fiducia dall'ABBES in data 4 luglio 2022 (come, del resto, evidenziato dallo stesso legale nel ricorso), ovvero dopo che al condannato, nella stessa data., alle ore 17, era stato notificato l'avviso di fissazione udienza. Legittimamente, pertanto, detto avviso, emesso nella precedente data del 28 giugno 2022, è stato notificato al difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, erroneamente indicata nel provvedimento come difensore "di fiducia"). 1.2. Né può affermarsi, come fa il Procuratore generale nella sua requisitoria, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia all'atto della concessione della misura alternativa, avrebbe avuto diritto alla notifica dell'avviso di udienza anche nel procedimento finalizzato alla revoca della misura stessa. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all'atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa (tra molte, Sez. 1, n. 36964 del 7/6/2019, Marku, Rv. 272867). Secondo l'enunciato principio, da estendersi, per identità di ratio, anche alla (diversa, ma affine) misura dell'affidamento in casi particolari (art. 94 d.P.R. n. 309/90), il mandato conferito al difensore nella fase ordinaria del giudizio di sorveglianza,, relativo all'esame dell'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non può estendersi alla fase, del tutto eventuale e diversa, del procedimento di revoca della misura stessa, di iniziativa del magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso e che provvede con decreto alla provvisoria sospensione, con la conseguenza che la parte, qualora voglia continuare a essere difesa dallo stesso legale, deve procedere a nuova nomina, in mancanza della quale viene nominato il difensore di ufficio e il precedente difensore di fiducia non può dolersi di non aver ricevuto l'avviso di udienza (tra le altre, Sez. 1, n. 1812 del 20/4/1994, Ventre, Rv. 197533 - 01; Sez. 1, n. 12900 del 6/3/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243561 - 01; Sez. 1, n. 24938 del 28/1/2014, Mihalachi, Rv. 262131 - 01). Si è, in particolare, rimarcato che discendono dalla stessa disciplina normativa dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, regolato in termini di ampia dislocazione temporale di un esperimento di "rieducazione" del condannato, la concettuale scansione dei suoi effetti nei tre momenti, o nelle tre fasi, dell'ammissione, della esecuzione - gestione, della conclusione, e l'autonomia, concettuale e funzionale, del procedimento di sorveglianza dell'adozione dell'affidamento da quelli successivi, indeterminati e adottabili ex officio a seguito di una relazione del servizio sociale, pure evidenziandosi che ogni fase dell'istituto, in relazione alla sua disciplina processuale (ex artt. 678 e 666 cod. proc. pen.), richiede una sua autonoma e specifica cognizione camerate (Sez. 1, n. 28553 del 18/6/2008, Barbuto, Rv. 240599). 2. Anche sotto quest'ultimo profilo, in conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.