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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 34086/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12234/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile svolge una versione in fatto smentita correttamente dalla sentenza impugnata.

Ritenuto che il secondo motivo sul diniego delle attenuenti generiche svolge una censura in fatto all' esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha ineccepibilmente rilevato l'assenza di elementi favorevoli all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] lie re estensore s"de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12234/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile svolge una versione in fatto smentita correttamente dalla sentenza impugnata. Ritenuto che il secondo motivo sul diniego delle attenuenti generiche svolge una censura in fatto all' esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha ineccepibilmente rilevato l'assenza di elementi favorevoli all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] lie re estensore s"de
Sentenza Cassazione n. 34086/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris